Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-01-2011) 02-03-2011, n. 8033 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il 21 settembre 2009 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’stanza di applicazione della continuazione avanzata da Z.M. ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. ritenendo ostativi la diversa strutturale delle condotte accertate con le sentenze cui si riferiva la domanda e l’assenza di elementi obiettivi su cui fondare il riconoscimento dell’identità del disegno criminoso. Revocava, inoltre, nei confronti di Z. M. il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso con sentenza del Pretore di Terni del 26 marzo 1993, e applicava il beneficio dell’indulto ex L. n. 241 del 2006 nella misura di tre anni di reclusione e 1.084,55 di multa in relazione al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, emesso dal pubblico ministero il 17 aprile 2009. 2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, Z., il quale lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 671 cod. proc. pen., tenuto conto dell’omogeneità dei beni giuridici violati, l’ambito temporale di consumazione degli illeciti, il ristretto ambito spaziale della loro realizzazione.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

1. L’art. 671 c.p.p. attribuisce al giudice il potere di applicare "in executivis" l’istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall’art. 81 c.p.. Peraltro, la possibilità di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva ha carattere sussidiario e suppletivo rispetto alla sede di cognizione, stante il carattere più completo dell’accertamento e la mancanza dei limiti imposti dall’art. 671 c.p.p. (Sez. 6, 8.5.2000, sent. n. 00225, rie. P.G. in proc. Mastrangelo e altri, riv. 216142). Tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo.

Anche attraverso la constatazione di alcuni soltanto di detti indici- purchè siano pregnanti e idonei ad essere privilegiati in direzione del riconoscimento o del diniego del vincolo in questione – il giudice deve accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni (Sez. 1, 20.4.2000, sent. n. 01587, ric. D’Onofrio, riv. 215937).

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, per aversi unicità del disegno criminoso occorre che in esso risultino ricomprese le diverse azioni od omissioni sin dal primo momento e nei loro elementi essenziali, nel senso che, quando si commette la prima azione, già si sono deliberate tutte le altre, come facenti parte di un tutto unico. Le singole condotte, quindi, devono essere ricollegate ad un’unica previsione, di cui i diversi reati costituiscano la concreta realizzazione, cosicchè i reati successivamente commessi devono essere delineati fin dall’inizio nelle loro connotazioni essenziali, non potendo identificarsi il requisito psicologico indicato nell’art. 81 c.p. con un generico programma delinquenziale.

La "cognizione" del giudice dell’esecuzione dei dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati va eseguita in base al contenuto decisorio delle sentenze di condanna conseguite alle azioni od omissioni che si assumo essere "in continuazione". Le sentenze devono essere poste a raffronto per ogni utile disamina, tenendo presenti le ragioni enunciate dall’istante e fornendo del tutto esauriente valutazione. La decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, sent. n. 01060, ric. Di Camillo, riv. 189980; Sez. 1, 7.7.1994, sent. n. 02229, ric. Caterino, riv. 198420; Sez. 1, 30.1.1995, sent. n. 05518, ric. Montagna, riv. 200212).

2. Tanto premesso, il provvedimento del Tribunale di Roma è conforme a tali principi giuridici, in quanto ha analiticamente valutato il contenuto delle diverse sentenze, oggetto dell’istanza di applicazione dell’istituto di cui all’art. 671 c.p.p., ha evidenziato i punti di difformità, ha ricostruito, sulla base delle stesse, le condotte poste a fondamento delle diverse condanne, le loro modalità di commissione, l’elemento soggettivo che ha sorretto ciascuna di esse, le causali dei vari reati, il contesto in cui essi si collocano. Dopo questa disamina, con motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici e, conseguentemente, non sindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto di non ravvisare l’unicità del disegno criminoso, tenuto conto della diversità strutturale delle condotte accertate rispettivamente con sentenza della Pretura di Terni del 26 marzo 1993 e del Tribunale di Spoleto in data 29 aprile 1994.

D’altra parte l’identità del movente non è, di per sè, sufficiente a configurare l’unicità del disegno criminoso, che non va confuso con il generico proposito di commettere reati o con la scelta di una condotta di vita fondata sul delitto (Sez. 1, 12 marzo 1996, n. 785).

Non legittimano, pertanto, la presunzione di medesimezza del disegno criminoso nè l’omogeneità delle varie violazioni della legge penale nè la permanenza del proposito criminoso. Tali elementi, infatti, sono indicativi unicamente del movente sotteso ai reati posti in essere, ma non costituiscono di per sè prova della originaria ideazione e deliberazione di tutte le violazioni nei loro caratteri essenziali, sintomatiche dell’istituto della continuazione.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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