Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-01-2011) 02-03-2011, n. 8353 Procedimento

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 13-11-2007 il GUP del Tribunale di Padova, all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava F.L. colpevole dei reati ascrittigli ai capi A) e B) della rubrica, riuniti sotto il vincolo della continuazione, e lo condannava alla pena di anni quattro mesi otto di reclusione ed Euro 22.000,00 di multa.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma di tale decisione, assolveva l’imputato dal reato ascrittogli al capo B) perchè il fatto non sussiste, rideterminando la pena per il reato sub A) in anni quattro giorni venti di reclusione ed Euro 18.200,00 di multa.

Il fatto contestato al F. al capo A) era di avere, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, in concorso con altre persone non identificate, illecitamente acquistato o comunque ricevuto da B.L. e detenuto a fini di spaccio il quantitativo complessivo di circa 100 grammi di cocaina, in approvvigionamenti di grammi 20-30 o 40 per volta.

Il F. ha proposto personalmente ricorso per cassazione, deducendo con un primo motivo l’inutilizzabilità dei tabulati telefonici, stante la mancanza del Decreto autorizzativo n. 765/2003 della Procura di Padova e l’omessa motivazione dei Decreti del 17-3- 2003 e del 16-5-2003 della Procura di Vicenza, nonchè l’inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni telefoniche, data la mancanza in atti delle relative registrazioni. Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello, nella specie si verte in un’ipotesi di inutilizzabilità "patologica", la cui eccepibilità non è preclusa dalla scelta del rito abbreviato.

Con un secondo motivo il ricorrente lamenta la contraddittorietà, manifesta illogicità e mancanza di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità del prevenuto. Deduce, in particolare, che non risulta adeguatamente motivata l’attribuibilità al F. dell’utenza telefonica n. (OMISSIS); che la natura illecita dei rapporti tra il B. e il F. è stata desunta in modo illogico dai contatti tra le relative utenze, sia perchè tali contatti non si sono avuti solo in occasione delle trasferte del B. a Milano, ma ininterrottamente per quasi tutto il mese di gennaio del 2003, sia perchè non vi è prova, che gli stessi riguardassero la compravendita di sostanza stupefacente;

che non è dato comprendere quale sia l’inferenza logico-giuridica tra la telefonata intercorsa il 5-2-2003 tra l’utenza asseritamente in uso al F. e quella del S. e i fatti contestati;

che la ritenuta cessione dello stupefacente acquistato a Milano dal B. il 18-1-2003 non può costituire un riscontro logico alla cessione di droga nel mese di dicembre del 2002, in ordine alla quale manca, nei confronti del F., un riscontro esterno individualizzante alla chiamata in correità del B.; che la ritenuta destinazione allo spaccio dello stupefacente asseritamente acquistato dall’imputato non è sorretta da un adeguato apparato argomentativo, in quanto il dato ponderale compravenduto (tra i 20 e i 40 grammi alla volta) e la reiterazione degli episodi delittuosi contestati non sono indici univoci in ordine alla cessione della droga a terzi; che la motivazione, nella parte in cui ritiene provata la responsabilità dell’imputato in ordine al reato sub A) in base ai contatti telefonici intercorsi tra le utenze del F. e del B. il 18-1-2003, è illogica e si pone in contraddizione con quella resa in relazione al capo B) d’imputazione; che è del tutto carente la motivazione in ordine all’attendibilità intrinseca del B..
Motivi della decisione

1) Il primo motivo di ricorso è infondato.

Deve premettersi che, secondo l’orientamento di questa Corte, nel giudizio abbreviato, in quanto negozio processuale di tipo abdicativo, non rilevano le ipotesi di inutilizzabilità cosiddetta fisiologica della prova nè le ipotesi di inutilizzabilità "relativa" stabilite dalla legge con esclusivo riferimento alla fase dibattimentale, ma soltanto quelle riconducibili alla categoria sanzionatoria della inutilizzabilità cosiddetta patologica, inerenti cioè agli atti probatori assunti contro legem, la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento (Cass. Sez. Un. 21-6-2000 n. 16; Sez. 6, 17-10-2006 n. 4125).

Nel caso in esame, deve escludersi che la mancata allegazione agli atti del Decreto n. 765/2003 della Procura di Padova, autorizzativo dell’acquisizione di tabulati telefonici, possa costituire causa di inutilizzabilità patologica di tali tabulati.

Giova rammentare che, ai fini dell’acquisizione dei tabulati concernenti il traffico telefonico, non è richiesta, stante il diverso livello di intrusione nella sfera di riservatezza che ne deriva, l’osservanza delle disposizioni relative alla intercettazione delle conversazioni di cui agli artt. 266 e segg. c.p.p., ma è sufficiente un decreto motivato dell’autorità giudiziaria (Cass. S.U. 23-2-2000 n. 6). Nella specie, il suddetto decreto è stato effettivamente emesso, avendo la Corte di Appello dato atto che l’imputato non ha contestato l’esistenza materiale di tale atto, ma solo la sua mancata acquisizione.

Allo stesso modo, non può considerarsi causa di inutilizzabilità patologica dei tabulati telefonici acquisiti in forza dei decreti autorizzativi del 17-3-2003 e del 16-5-2003 della Procura di Vicenza, il dedotto difetto di motivazione di tali atti, dovuto, secondo il ricorrente, alla mancata allegazione delle note della Questura di Vicenza negli stessi richiamate.

Si rileva, al riguardo, che, in tema di tabulati concernenti il traffico telefonico effettuato mediante una determinata utenza, la carenza di motivazione del decreto acquisitivo adottato dal P.M. non comporta l’inutilizzabilità degli elementi raccolti, posto che tale sanzione non è prevista espressamente dalla legge e non si tratta di prova assunta in violazione di un divieto legale. Dalla violazione del dovere di motivazione deriva piuttosto, a mente dell’art. 125 c.p.p., la nullità del provvedimento di acquisizione, la quale, non presentando carattere assoluto, deve essere dedotta prima della pronuncia della sentenza di primo grado (Cass. Sez. 4, 24-2-2005 n. 20558). Va ulteriormente puntualizzato che, proprio in ragione del modesto livello di intrusione nella sfera di riservatezza delle persone, la motivazione del provvedimento acquisitivo dei tabulati telefonici può essere anche estremamente sintetica, essendo sufficiente che con essa si sottolinei la necessità dell’investigazione o si richiamino, con espressione indicativa della loro condivisione da parte dell’Autorità Giudiziaria, le ragioni esposte dall’Autorità di Polizia (Cass. Sez. 1, 26-9-2007 n. 46086).

Nel caso di specie, come è stato evidenziato dalla Corte di Appello, i decreti in esame, pur in assenza delle richiamate annotazioni della Questura, risultano adeguatamente motivati, in ragione della stringatezza della motivazione che, in base ai principi esposti, deve corredare un decreto di acquisizione di tabulati telefonici.

2) Non merita migliore fortuna l’eccezione di inutilizzabilità patologica degli esiti delle intercettazioni telefoniche, basata sulla mancanza in atti delle relative registrazioni.

Correttamente, invero, la Corte di Appello ha ritenuto che, nel giudizio abbreviato, ciò che rileva è che gli atti trasmessi (decreti autorizzativi, di proroga ed esecutivi; brogliacci delle intercettazioni) forniscano adeguata contezza dell’attività d’intercettazione effettuata; e che, al contrario, non è necessaria l’acquisizione dei nastri di registrazione, avendo la parte accettato il giudizio sulla base delle trascrizioni delle conversazioni effettuate in sede di indagine e non essendo state sollevate dalla difesa contestazioni in ordine alla correttezza di tali trascrizioni.

Tale valutazione si pone in linea col principio enunciato da questa Corte, secondo cui la mancata trasmissione al giudice per le indagini preliminari, con la richiesta di rinvio a giudizio, delle registrazioni di conversazioni intercettate, non determina alcuna nullità, nè l’inutilizzabilità del relativo contenuto, se nel fascicolo vi è comunque traccia di tutte le indagini espletate e, più specificamente, dell’attività di intercettazione, attraverso la trascrizione del contenuto delle relative comunicazioni, essendo ciò sufficiente a porre la parte interessata nella condizione di difendersi, anche contestando la fedeltà delle trascrizioni e richiedendo, se del caso, l’ascolto diretto dei nastri; nastri che, a norma dell’art. 269 c.p.p., devono essere conservati, fino alla sentenza non più soggetta ad impugnazione, presso l’ufficio del P.M., dove rimangono a disposizione delle parti, che hanno sempre facoltà di ascoltarli e farne eseguire la trasposizione su altri nastri magnetici (Cass. Sez. 2, 10-8-2000 n. 12393; Sez. 1, 14-1-2010 n. 3649).

2) Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

La Corte di Appello ha fornito adeguata giustificazione delle ragioni della ritenuta responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli al capo A). Il materiale probatorio è stato desunto essenzialmente dalle dichiarazioni accusatorie rese dal collaborante B.L., che il giudice del gravame ha ritenuto intrinsecamente attendibili e corroborate, sul piano dei riscontri esterni, dall’analisi dei tabulati telefonici (da cui sono emersi i frequenti e frenetici contatti intercorsi tra i due in coincidenza delle trasferte effettuate dal propalante a Milano per rifornirsi di stupefacente), dalla memorizzazione, da parte del B., dell’utenza telefonica (OMISSIS) in uso al F., con la lettera X (cautela che, in quanto adottata da un soggetto sistematicamente dedito al traffico di stupefacenti, è stata considerata oltremodo significativa della effettiva natura dei contatti tra i due), nonchè dalla telefonata intercorsa tra il F. e S.F. a pochi giorni dall’arresto del B. (il cui contenuto è stato ritenuto confermativo della cointeressenza dei traffici tra l’odierno imputato ed il suo accusatore). Tutte le deduzioni svolte dall’appellante con l’atto di gravame sono state esaminate ed hanno trovato compiuta risposta nella sentenza impugnata, che poggia su un apparato argomentativo non meramente apparente, non contraddittorio e non manifestamente illogico.

Ciò posto, si osserva che col motivo in esame il ricorrente, attraverso la formale prospettazione di vizi di motivazione, censura sostanzialmente il merito degli apprezzamenti espressi dal giudice di appello, sollecitando una rivisitazione degli atti ed una rinnovata valutazione delle risultanze processuali, esulanti dai poteri di cognizione riservati a questa Corte.

4) Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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