Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-01-2011) 02-03-2011, n. 8320 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che il GIP del Tribunale di Brindisi applicava all’imputato C.F. la pena concordata tra le parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., in relazione al reato contestato di illecita detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina;

– Ritenuto che l’imputato avanzava ricorso per Cassazione; peraltro, il predetto, successivamente, rinunciava personalmente all’impugnazione in modo rituale;

– Pertanto, il ricorso si palesa inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

La Corte di Cassazione Sezione Quarta Penale dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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