Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-01-2011) 02-03-2011, n. 8319 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– Ritenuto che la Corte di Appello di Roma parzialmente riformava la sentenza di primo grado con la quale l’imputato era stato condannato per il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish; escludeva l’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 e riduceva la pena irrogata ad anni quattro di reclusione ed Euro 20.000 di multa;

– Ritenuto che l’imputato avanzava ricorso per Cassazione;

peraltro, il predetto, successivamente, rinunciava personalmente all’impugnazione con atto proveniente dal carcere ove era detenuto;

– Pertanto, il ricorso si palesa inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

La Corte di Cassazione Sezione Quarta Penale dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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