Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-01-2011) 02-03-2011, n. 8318 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Veniva disposto il sequestro dell’autovettura Honda Civic tgt (OMISSIS) poichè la conducente del mezzo R.H.M. si rifiutava di sottoporsi agli accertamenti tramite etilometro; di conseguenza, veniva instaurato procedimento penale a carico della predetta per i reati ex art. 186 C.d.S., comma 2, lett. C) e comma 7.

P.A., nella qualità di legale rappresentante della Pickl Automobile Gmbh, chiedeva il dissequestro del veicolo affermando che questo era stato alienato alla R. con patto di riserva proprietà, ma costei non aveva pagato le rate dovute per cui la macchina era rimasta in proprietà di esso venditore.

Il Gip del Tribunale di Latina respingeva l’istanza.

2. Il P. presentava istanza al Tribunale del Riesame di Latina.

Il Tribunale rigettava l’impugnazione rilevando che la R. aveva la piena disponibilità dell’autovettura avendola acquistata a rate. D’altro canto, sottolineava il Collegio che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la nozione di appartenenza del veicolo a persona estranea al reato, stabilita nell’art. 186 C.d.S., doveva essere intesa non in senso tecnico ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione purchè non occasionali. Il che era ravvisabile nel caso di specie.

3. P.A., nella qualità, proponeva ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame. Rilevava che con recente interpretazione le S.U. della Corte di Cassazione avevano manifestato l’avviso che la confisca del veicolo previsto dalla normativa in tema di guida in stato di ebbrezza alcolica avesse natura di sanzione penale accessoria, evidenziando appunto il suo carattere afflittivo. Dal che discendeva la necessità ulteriore di interpretare il concetto di appartenenza del bene all’autore del reato, quale bene confiscabile, in senso stretto, escludendo l’estensione a beni di cui l’imputato aveva solo la disponibilità.

Successivamente, l’istante presentava motivi aggiunti ed anche la R. presentava memoria difensiva a sostegno delle prospettazioni del ricorrente.

4. Il ricorso va accolto, sia pure con motivazione diversa rispetto a quanto argomentato dal ricorrente. Invero, dagli atti prodotti risulta che il GIP del Tribunale di Latina, con sentenza in data 1.6.2010, ha ritenuto responsabile R.H.M. per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) (così modificando l’originaria qualificazione), condannandola alla pena di Euro 400,00 di ammenda; mentre, ha escluso la responsabilità della predetta per la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi ad esame etilico.

5. Ne consegue che non può mantenersi comunque il provvedimento di confisca per un’ipotesi di illecito per la quale non è prevista la misura in questione. Si aggiunge per completezza che di recente, con la L. 29 luglio 2010, n. 120, l’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. A) è stata depenalizzata ed ora configura solo un illecito amministrativo. Pertanto, l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio disponendosi la restituzione del veicolo sequestrato all’avente diritto.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione Sezione Quarta Penale annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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