Cass. civ. Sez. II, Sent., 28-04-2011, n. 9478 Agricoltura e alimenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1) Con ricorso depositato il 12-3-2005 Ro.Gi. e la Cooperativa Latte Padano 5 s.c.a.r.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, proponevano opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento n. 1506 dell’8-2-2005, notificata il 12/02/2005, con la quale la Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia aveva loro comminato la sanzione di Euro 45.000,00 per la violazione dell’obbligo di effettuare la trattenuta o di acquisire forme idonee di garanzia nei confronti dei produttori che avevano effettuato consegne in eccesso sulle quote loro assegnate, così come previsto dalla L. n. 468 del 1992, art. 5, commi 3 e 4 dal D.M. 25 ottobre 1995 e dalla L. n. 79 del 2000, art. 1, comma 5.

La Regione Lombardia si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.

2) Con sentenza depositata il 5-8-2005 il Tribunale di Crema rigettava l’opposizione, dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.

Il giudice di merito osservava che nella specie sussistevano le contestate violazioni, in quanto la Cooperativa, che rivestiva pacificamente il ruolo di primo acquirente, aveva effettuato solo formalmente la trattenuta del prelievo supplementare nei confronti dei produttori per le consegne di latte eccedenti la quota individuale ai medesimi assegnati, e non aveva prestato idonea forma di garanzia, in alternativa alla trattenuta supplementare. Rilevava, inoltre, che l’importo della sanzione irrogata era adeguato in considerazione delle circostanze del caso concreto.

3) Per la cassazione di tale sentenza ricorrono Ro.Gi. e la Cooperativa Latte Padano 5 s.r.l., sulla base di due motivi.

La Regione Lombardia resiste con controricorso.

In prossimità dell’udienza i ricorrenti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione

1) Col primo motivo i ricorrenti, denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 468 del 1992, art. 5 censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto violato l’obbligo della trattenuta del prelievo supplementare nei confronti dei produttori che avevano effettuato consegne di latte in eccedenza rispetto alle quote individuali ai medesimi assegnate. Sostengono che la Cooperativa opponente ha sempre effettuato materialmente la trattenuta degli importi relativi alle quote di latte conferiti in eccedenza. Fanno presente che il fatto che la stessa Cooperativa, a proprio rischio e pericolo, abbia deciso di anticipare ai produttori somme del medesimo importo di quelle trattenute, non significa affatto che abbia posto in essere trattenute fittizie o comunque irregolari, non essendovi alcuna norma di legge che imponga di conservare in un determinato fondo le somme trattenute a titolo di prelievo supplementare.

Aggiungono che, a fronte delle anticipazioni ricevute, i produttori rilasciavano dichiarazioni d’impegno con le quali autorizzavano l’acquirente a trattenere il corrispettivo del conferimento in corso.

Assumono che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, tali dichiarazioni rappresentavano un’idonea garanzia.

Col secondo motivo i ricorrenti lamentano l’insufficienza della motivazione in relazione alla richiesta subordinata di riduzione della sanzione.

2) Il primo motivo è fondato.

Con sentenza del 12-12-2006 n. 26434 le Sezioni Unite di questa Corte, mutando un precedente e contrario orientamento giurisprudenziale, hanno affermato, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 29-4-1999, che l’art. 2, n. 2, del Regolamento del Consiglio CEE n. 3950 del 1992 deve essere interpretato nel senso che, pur avendo gli acquirenti la facoltà di trattenere il prelievo supplementare sul prezzo del latte e dei prodotti lattiero – caseari, tale disposizione non impone alcun obbligo agli acquirenti medesimi; e che, pertanto, la L. 26 novembre 1992, n. 468, artt. 5 e 11 ove traducono detta facoltà in un obbligo e ne sanzionano l’inosservanza con l’applicazione di una pena pecuniaria, non sono compatibili con la predetta norma comunitaria, nell’interpretazione vincolante resa dalla Corte di Giustizia, e devono quindi essere disapplicati.

In applicazione di tale principio, pienamente condivisibile, deve darsi accoglimento al motivo in esame, col quale si dibatte in ordine alla violazione della L. 26 novembre 1992, n. 468, art. 5 a nulla rilevando che i ricorrenti non abbiano specificamente contestato la sussistenza dell’obbligo di trattenuta del prelievo supplementare.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, nel giudizio di cassazione la verifica della compatibilità del diritto interno con quello comunitario non è condizionata alla deduzione di uno specifico motivo, e le relative questioni possono essere conosciute anche d’ufficio se sussiste un contrasto diretto ed immediato tra normativa comunitaria e diritto dello Stato, rilevante ai fini della decisione della controversia (tra le tante Cass. 13/5/2010 n. 11642; Cass. 15-3-2010 n. 6231; 3-2-2006 n. 2420; Cass. 5-12-2003 n. 18642).

Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.

3) La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte, ai sensi dell’art. 384 c.p.c. può decidere la causa nel merito, accogliendo l’opposizione proposta dai ricorrenti avverso l’ordinanza ingiunzione.

In considerazione del contrasto giurisprudenziale registratosi in materia, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti sia le spese del giudizio di merito che di quello di cassazione.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione. Dichiara interamente compensate le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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