Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-01-2011) 02-03-2011, n. 8317 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Gip del Tribunale di Brescia, su richiesta del P.M. di emissione di decreto penale di condanna per il reato ex art. 186 C.d.S., disponeva il proscioglimento dell’imputato P.A. con la formula il fatto non sussiste. Rilevava che l’esame etilico aveva accertato i valori di 0,57 e 0,55, e, poichè il legislatore non aveva preso in considerazione nella previsione normativa il secondo numero decimale, doveva ritenersi (per il principio del favor rei) che l’imputato non avesse oltrepassato la soglia di punibilità ex art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a).

2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia proponeva ricorso per Cassazione chiedendo l’annullamento con rinvio della decisione, mettendo in luce l’illegittimità anche per violazione di legge sostanziale delle argomentazioni svolte dal Giudice.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione instava pure per l’annullamento della sentenza, condividendo la richiesta del ricorrente.

L’imputato P. presentava memoria difensiva chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

3. Le osservazioni svolte dal ricorrente sono fondate. Invero, risulta sicuramente errato il computo effettuato dal Gip del Tribunale il quale non ha considerato che l’indicazione contenuta nell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), secondo cui per la configurazione del reato necessita l’accertamento di un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l, va letta come valore pari a 0,50 e quindi il detto dato deve ritenersi superato nel caso di valore riscontrato pari a 0,51 g/l. Per cui, nel caso di specie, il reato contestato era sicuramente ricorrente.

Peraltro, l’ipotesi menzionata nella lettera a) citata è stata di recente depenalizzata dalla L. 29 luglio 2010, n. 120 ed ora configura solo un illecito amministrativo. Ne consegue, che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perchè deve emettersi declaratoria di proscioglimento nei confronti del ricorrente atteso che il fatto contestato non configura più reato.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione Sezione Quarta Penale annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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