Cons. Stato Sez. V, Sent., 28-02-2011, n. 1259 Sanità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso proposto dal C.M.D.F. s.r.l., ha annullato, nei limiti di interesse della ricorrente, la deliberazione 28 agosto 1997 n. 3004, comunicata nel successivo mese di settembre, adottata dalla Giunta Regionale del Veneto, avente per oggetto la definizione del sistema di remunerazione tariffaria delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e ospedaliere per il 1997.

Il TAR ha ritenuto fondata la censura riguardante l’illegittimità del provvedimento, nella parte in cui ha disposto la retroattività degli effetti del metodo di remunerazione adottato e destinato ad operare anche per l’anno 1997.

La Regione Veneto e la Presidenza del Consiglio appellano la sentenza, mentre il C.M.D.F. s.r.l. resiste al gravame, riproponendo in memoria difensiva le censure (in particolare illegittimità in via generale, alla stregua della normativa di settore, della regressione tariffaria da parte della Regione) assorbite dal TAR in conseguenza dell’accoglimento della censura relativa alla retroattività del sistema regionale..
Motivi della decisione

L’appello non contesta, in radice, il principio affermato dal TAR, secondo cui i provvedimenti riguardanti la definizione del sistema di remunerazione tariffaria, possono avere efficacia retroattiva solo in presenza di particolari situazioni, debitamente giustificate e sempre salvaguardando il legittimo affidamento ingenerato nella parte destinataria.

Tuttavia, l’appello censura la sentenza sotto due specifici aspetti.

Anzitutto, si sostiene che "il Centro ricorrente non ha provato il fatto costitutivo della pretesa retroattività, cioè non ha analiticamente dimostrato di avere erogato prestazioni eccedenti il tetto programmato già in epoca anteriore al 28 agosto 1997, cioè alla data di adozione della delibera regionale impugnata".

In secondo luogo, e in linea subordinata, si deduce che il Centro "ha consapevolmente lavorato in assenza di una regolamentazione delle prestazioni specialistiche che forniva". Pertanto, mediante questa condotta, ha accettato che l’amministrazione possa incidere, ex post, sulla remunerazione delle prestazioni fornite.

L’appello è fondato, nei sensi di seguito illustrati.

La pronuncia del TAR ha giudicato fondato il solo motivo con cui si contestava la retroattività della delibera impugnata.

Il provvedimento contestato è pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario solo nel settembre del 1997. Pertanto, l’atto è sicuramente illegittimo nella parte in cui ha colpito le prestazioni effettuate in epoca precedente al perfezionamento della sua conoscenza legale, assoggettandole al regime della regressione tariffaria.

Ma è evidente che non può sussistere la stessa illegittimità in relazione alle prestazione erogate in epoca successiva, dal momento che, in relazione ad esse, non può affermarsi la creazione di un affidamento tutelato.

Ne deriva, pertanto, che l’accertata illegittimità debba essere circoscritta alle sole prestazioni erogate in epoca anteriore al momento il cui il provvedimento impugnato è stato legalmente conosciuto dalla parte ricorrente in primo grado.

Non possono essere condivisi, invece, gli argomenti esposti dalle amministrazioni appellanti, dirette a sostenere la radicale infondatezza del ricorso di primo grado, in relazione ad entrambi i profili dedotti con il gravame.

Con riguardo al primo punto, è sufficiente osservare che la delibera in oggetto ha comunque inciso sulla concreta determinazione delle somme spettanti al Centro, in relazione alle attività svolte e programmate per l’anno 1997.

Con riferimento al secondo motivo di appello, deve escludersi che la società appellata abbia incondizionatamente accettato qualsiasi determinazione tariffaria determinata retroattivamente dall’amministrazione. A ciò si deve aggiungere, del resto, l’obbligo del Centro di erogare le prestazioni richieste dagli assistiti.

Quanto ai motivi riproposti dalla parte appellata, laddove i medesimi non risultano assorbiti dalla odierna pronuncia,, va richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui la fissazione di tetti alla spesa sanitaria a livello regionale è in via di principio legittima, date le insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica e la circostanza che il diritto alla salute, sancito dall’art. 32 cost., non va tutelato incondizionatamente (cfr. ad esempio C.S.; V, 22 aprile 2004, n.2296).

In definitiva, quindi, assorbita ogni ulteriore questione, l’appello deve essere parzialmente accolto, come da motivazione..

Le spese nei due gradi possono essere compensate.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie in parte

l’appello.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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