Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-01-2011) 02-03-2011, n. 8282 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il GIP del Tribunale di Nola, con sentenza in data 30-4-2009, dichiarava F.F., G.A., N.M. colpevoli per il reato in concorso D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 in quanto accusati di illecita detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di gr 1041, con un principio attivo puro al 65,22%, da cui potevano ricavarsi n. 4095,8 dosi medie singole. Li condannava alla pena ciascuno di anni sei di reclusione ed Euro 40.000,00 di multa.

2. In fatto ((OMISSIS)), era avvenuto che la Polizia giudiziaria era venuta a conoscenza che da (OMISSIS) era in partenza una vettura Lancia Ypsilon di colore verde con a bordo delle persone di (OMISSIS) dirette alla volta di (OMISSIS) al fine di prelevare una partita di droga. I servizi operativi approntati consentivano di avvistare l’auto indicata, con alla guida persona poi identificata per G.A., con accanto N. M. e nel sedile posteriore un altro giovane tale F. F.; la vettura, giunta a San Vesuviano, si fermava e gli occupanti andavano a sedersi presso un vicino ristorante.

Intervenivano i Carabinieri, quali; all’interno del portabagagli della macchina, rinvenivano dentro una borsa appartenente alla N. un involucro contenente la sostanza stupefacente; a seguito di perquisizione personale, addosso a F. veniva trovata la somma di Euro 2.000,00 in banconote di vario taglio e nel portafoglio di G. veniva rinvenuta la somma di Euro 1.430,00. I tre imputati venivano tratti in arresto.

3. Il Giudice, nella sentenza di condanna, metteva in rilievo che G.A. aveva reso dichiarazioni auto ed etero accusatorie, chiamando in correità la N.; mentre, aveva escluso la partecipazione consapevole al fatto criminoso di F.F.. In ordine alla posizione di quest’ultimo, il GIP osservava che elementi a suo carico erano desumibili dalle versioni contrastanti fornite da F. e da G. circa le ragioni e le modalità del viaggio in macchina compiuto assieme: secondo il F., egli e gli altri occupanti l’autovettura si erano portati nella zona di (OMISSIS) per visionare delle macchine presso vari concessionari e ad un certo momento G. e la donna si erano allontanati per circa 40 minuti; mentre, secondo G., essi si erano recati a (OMISSIS) per visionare una sola macchina presso un privato.

D’altro canto, G., pur affermando che F. non si sarebbe accorto di nulla, aveva dichiarato di avere ricevuto la droga davanti ad un bar di (OMISSIS) da un ragazzo giunto con una moto: egli aveva provato lo stupefacente, aveva collocato l’involucro contenente lo stupefacente acquistato nel cofano posteriore del mezzo, senza che di tutto ciò si avvedesse il F. che si trovava all’interno della vettura poco distante. In considerazione di tali emergenze di fatto, il Giudice riteneva del tutto inverosimile la presenza continuativa nel frangente del F. al di fuori di un suo consapevole ruolo nella vicenda.

4. I prevenuti proponevano appello. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 5-2-2010, confermava in punto di responsabilità e irrogazione di pena la decisione di primo grado. Disponeva solo la restituzione della vettura Lancia Ypsilon appartenente a N. M. non essendo emersi elementi tali da giustificarne la confisca ai sensi dell’art. 240 cod. pen..

5. Gli imputati avanzavano ricorso per cassazione. F.F. ribadiva la sua estraneità ai fatti, evidenziando che la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito si presentava fondata su argomentazioni illogiche e spesso apodittiche. Il comportamento tenuto da lui nella vicenda poteva al più configurare il reato di favoreggiamento ai sensi dell’art. 378 cod. pen.. Si doleva, comunque, per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche senza una valida argomentazione e giustificazione.

N.M. e G.A., con ricorsi distinti, si dolevano pure per il mancato riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., non avendo i Giudici di merito tenuto correttamente conto dei criteri dettati dagli artt. 132 e 133 cod. pen..

6.1 ricorsi si palesano inammissibili perchè manifestamente infondati.

La censura relativa alla ritenuta colpevolezza di F.F. è infondata. Per quel che riguarda la ricostruzione dell’occorso, e la conseguente affermazione di colpevolezza dell’imputato, il Giudice di Appello ha fornito congrua motivazione, richiamando le argomentazioni già svolte dal primo Giudice e facendo esplicito riferimento alle risultanze probatorie acquisite in atti (in particolare, le risultanze investigative). Sicchè i rilievi mossi al riguardo dal ricorrente alla sentenza impugnata si risolvono in censure concernenti sostanzialmente apprezzamenti di merito che tendono per lo più ad una diversa valutazione delle risultanze processuali. In proposito, va sottolineato che, come affermato dalla Suprema Corte anche a Sezioni Unite (v. Cass. S.U. 24-11-1999-Spina-; 31-5-2000- Jakani-; 24-9-2003 – Petrella-), esula dai poteri della Corte di Cassazione quello della rilettura dei dati di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al Giudice del merito, nonchè l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. D’altro canto, nel caso di specie, i giudici di merito hanno appunto apprezzato in modo congruo gli elementi di prova fornendo una valutazione di essi ragionevole e logica sotto il profilo del "senso della realtà" degli appartenenti alla collettività e sotto quello più strettamente giuridico.

7. Parimenti infondata appare la doglianza manifestata da tutti i prevenuti in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Al riguardo il Collegio di Appello ha motivato ampiamente, sottolineando la gravità del fatto criminoso, attestante la disponibilità di somme ingentissime per l’acquisto dell’elevato quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina e la sussistenza di contatti con la "catena" distributiva di rilevante ampiezza al fine dello smistamento della droga: il che non consentiva l’applicazione delle attenuanti.

8. La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di ragioni di esonero, anche al versamento ciascuno della sanzione pecunia ria ex art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *