Cassazione, Sez. II, 22 febbraio 2010, n. 4139 Cartella esattoriale, ricorso, impugnazione, calcolo interessi, notifica (2010-03-29)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Fatto e diritto

Il giudice di pace di Roma con sentenza del 4 ottobre 2005 respingeva l’opposizione proposta da XXX avverso il Comune di Roma per l’annullamento della cartella esattoriale n. 097 2004 0382262431. Rilevava che la cartella era opponibile in tre modi: opposizione recuperatoria a sanzione amministrativa, opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi; che i vizi lamentati erano riconducibili alla terza categoria e non potevano essere quindi esaminati nell’ambito di un giudizio intrapreso nelle forme di cui all’art. 22 l. 689/81; che l’opposizione recuperatoria non era ammissibile, perché la notifica del verbale di contestazione era avvenuta mediante notifica ex art. 140 cpc.

XXX ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 17 novembre 2006, al quale ha resistito il Comune con controricorso.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso perché manifestamente fondato.

Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata in controricorso, relativamente alla omessa formulazione dei quesiti ex art. 366 bis cpc. Detta norma è applicabile per l’impugnazione di sentenze pubblicate a partire dal 2 marzo 2006 e quindi non rileva nella specie, perché la sentenza impugnata è stata resa in data anteriore.

Osserva il Collegio che il ricorso è manifestamente fondato con riferimento a censure diverse da quella, di carattere assorbente, relativa alla lettura del dispositivo in udienza, che il procuratore generale aveva considerato quale omissione idonea a giustificare l’annullamento della sentenza impugnata. La doglianza, terzo profilo del primo complesso motivo di ricorso, è infondata. Risulta infatti dal verbale di causa che il giudice di pace ha deciso “come da separato provvedimento, di cui legge il dispositivo in aula”. Tale attestazione doveva essere impugnata mediante querela di falso, restando irrilevante la mancata ripetizione, nel testo della motivazione della sentenza, dell’adempimento di dare lettura del dispositivo in pubblica udienza.

Con la prima e seconda censura, sempre contenute nel primo complesso motivo, il ricorrente deduce che l’opposizione a cartella doveva comunque essere trattata con il rito di cui alla legge 689/81 e che in ogni caso il giudicante non poteva astenersi dal pronunciare sui profili riconducibili ad opposizione agli atti esecutivi, ma esaminarli previo, se necessario, mutamento di rito o assegnazione di termine per riassunzione della causa.

Il motivo è parzialmente fondato. Con riferimento a fattispecie ratione temporis analoghe a quella odierna, questa Corte ha ritenuto che avverso la cartella esattoriale o all’avviso di mora emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie sono possibili le seguenti azioni: 1) l’opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 legge n. 689 del 1981, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all’interessato di recuperare l’esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori; ciò avviene, in particolare, allorché l’opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella; 2) l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo; con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell’inizio dell’esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall’art. 615, primo comma, cod. proc. civ., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l’opposizione al provvedimento sanzionatorio; 3) l’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., che deve essere attivata (nel termine di cinque giorni dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora. A tali diverse forme di tutela corrispondono distinti mezzi di impugnazione: il ricorso per Cassazione è esperibile nella prima e nella terza ipotesi – rispettivamente, ai sensi dell’art. 23 della legge n. 689 del 1981 e del combinato disposto degli artt. 11 Cost. e 618, ultimo comma, cod. proc. civ. – mentre nella ipotesi di opposizione all’esecuzione, la sentenza di primo grado è impugnabile mediante il rimedio processuale dell’appello. (Cass. 15149/05; 9180/06). Il giudice di pace era tenuto a esaminare e giudicare tutti i motivi di opposizione, attribuendo a ciascuno la qualificazione dovuta. Parte opponente avrebbe poi dovuto trarre le conseguenze ai fini dell’eventuale impugnazione. Questa Corte, nel confermare l’orientamento giurisprudenziale sopraesposto, per applicarlo alla specie, deve esaminare i motivi di opposizione svolti. Essi riguardavano, riferisce la sentenza impugnata, “irritualità della notifica della cartella ed erroneo conteggio degli interessi”. Il primo è vizio denunciabile con opposizione agli atti esecutivi, perché attiene ad un atto della procedura esecutiva; il secondo era da censurare con opposizione all’esecuzione, poiché concerneva il diritto di procedere esecutivamente per l’importo esposto. Ne discende che avverso il primo profilo è stata opportunamente proposta impugnazione con l’odierno ricorso per cassazione. La decisione relativa all’erroneo conteggio degli interessi, che atteneva ad opposizione ex art. 615 cpc, doveva essere impugnata con appello, ditalché il ricorso per cassazione sul punto risulta inammissibile.

L’ultimo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 140 e 148 cpc e dell’art. 8 della legge 890/82, per avere il giudice di pace ritenuto rituale la notifica del verbale di accertamento d’infrazione, sebbene mancassero del tutto nell’avviso di ricevimento le attestazioni relative alle ricerche di persone idonee a ricevere il piego. La doglianza attiene alla possibilità di dedurre in via recuperatoria, nell’opposizione a cartella esattoriale, i vizi deducibili avverso il provvedimento ad essa sotteso, che deve essere ritualmente notificato per far divenire esecutiva la pretesa sanzionatoria, dopo l’inutile decorso del termine per l’opposizione. Anche questa censura coglie nel segno.

Il ricorso alla procedura di notifica di cui all’art. 140 cod. proc. civ. richiede che l’organo delle notificazioni indichi specificamente le ragioni per cui non ha potuto procedere secondo le forme previste dall’art. 139 cod. proc. civ., descrivendo, in particolare, le infruttuose ricerche del destinatario nel luogo di residenza, dimora o di domicilio (Cass. 20098/09; 13317/06). Nella specie il plico è rimasto non ritirato presso l’ufficio postale. L’agente postale ha barrato la casella indicativa della “irreperibilità del destinatario”, ignorando del tutto il precedente riquadro ove erano precisate indicazioni sulla mancanza del destinatario, l’inidoneità delle persone abilitate, l’affissione dell’avviso all’ingresso o nella cassetta postale e non ha dato atto di alcuna attività di ricerca. La notifica risultava quindi viziata ed erroneamente il giudice di pace ne ha affermato la ritualità.

Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso con riguardo alla nullità della notificazione del verbale e all’omessa motivazione sul vizio della cartella denunciato ex art. 617 cpc.

La sentenza va cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice di pace di Roma che si atterrà ai principi enunciati e provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso relativamente all’omessa motivazione del vizio denunciato ex art. 617 cpc e alla nullità della notifica del verbale di accertamento. Respinge nel resto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro giudice di pace di Roma, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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