Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-01-2011) 02-03-2011, n. 8280 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di La Spezia – Sezione Distaccata di Sarzana-, con sentenza in data 18-2-2010, dichiarava l’imputato H.C. O. colpevole per il reato di guida senza patente e di guida in stato di ebbrezza alcolica con la determinazione di un incidente stradale (fatti del (OMISSIS)). Ritenuto il vincolo della continuazione tra i due reati contravvenzionali e, considerato più grave quello ex art. 186 C.d.S., lo condannava alla pena di mesi due di arresto ed Euro 3.000,00 di ammenda, con conversione della pena detentiva nella pena dell’ammenda di Euro 2.580,00 di ammenda, e quindi erogava complessivamente la sanzione di Euro 5.580,00 di ammenda.

2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova proponeva ricorso per cassazione. Censurava la ricorrenza, ad avviso del giudice di primo grado, del vincolo della continuazione tra i due reati contravvenzionali. Censurava il mancato raddoppio della pena previsto per il caso di conducente in stato di ebbrezza che provochi un incidente stradale. Si doleva per la mancata condanna irrogata al prevenuto per il reato di rifiuto di sottoporsi all’alcol-test pure contestato al predetto. Rilevava che il giudice avrebbe dovuto confiscare l’autovettura utilizzata dall’imputato. Chiedeva l’annullamento della decisione.

3. Si osserva che la recente L. 29 luglio 2010, n. 120 ha depenalizzato la fattispecie di guida in stato di ebbrezza alcolica relativa all’ipotesi di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), concernente i casi di accertato valore alcolemico non superiore 0,8g/l ovvero di accertamento dello stato etilico sulla base di elementi sintomatici. Quest’ultima ipotesi è stata presa in considerazione nel caso di specie, atteso che l’imputato si è rifiutato di sottoporsi all’alcol-test. Peraltro, all’epoca del fatto ((OMISSIS)), la fattispecie di rifiuto a sottoporsi agli esami sullo stato di ebbrezza era ancora depenalizzata (mentre essa è stata nuovamente configurata come reato ai sensi del D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito in L. 24 luglio 2008, n. 125): quindi, correttamente nel capo d’imputazione non risulta riportata alcuna contestazione al riguardo. Consegue, la necessaria rideterminazione della pena irrogata per il reato di guida senza patente.

4. Pertanto, deve annullarsi senza rinvio la sentenza, in ordine al capo A) della rubrica (guida in stato di ebbrezza), perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato, con rinvio al Tribunale di la Spezia per l’applicazione della pena per il solo reato di cui al capo B) (guida senza patente).
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo A della rubrica perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato e rinvia al Tribunale di La Spezia per la rideterminazione della pena in ordine al reato di cui al capo B. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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