Cons. Stato Sez. V, Sent., 28-02-2011, n. 1254 Indennità varie Mansioni e funzioni Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.Il signor D.G., dipendente della Azienda di Promozione Turistica di Parma, esponeva in primo grado dinanzi al Tar Emilia Romagna, sede di Parma, di essere stato formalmente investito, con atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione, delle funzioni di Direttore provvisorio dell’Azienda e di avere disimpegnato le relative incombenze nel periodo intercorrente fra il 1° ottobre 1990 ed il 31 dicembre 1991.

In seguito all’intervenuto accorpamento a quello di Parma dell’A.P.T. di Salsomaggiore Terme, il direttore provvisorio di questo ultimo è stato affiancato al Rag. Deina con compiti circoscritti.

Esponeva altresì di avere chiesto la indennità di funzione prevista dall’art. 36 della l.r. 37 del 1990 ma il Collegio dei Revisori dell’Azienda si esprimeva negativamente in ordine alla accoglibilità della richiesta anzidetta rilevando come le funzioni dirigenziali erano state congiuntamente svolte dal ricorrente e da altro dipendente.

Sosteneva il ricorrente che tale diniego era illegittimo per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 della ripetuta legge regionale 37 del 1990 anche in relazione al disposto dell’art. 5 III comma della l.r. 41 del 1992.

In particolare non rivestirebbe alcun rilievo la circostanza della coesistenza di due dipendenti nell’esercizio delle funzioni dirigenziali, venendo in considerazione, ai fini della riconoscibilità dell’emolumento in discorso, la sola effettività dello svolgimento delle relative funzioni. Concludeva invocando, in accoglimento del proposto gravame, la declaratoria del diritto al riconoscimento della predetta indennità di funzione nonché la condanna delle amministrazioni alla liquidazione delle somme a tale titolo spettanti relativamente a periodo intercorrente tra il 1° ottobre 1990 ed il 31 dicembre 1991.

2. Il Tar per la Emilia Romagna, sede di Parma, rilevando che il ricorrente era inquadrato nella ottava qualifica funzionale ed aveva disimpegnato funzioni dirigenziali senza essere stato investito della relativa posizione, respingeva il ricorso condividendo l’orientamento negativo del Collegio dei revisori dei conti dell’APT.

3. Assume il rag. G.D. nell’atto di appello la erroneità della sentenza del primo giudice chiedendone la riforma.

Le Amministrazioni intimate non si sono costituite.

La causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza del 21 dicembre 2010.

4. L’appello non merita accoglimento.

Come evidenziato in fatto deve sottolinearsi che il ricorrente era inquadrato nella ottava qualifica dirigenziale ed aveva disimpegnato mansioni dirigenziali senza essere stato contestualmente e formalmente investito della relativa posizione di qualifica dirigenziale e che dette funzioni erano state svolte unitamente ad altro dipendente.

Sulla base di tali considerazioni devono condividersi le argomentazioni del primo giudice che, per respingere la domanda avanzata in primo grado, ha rilevato innanzitutto la circostanza del mancato possesso della I° qualifica dirigenziale, propria del Direttore dell’APT, e quindi della carenza in capo al ricorrente del necessario presupposto al quale era ancorata la attribuzione della speciale indennità di funzione di cui all’art. 36 della l.r. 27 aprile 1990 n.37, non rilevandosi all’uopo sufficiente il mero disimpegno, ancorchè assistito da previo conferimento di incarico, delle relative funzioni.

Quanto poi allo svolgimento congiunto delle funzioni da parte del ricorrente e di altro funzionario dell’APT ha rilevato esattamente il primo giudice che non poteva ritenersi scaturire dalla "parcellizazione" delle funzioni dirigenziali unitariamente riconducibili alla posizione funzionale del Direttore dell’Azienda A.P.T. distinte pretese ad opera di ciascuno dei dipendenti incaricati per la corresponsione dell’intera indennità.

5. Escluso quindi che alla stregua della normativa speciale regionale potessero essere retribuite le mansioni svolte dall’appellante, si ricorda che in generale la retribuibilità delle mansioni superiori svolte dal dipendente pubblico, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, non trova base normativa in alcuna norma o principio generale desumibile dall’ordinamento. Nè nell’art. 2126 c.c., che concerne solo l’ipotesi della retribuibilità del lavoro prestato sulla base di atto nullo o annullato, né nell’applicazione diretta dell’art. 36, Cost., la cui rilevanza resta impedita dalle contrastanti previsioni degli artt. 97 e 98, Cost., né nell’art. 2041 c.c., in ragione della sussidiarietà dell’azione di arricchimento senza causa. Solo a decorrere dal 22 novembre 1998, data di entrata in vigore del d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 che con l’art. 15 ha reso compiutamente operativa la disciplina dell’art. 56, d.lgs. n. 29/1993, le dette differenze retributive sono riconoscibili e non per il periodo pregresso per il quale trova applicazione il principio della irrilevanza dello svolgimento delle mansioni medesime (Cons. Stato, IV, 6 luglio 2010 n.4596).

6. In conclusione l’appello non merita accoglimento.

7. Nulla per le spese non essendosi costituite le amministrazioni intimate.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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