DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2010, n. 49 Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. (10G0071)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 77 del 2-4-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2008, e in particolare l’articolo 1; Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvioni; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ed in particolare la parte terza; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente, ed in particolare l’articolo 1; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del Servizio nazionale della protezione civile; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita’ di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2004, recante indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile; Vista la preliminare, deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2009; Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha reso il parere di competenza nel previsto termine; Acquisito i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati; Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere entro il termine prescritto; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 2010; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’interno, per i beni e le attivita’ culturali e per i rapporti con le regioni; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Ambito di applicazione e finalita’ 1. Il presente decreto disciplina le attivita’ di valutazione e di gestione dei rischi di alluvioni al fine di ridurre le conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l’ambiente, per il patrimonio culturale e per le attivita’ economiche e sociali derivanti dalle stesse alluvioni. 2. Restano ferme le disposizioni della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni di seguito denominato: «decreto legislativo n. 152 del 2006», nonche’ la pertinente normativa di protezione civile anche in relazione alla materia del sistema di’ allertamento nazionale.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
– Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’
europee (GUCE).
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione stabilisce che
l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
– Il testo dell’art. 1 della legge 7 luglio 2009, n. 88
(Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee –
legge comunitaria 2008.) Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, S.O. cosi’ recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l’attuazione di
direttive comunitarie). – 1. Il Governo e’ delegato ad
adottare, entro la scadenza del termine di recepimento
fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui
termine di recepimento sia gia’ scaduto ovvero scada nei
tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo e’ delegato ad adottare i
decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive
elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine
di recepimento, il Governo e’ delegato ad adottare i
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all’oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui
all’allegato B, nonche’, qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle
direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato A, sono
trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perche’ su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni
dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione
del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i
diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai
commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all’art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Su di essi e’ richiesto
anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento
all’esigenza di garantire il rispetto dell’art. 81, quarto
comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dei necessari elementi integrativi
d’informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, che
devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo’ adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di
cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell’art. 117,
quinto comma, della Costituzione, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all’art. 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu’ deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da’ conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee ogni sei mesi informa altresi’ la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
modalita’ di individuazione delle stesse da definire con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui
agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
– La direttiva 2007/60/CE e’ pubblicata nella G.U.U.E.
6 novembre 2007, n. L 288.
– Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Norme
in materia ambientale) e successive modificazioni e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88,
S.O.
– Si riporta il testo dell’art. 1 del decreto-legge 30
dicembre 2008 n. 208 (Misure straordinarie in materia di
risorse idriche e di protezione dell’ambiente), convertito
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13:
«Art. 1 (Autorita’ di bacino di rilievo nazionale). –
1. Il comma 2-bis dell’art. 170 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e’ sostituito dal seguente: «2-bis.
Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di
cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e
della eventuale revisione della relativa disciplina
legislativa, le Autorita’ di bacino di cui alla legge 18
maggio 1989, n. 183, sono prorogate, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, fino alla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui al comma 2, dell’art. 63 del presente
decreto.».
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 170,
comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
come sostituito dal comma 1, sono fatti salvi gli atti
posti in essere dalle Autorita’ di bacino di cui al
presente articolo dal 30 aprile 2006.
3. Fino alla data di cui al comma 2, le Autorita’ di
bacino di rilievo nazionale restano escluse
dall’applicazione dell’art. 74 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, fermi restando gli obiettivi fissati
ai sensi del medesimo art. 74 da considerare ai fini
dell’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 2.
3-bis. L’adozione dei piani di gestione di cui
all’articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e’
effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili,
entro e non oltre il 28 febbraio 2010, dai comitati
istituzionali delle autorita’ di bacino di rilievo
nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni
il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale
si riferisce il piano di gestione non gia’ rappresentate
nei medesimi comitati istituzionali. Ai fini del rispetto
del termine di cui al primo periodo, le autorita’ di bacino
di rilievo nazionale provvedono, entro il 30 giugno 2009, a
coordinare i contenuti e gli obiettivi dei piani di cui al
presente comma all’interno del distretto idrografico di
appartenenza, con particolare riferimento al programma di
misure di cui all’art. 11 della citata direttiva
2000/60/CE. Per i distretti idrografici nei quali non e’
presente alcuna autorita’ di bacino di rilievo nazionale,
provvedono le regioni.
3-ter. Affinche’ l’adozione e l’attuazione dei piani di
gestione abbia luogo garantendo uniformita’ ed equita’ sul
territorio nazionale, con particolare riferimento alle
risorse finanziarie necessarie al conseguimento degli
obiettivi ambientali e ai costi sopportati dagli utenti, il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, con proprio decreto, emana, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, linee guida che sono trasmesse ai
comitati istituzionali di cui al comma 3-bis.
3-quater. Dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto e fino alla data di cui
al comma 2, non si applicano le disposizioni di cui
all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27
luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del
3 dicembre 1999, recante ripartizione dei fondi finalizzati
al finanziamento degli interventi in materia di difesa del
suolo per il quadriennio 1998-2001, e all’art. 3, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001,
n. 331, recante ripartizione dei fondi finalizzati al
finanziamento degli interventi in materia di difesa del
suolo per il quadriennio 2000-2003.».
– La legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile) e’ pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1992, n. 64, S.O.
– Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.
Note all’art. 1:
– Per i riferimenti del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, si veda nelle note alle premesse.

Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni di fiume, di bacino idrografico, di sottobacino e di distretto idrografico di cui all’articolo 54, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 si applicano le seguenti definizioni: a) alluvione: l’allagamento temporaneo, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densita’, di aree che abitualmente non sono coperte d’acqua. Cio’ include le inondazioni causate da laghi, fiumi, torrenti, eventualmente reti di drenaggio artificiale, ogni altro corpo idrico superficiale anche a regime temporaneo, naturale o artificiale, le inondazioni marine delle zone costiere ed esclude gli allagamenti non direttamente imputabili ad eventi meteorologici; b) pericolosita’ da alluvione: la probabilita’ di accadimento di un evento alluvionale in un intervallo temporale prefissato e in una certa area; c) rischio di alluvioni: la combinazione della probabilita’ di accadimento di un evento alluvionale e delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attivita’ economiche e sociali derivanti da tale evento.

Note all’art. 2:
– Il testo dell’art. 54, comma 1, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi’ recita:
«Art. 54 (Definizioni). – 1. Ai fini della presente
sezione si intende per:
a) suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli
abitati e le opere infrastrutturali;
b) acque: le acque meteoriche e le acque superficiali
e sotterranee come di seguito specificate;
c) acque superficiali: le acque interne, ad eccezione
delle sole acque sotterranee, le acque di transizione e le
acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato
chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque
territoriali;
d) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano
sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a
contatto diretto con il suolo o il sottosuolo;
e) acque interne: tutte le acque superficiali
correnti o stagnanti e tutte le acque sotterranee
all’interno della linea di base che serve da riferimento
per definire il limite delle acque territoriali;
f) fiume: un corpo idrico interno che scorre
prevalentemente in superficie, ma che puo’ essere
parzialmente sotterraneo;
g) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;
h) acque di transizione: i corpi idrici superficiali
in prossimita’ della foce di un fiume, che sono
parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza
alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzati dai
flussi di acqua dolce;
i) acque costiere: le acque superficiali situate
all’interno rispetto a una retta immaginaria distante, in
ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal
punto piu’ vicino della linea di base che serve da
riferimento per definire il limite delle acque
territoriali, e che si estendono eventualmente fino al
limite esterno delle acque di transizione;
l) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e
significativo di acque superficiali, quale un lago, un
bacino artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte
di un torrente, fiume o canale, nonche’ di acque di
transizione o un tratto di acque costiere;
m) corpo idrico artificiale: un corpo idrico
superficiale creato da un’attivita’ umana;
n) corpo idrico fortemente modificato: un corpo
idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni
fisiche dovute a un’attivita’ umana, e’ sostanzialmente
modificata;
o) corpo idrico sotterraneo: un volume distinto di
acque sotterranee contenute da una o piu’ falde acquifere;
p) falda acquifera: uno o piu’ strati sotterranei di
roccia o altri strati geologici di porosita’ e
permeabilita’ sufficiente da consentire un flusso
significativo di acque sotterranee o l’estrazione di
quantita’ significative di acque sotterranee;
q) reticolo idrografico: l’insieme degli elementi che
costituiscono il sistema drenante alveato del bacino
idrografico;
r) bacino idrografico: il territorio nel quale
scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie
di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al
mare in un’unica foce, a estuario o delta;
s) sottobacino o sub-bacino: il territorio nel quale
scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie
di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare in
un punto specifico di un corso d’acqua, di solito un lago o
la confluenza di un fiume;
t) distretto idrografico: area di terra e di mare,
costituita da uno o piu’ bacini idrografici limitrofi e
dalle rispettive acque sotterranee e costiere che
costituisce la principale unita’ per la gestione dei bacini
idrografici;
u) difesa del suolo: il complesso delle azioni ed
attivita’ riferibili alla tutela e salvaguardia del
territorio, dei fiumi, dei canali e collettori, degli
specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle
acque sotterranee, nonche’ del territorio a questi
connessi, aventi le finalita’ di ridurre il rischio
idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto geologico,
ottimizzare l’uso e la gestione del patrimonio idrico,
valorizzare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche
collegate;
v) dissesto idrogeologico: la condizione che
caratterizza aree ove processi naturali o antropici,
relativi alla dinamica dei corpi idrici, del suolo o dei
versanti, determinano condizioni di rischio sul territorio;
z) opera idraulica: l’insieme degli elementi che
costituiscono il sistema drenante alveato del bacino
idrografico».

Art. 3 Competenze amministrative 1. Ferme restando le competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, agli adempimenti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, comma 3, lettera a), provvedono, secondo quanto stabilito agli stessi articoli, le autorita’ di bacino distrettuali di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006, alle quali, ai sensi dell’articolo 67 dello stesso decreto, compete l’adozione dei piani stralcio di distretto per l’assetto idrogeologico. 2. Le regioni, in coordinamento tra loro e con il Dipartimento nazionale della protezione civile, provvedono, ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2004, e successive modificazioni, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2004, per il distretto idrografico di riferimento, alla predisposizione ed all’attuazione del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, secondo quanto stabilito all’articolo 7, comma 3, lettera b).

Note all’art. 3:
– L’art. 63 del decreto legislativo n. 152/2006 cosi’
recita:
«Art. 63 (Autorita’ di bacino distrettuale). – 1. In
ciascun distretto idrografico di cui all’art. 64 e’
istituita l’Autorita’ di bacino distrettuale, di seguito
Autorita’ di bacino, ente pubblico non economico che opera
in conformita’ agli obiettivi della presente sezione ed
uniforma la propria attivita’ a criteri di efficienza,
efficacia, economicita’ e pubblicita’.
2. Sono organi dell’Autorita’ di bacino: la Conferenza
istituzionale permanente, il Segretario generale, la
Segreteria tecnico-operativa e la Conferenza operativa di
servizi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la
funzione pubblica, da emanarsi sentita la Conferenza
permanente Stato-regioni entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della parte terza del presente decreto,
sono definiti i criteri e le modalita’ per l’attribuzione o
il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali
e finanziarie, salvaguardando i livelli occupazionali,
definiti alla data del 31 dicembre 2005, e previa
consultazione dei sindacati.
3. Le autorita’ di bacino previste dalla legge 18
maggio 1989, n. 183, sono soppresse a far data dal 30
aprile 2006 e le relative funzioni sono esercitate dalle
Autorita’ di bacino distrettuale di cui alla parte terza
del presente decreto. Il decreto di cui al comma 2
disciplina il trasferimento di funzioni e regolamenta il
periodo transitorio.
4. Gli atti di indirizzo, coordinamento e
pianificazione delle Autorita’ di bacino vengono adottati
in sede di Conferenza istituzionale permanente presieduta e
convocata, anche su proposta delle amministrazioni
partecipanti, dal Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio su richiesta del Segretario generale, che vi
partecipa senza diritto di voto. Alla Conferenza
istituzionale permanente partecipano i Ministri
dell’ambiente e della tutela del territorio, delle
infrastrutture e dei trasporti, delle attivita’ produttive,
delle politiche agricole e forestali, per la funzione
pubblica, per i beni e le attivita’ culturali o i
Sottosegretari dai medesimi delegati, nonche’ i Presidenti
delle regioni e delle province autonome il cui territorio
e’ interessato dal distretto idrografico o gli Assessori
dai medesimi delegati, oltre al delegato del Dipartimento
della protezione civile. Alle conferenze istituzionali
permanenti del distretto idrografico della Sardegna e del
distretto idrografico della Sicilia partecipano, oltre ai
Presidenti delle rispettive regioni, altri due
rappresentanti per ciascuna delle predette regioni,
nominati dai Presidenti regionali. La conferenza
istituzionale permanente delibera a maggioranza. Gli atti
di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie
previste a legislazione vigente.
5. La conferenza istituzionale permanente di cui al
comma 4:
a) adotta criteri e metodi per la elaborazione del
Piano di bacino in conformita’ agli indirizzi ed ai criteri
di cui all’art. 57;
b) individua tempi e modalita’ per l’adozione del
Piano di bacino, che potra’ eventualmente articolarsi in
piani riferiti a sub-bacini;
c) determina quali componenti del piano costituiscono
interesse esclusivo delle singole regioni e quali
costituiscono interessi comuni a piu’ regioni;
d) adotta i provvedimenti necessari per garantire
comunque l’elaborazione del Piano di bacino;
e) adotta il Piano di bacino;
f) controlla l’attuazione degli schemi previsionali e
programmatici del Piano di bacino e dei programmi triennali
e, in caso di grave ritardo nell’esecuzione di interventi
non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel
programma, diffida l’amministrazione inadempiente, fissando
il termine massimo per l’inizio dei lavori. Decorso
infruttuosamente tale termine, all’adozione delle misure
necessarie ad assicurare l’avvio dei lavori provvede, in
via sostitutiva, il Presidente della Giunta regionale
interessata che, a tal fine, puo’ avvalersi degli organi
decentrati e periferici del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti;
g) nomina il Segretario generale.
6. La Conferenza operativa di servizi e’ composta dai
rappresentanti dei Ministeri di cui al comma 4, delle
regioni e delle province autonome interessate, nonche’ da
un rappresentante del Dipartimento della protezione civile;
e’ convocata dal Segretario Generale, che la presiede, e
provvede all’attuazione ed esecuzione di quanto disposto ai
sensi del comma 5, nonche’ al compimento degli atti
gestionali. La conferenza operativa di servizi delibera a
maggioranza.
7. Le Autorita’ di bacino provvedono, tenuto conto
delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:
a) all’elaborazione del Piano di bacino distrettuale
di cui all’art. 65;
b) ad esprimere parere sulla coerenza con gli
obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi
comunitari, nazionali, regionali e locali relativi alla
difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla
tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche;
c) all’elaborazione, secondo le specifiche tecniche
che figurano negli allegati alla parte terza del presente
decreto, di un’analisi delle caratteristiche del distretto,
di un esame sull’impatto delle attivita’ umane sullo stato
delle acque superficiali e sulle acque sotterranee, nonche’
di un’analisi economica dell’utilizzo idrico.
8. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai
sensi dell’art. 62, le Autorita’ di bacino coordinano e
sovrintendono le attivita’ e le funzioni di titolarita’ dei
consorzi di bonifica integrale di cui al regio decreto 13
febbraio 1933, n. 215, nonche’ del consorzio del Ticino –
Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
dell’opera regolatrice del lago Maggiore, del consorzio
dell’Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione
ed esercizio dell’opera regolatrice del lago d’Iseo e del
consorzio dell’Adda – Ente autonomo per la costruzione,
manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago
di Como, con particolare riguardo all’esecuzione,
manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di
bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia
ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine
della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione
dei corsi d’acqua ed alla fitodepurazione».
– L’art. 67 del decreto legislativo n. 152/2006, cosi’
recita:
«Art. 67 (I piani stralcio per la tutela dal rischio
idrogeologico e le misure di prevenzione per le aree a
rischio). – 1. Nelle more dell’approvazione dei piani di
bacino, le Autorita’ di bacino adottano, ai sensi dell’art.
65, comma 8, piani stralcio di distretto per l’assetto
idrogeologico (PAI), che contengano in particolare
l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la
perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di
salvaguardia e la determinazione delle misure medesime.
2. Le Autorita’ di bacino, anche in deroga alle
procedure di cui all’art. 66, approvano altresi’ piani
straordinari diretti a rimuovere le situazioni a piu’
elevato rischio idrogeologico, redatti anche sulla base
delle proposte delle regioni e degli enti locali. I piani
straordinari devono ricomprendere prioritariamente le aree
a rischio idrogeologico per le quali e’ stato dichiarato lo
stato di emergenza, ai sensi dell’articolo 5della legge 24
febbraio 1992, n. 225. I piani straordinari contengono in
particolare l’individuazione e la perimetrazione delle aree
a rischio idrogeologico molto elevato per l’incolumita’
delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del
patrimonio ambientale e culturale. Per tali aree sono
adottate le misure di salvaguardia ai sensi dell’art. 65,
comma 7, anche con riferimento ai contenuti di cui al comma
3, lettera d), del medesimo art. 65. In caso di inerzia da
parte delle Autorita’ di bacino, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei
Ministri, di cui all’art. 57, comma 2, adotta gli atti
relativi all’individuazione, alla perimetrazione e alla
salvaguardia delle predette aree. Qualora le misure di
salvaguardia siano adottate in assenza dei piani stralcio
di cui al comma 1, esse rimangono in vigore sino
all’approvazione di detti piani. I piani straordinari
approvati possono essere integrati e modificati con le
stesse modalita’ di cui al presente comma, in particolare
con riferimento agli interventi realizzati ai fini della
messa in sicurezza delle aree interessate.
3. Il Comitato dei Ministri di cui all’art. 57, comma
2, tenendo conto dei programmi gia’ adottati da parte delle
Autorita’ di bacino e dei piani straordinari di cui al
comma 2 del presente articolo, definisce, d’intesa con la
Conferenza Stato-regioni, programmi di interventi urgenti,
anche attraverso azioni di manutenzione dei distretti
idrografici, per la riduzione del rischio idrogeologico
nelle zone in cui la maggiore vulnerabilita’ del territorio
e’ connessa con piu’ elevati pericoli per le persone, le
cose ed il patrimonio ambientale, con priorita’ per le aree
ove e’ stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi
dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Per la
realizzazione degli interventi possono essere adottate, su
proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, e d’intesa con le regioni interessate, le
ordinanze di cui all’art. 5, comma 2, della legge 24
febbraio 1992, n. 225.
4. Per l’attivita’ istruttoria relativa agli
adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, i Ministri competenti
si avvalgono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, del Dipartimento della protezione civile, nonche’
della collaborazione del Corpo forestale dello Stato, delle
regioni, delle Autorita’ di bacino, del Gruppo nazionale
per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio
nazionale delle ricerche e, per gli aspetti ambientali, del
Servizio geologico d’Italia – Dipartimento difesa del suolo
dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i
servizi tecnici (APAT), per quanto di rispettiva
competenza.
5. Entro sei mesi dall’adozione dei provvedimenti di
cui ai commi 1, 2, 3 e 4, gli organi di protezione civile
provvedono a predisporre, per le aree a rischio
idrogeologico, con priorita’ assegnata a quelle in cui la
maggiore vulnerabilita’ del territorio e’ connessa con piu’
elevati pericoli per le persone, le cose e il patrimonio
ambientale, piani urgenti di emergenza contenenti le misure
per la salvaguardia dell’incolumita’ delle popolazioni
interessate, compreso il preallertamento, l’allarme e la
messa in salvo preventiva.
6. Nei piani stralcio di cui al comma 1 sono
individuati le infrastrutture e i manufatti che determinano
il rischio idrogeologico. Sulla base di tali
individuazioni, le regioni stabiliscono le misure di
incentivazione a cui i soggetti proprietari possono
accedere al fine di adeguare le infrastrutture e di
rilocalizzare fuori dall’area a rischio le attivita’
produttive e le abitazioni private. A tale fine le regioni,
acquisito il parere degli enti locali interessati,
predispongono, con criteri di priorita’ connessi al livello
di rischio, un piano per l’adeguamento delle
infrastrutture, determinandone altresi’ un congruo termine,
e per la concessione di incentivi finanziari per la
rilocalizzazione delle attivita’ produttive e delle
abitazioni private realizzate in conformita’ alla normativa
urbanistica edilizia o condonate. Gli incentivi sono
attivati nei limiti della quota dei fondi introitati ai
sensi dell’art. 86, comma 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, e riguardano anche gli oneri per la
demolizione dei manufatti; il terreno di risulta viene
acquisito al patrimonio indisponibile dei comuni.
All’abbattimento dei manufatti si provvede con le modalita’
previste dalla normativa vigente. Ove i soggetti
interessati non si avvalgano della facolta’ di usufruire
delle predette incentivazioni, essi decadono da eventuali
benefici connessi ai danni derivanti agli insediamenti di
loro proprieta’ in conseguenza del verificarsi di calamita’
naturali.
7. Gli atti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo devono contenere l’indicazione dei mezzi per la
loro realizzazione e della relativa copertura
finanziaria.».

Art. 4 Valutazione preliminare del rischio di alluvioni 1. Le autorita’ di bacino distrettuali di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 effettuano, nell’ambito del distretto idrografico di riferimento, entro il 22 settembre 2011, la valutazione preliminare del rischio di alluvione, facendo salvi gli strumenti gia’ predisposti nell’ambito della pianificazione di bacino in attuazione di norme previgenti, nonche’ delle disposizioni della parte terza, sezione I, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 2. La valutazione preliminare del rischio di alluvioni fornisce una valutazione dei rischi potenziali, principalmente sulla base dei dati registrati, di analisi speditive e degli studi sugli sviluppi a lungo termine, tra cui, in particolare, le conseguenze dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni e tenendo conto della pericolosita’ da alluvione. Detta valutazione comprende almeno i seguenti elementi: a) cartografie tematiche del distretto idrografico in scala appropriata comprendenti i limiti amministrativi, i confini dei bacini idrografici, dei sottobacini e delle zone costiere, dalle quali risulti la topografia e l’uso del territorio; b) descrizione delle alluvioni avvenute in passato che hanno avuto notevoli conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attivita’ economiche e sociali e che, con elevata probabilita’, possono ancora verificarsi in futuro in maniera simile, compresa l’estensione dell’area inondabile e, ove noti, le modalita’ di deflusso delle acque, gli effetti al suolo e una valutazione delle conseguenze negative che hanno avuto; c) descrizione delle alluvioni significative avvenute in passato che pur non avendo avuto notevoli conseguenze negative ne potrebbero avere in futuro; d) valutazione delle potenziali conseguenze negative di future alluvioni per la salute umana, il territorio, i beni, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attivita’ economiche e sociali, tenendo conto di elementi quali la topografia, la localizzazione dei corpi idrici superficiali e le loro caratteristiche idrologiche e geomorfologiche generali, le aree di espansione naturale delle piene, l’efficacia delle infrastrutture artificiali esistenti per la difesa dalle alluvioni, la localizzazione delle aree popolate, di quelle ove esistono attivita’ economiche e sociali e gli scenari a lungo termine, quali quelli socio-economici e ambientali, determinati anche dagli effetti dei cambiamenti climatici. 3. Nel caso dei distretti idrografici internazionali condivisi con altri Stati membri dell’Unione europea, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le autorita’ di bacino distrettuali interessate garantiscono lo scambio delle pertinenti informazioni. 4. La valutazione preliminare del rischio di alluvioni non e’ effettuata, qualora vengano adottate le misure transitorie di cui all’articolo 11, comma 1.

Note all’art. 4:
– Per il testo dell’art. 63 del d.lgs. n. 152 del 2006,
si veda nelle note all’art. 3.

Art. 5 Individuazione delle zone a rischio potenziale di alluvioni 1. In base alla valutazione preliminare del rischio di cui all’articolo 4, fatti salvi gli strumenti gia’ predisposti nell’ambito della pianificazione di bacino in attuazione di norme previgenti, nonche’ del decreto legislativo n. 152 del 2006, le autorita’ di bacino distrettuali di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 individuano, per il distretto idrografico o per la parte di distretto idrografico internazionale situati nel loro territorio, le zone ove possa sussistere un rischio potenziale significativo di alluvioni o si ritenga che questo si possa generare in futuro. 2. Nel caso di distretto idrografico internazionale, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con le autorita’ di bacino interessate, si coordina con gli altri Stati membri, al fine di individuare le zone condivise a rischio potenziale di alluvione.

Art. 6 Mappe della pericolosita’ e del rischio di alluvioni 1. Le autorita’ di bacino distrettuali di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 predispongono, a livello di distretto idrografico di cui all’articolo 64 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, entro il 22 giugno 2013, mappe della pericolosita’ da alluvione e mappe del rischio di alluvioni per le zone individuate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, in scala preferibilmente non inferiore a 1:10.000 ed, in ogni caso, non inferiore a 1:25.000, fatti salvi gli strumenti gia’ predisposti nell’ambito della pianificazione di bacino in attuazione delle norme previgenti, nonche’ del decreto legislativo n. 152 del 2006. 2. Le mappe della pericolosita’ da alluvione contengono, evidenziando le aree in cui possono verificarsi fenomeni alluvionali con elevato volume di sedimenti trasportati e colate detritiche, la perimetrazione delle aree geografiche che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo i seguenti scenari: a) alluvioni rare di estrema intensita’: tempo di ritorno fino a 500 anni dall’evento (bassa probabilita’); b) alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (media probabilita’); c) alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata probabilita’). 3. Per ogni scenario di cui al comma 2 vanno indicati almeno i seguenti elementi: a) estensione dell’inondazione; b) altezza idrica o livello; c) caratteristiche del deflusso (velocita’ e portata). 4. Per le zone costiere in cui esiste un adeguato livello di protezione e per le zone in cui le inondazioni sono causate dalle acque sotterranee, le mappe di cui al comma 2 possono fare riferimento solo agli scenari di cui al comma 2, lettera a). 5. Le mappe del rischio di alluvioni indicano le potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni, nell’ambito degli scenari di cui al comma 2 e prevedono le 4 classi di rischio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1993, espresse in termini di: a) numero indicativo degli abitanti potenzialmente interessati; b) infrastrutture e strutture strategiche (autostrade, ferrovie, ospedali, scuole, etc); c) beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse presenti nell’area potenzialmente interessata; d) distribuzione e tipologia delle attivita’ economiche insistenti sull’area potenzialmente interessata; e) impianti di cui all’allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che potrebbero provocare inquinamento accidentale in caso di alluvione e aree protette potenzialmente interessate, individuate all’allegato 9 alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006; f) altre informazioni considerate utili dalle autorita’ di bacino distrettuali, come le aree soggette ad alluvioni con elevato volume di trasporto solido e colate detritiche o informazioni su fonti rilevanti di inquinamento. 6. L’elaborazione delle mappe di cui al comma 1 per le zone di cui all’articolo 5, comma 1, condivise con altri Stati membri della Comunita’ europea e’ effettuata previo scambio preliminare di informazioni tra le autorita’ competenti interessate. 7. Le mappe della pericolosita’ da alluvione, e le mappe del rischio di alluvioni di cui al comma 1 non sono predisposte qualora vengano adottate le misure transitorie di cui all’articolo 11, comma 2.

Note all’art. 6:
– Per il testo dell’art. 63 del decreto legislativo n.
152 del 2006, si veda nelle note all’art. 3.
– Il testo dell’allegato I del decreto legislativo 18
gennaio 2005, n. 59, cosi’ recita:
«Allegato I
(art. 1, comma 1)
CATEGORIE DI ATTIVITA’ INDUSTRIALI DI CUI ALL’ART. 1
1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per
la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi
prodotti e processi non rientrano nel presente decreto.
2. I valori limite riportati di seguito si riferiscono
in genere alle capacita’ di produzione o alla resa. Qualora
uno stesso gestore ponga in essere varie attivita’ elencate
alla medesima voce in uno stesso impianto o in una stessa
localita’, si sommano le capacita’ di tali attivita’.
1. Attivita’ energetiche.
1.1 Impianti di combustione con potenza termica di
combustione di oltre 50 MW.
1.2. Raffinerie di petrolio e di gas.
1.3. Cokerie.
1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del
carbone.
2. Produzione e trasformazione dei metalli.
2.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di
minerali metallici compresi i minerali solforati.
2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione
primaria o secondaria), compresa la relativa colata
continua di capacita’ superiore a 2,5 tonnellate all’ora.
2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli
ferrosi mediante:
a) laminazione a caldo con una capacita’ superiore a
20 tonnellate di acciaio grezzo all’ora;
b) forgiatura con magli la cui energia di impatto
supera 50 kJ per maglio e allorche’ la potenza calorifica
e’ superiore a 20 MW;
c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso
con una capacita’ di trattamento superiore a 2 tonnellate
di acciaio grezzo all’ora.
2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacita’ di
produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.
2.5. Impianti:
a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da
minerali, nonche’ concentrati o materie prime secondarie
attraverso procedimenti metallurgici, chimici o
elettrolitici;
b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi
i prodotti di recupero (affinazione, formatura in
fonderia), con una capacita’ di fusione superiore a 4
tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20
tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.
2.6. Impianti per il trattamento di superficie di
metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici
o chimici qualora le vasche destinate al trattamento
utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³.
3. Industria dei prodotti minerali.
3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker
(cemento) in forni rotativi la cui capacita’ di produzione
supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in
forni rotativi la cui capacita’ di produzione supera 50
tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una
capacita’ di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.
3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e
alla fabbricazione di prodotti dell’amianto.
3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi
quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con
capacita’ di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.
3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali
compresi quelli destinati alla produzione di fibre
minerali, con una capacita’ di fusione di oltre 20
tonnellate al giorno.
3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici
mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni
refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacita’
di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una
capacita’ di forno superiore a 4 m³ e con una densita’ di
colata per forno superiore a 300 kg/m³.
4. Industria chimica.
Nell’ambito delle categorie di attivita’ della sezione
4 si intende per produzione la produzione su scala
industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze
o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.
4.1 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti
chimici organici di base come:
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o
insaturi, alifatici o aromatici);
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli,
aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati,
eteri, perossidi, resine, epossidi;
c) idrocarburi solforati;
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi,
composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati,
isocianati;
e) idrocarburi fosforosi;
f) idrocarburi alogenati;
g) composti organometallici;
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre
sintetiche, fibre a base di cellulosa);
i) gomme sintetiche;
j) sostanze coloranti e pigmenti;
k) tensioattivi e agenti di superficie.
4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti
chimici inorganici di base, quali:
a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno,
fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti
di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo,
bicloruro di carbonile;
b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico,
acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido
solforico, oleum e acidi solforati;
c) basi, quali idrossido d’ammonio, idrossido di
potassio, idrossido di sodio;
d) sali, quali cloruro d’ammonio, clorato di
potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio,
perborato, nitrato d’argento;
e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti
inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di
silicio.
4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di
fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio
(fertilizzanti semplici o composti).
4.4 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti
di base fitosanitari e di biocidi.
4.5 Impianti che utilizzano un procedimento chimico o
biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di
base.
4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di
esplosivi.
5. Gestione dei rifiuti.
Salvi l’art. 11della direttiva 75/442/CEE e l’art.
3 della direttiva 91/689/CEE, del 12 dicembre 1991 del
Consiglio, relativa ai rifiuti pericolosi.
5.1. Impianti per l’eliminazione o il ricupero di
rifiuti pericolosi, della lista di cui all’art. 1,
paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti
negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e
R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva
75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente
l’eliminazione degli oli usati, con capacita’ di oltre 10
tonnellate al giorno.
5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali
definiti nella direttiva 89/369/CEE dell’8 giugno 1989 del
Consiglio, concernente la prevenzione dell’inquinamento
atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento
dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del 21
giugno 1989 del Consiglio, concernente la riduzione
dell’inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di
incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacita’
superiore a 3 tonnellate all’ora.
5.3. Impianti per l’eliminazione dei rifiuti non
pericolosi quali definiti nell’allegato 11 A della
direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacita’
superiore a 50 tonnellate al giorno.
5.4. Discariche che ricevono piu’ di 10 tonnellate al
giorno o con una capacita’ totale di oltre 25.000
tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti
inerti.
6. Altre attivita’.
6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione:
a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre
materie fibrose;
b) di carta e cartoni con capacita’ di produzione
superiore a 20 tonnellate al giorno;
6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di
lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di
fibre o di tessili la cui capacita’ di trattamento supera
le 10 tonnellate al giorno.
6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la
capacita’ di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno
di prodotto finito.
6.4:
a) Macelli aventi una capacita’ di produzione di
carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno;
b) Trattamento e trasformazione destinati alla
fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie
prime animali (diverse dal latte) con una capacita’ di
produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al
giorno ovvero materie prime vegetali con una capacita’ di
produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al
giorno (valore medio su base trimestrale);
c) Trattamento e trasformazione del latte, con un
quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al
giorno (valore medio su base annua).
6.5. Impianti per l’eliminazione o il recupero di
carcasse e di residui di animali con una capacita’ di
trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.
6.6. Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o
di suini con piu’ di:
a) 40.000 posti pollame;
b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg),
o
c) 750 posti scrofe.
6.7. Impianti per il trattamento di superficie di
materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici,
in particolare per apprettare, stampare, spalmare,
sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire
o impregnare, con una capacita’ di consumo di solvente
superiore a 150 kg all’ora o a 200 tonnellate all’anno.
6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone
duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o
grafitizzazione.».
L’allegato 9 alla parte terza del decreto
legislativo n. 152/2006, cosi’ recita:
«Allegato 9
AREE PROTETTE
1. Il registro delle aree protette comprende i seguenti
tipi di aree protette:
i) aree designate per l’estrazione di acque destinate
al consumo umano
ii) aree designate per la protezione di specie
acquatiche significative dal punto di vista economico;
iii) corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese
le aree designate come acque di balneazione a norma della
direttiva 76/160/CEE;
iv) aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese
quelle designate come zone vulnerabili a norma della
direttiva 91/676/CEE e le zone designate come aree
sensibili a norma della direttiva 91/271/CEE;
v) aree designate per la protezione degli habitat e
delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato
delle acque e’ importante per la loro protezione, compresi
i siti pertinenti della rete Natura 2000 istituiti a norma
della direttiva 79/409/CEE e 92/43/CEE, recepite
rispettivamente con la legge dell’11 febbraio 1992, n. 157
e con D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, come modificato dal
D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.
2. Le regioni inseriscono nel Piano di Tutela una
sintesi del registro delle aree protette ricadenti nel loro
territorio di competenza. Tale sintesi contiene mappe che
indicano l’ubicazione di ciascuna area protetta, oltre che
la descrizione della normativa comunitaria, nazionale o
locale che le ha istituite».

Art. 7 Piani di gestione del rischio di alluvioni 1. I piani di gestione del rischio di alluvioni, di seguito piani di gestione, riguardano tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni, in particolare la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le previsioni di’ alluvione e il sistema di allertamento nazionale e tengono conto delle caratteristiche del bacino idrografico o del sottobacino interessato. I piani di gestione possono anche comprendere la promozione di pratiche sostenibili di uso del suolo, il miglioramento delle azioni di ritenzione delle acque, nonche’ l’inondazione controllata di certe aree in caso di fenomeno alluvionale. 2. Nei piani di gestione di cui al comma 1, sono definiti gli obiettivi della gestione del rischio di alluvioni per 1e zone di cui all’articolo 5, comma 1, e per quelle di cui all’articolo 11, evidenziando, in particolare, la riduzione delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attivita’ economiche e sociali, attraverso l’attuazione prioritaria di interventi non strutturali e di azioni per la riduzione della pericolosita’. 3. Sulla base delle mappe di cui all’articolo 6: a) le autorita’ di bacino distrettuali di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 predispongono, secondo le modalita’ e gli obiettivi definiti ai commi 2 e 4, piani di gestione, coordinati a livello di distretto idrografico, per le zone di cui all’articolo 5, comma 1, e le zone considerate ai sensi dell’articolo 11, comma 1. Detti piani sono predisposti nell’ambito delle attivita’ di pianificazione di bacino di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006, facendo salvi gli strumenti di pianificazione gia’ predisposti nell’ambito della pianificazione di bacino in attuazione della normativa previgente; b) le regioni, in coordinamento tra loro, nonche’ con il Dipartimento nazionale della protezione civile, predispongono, ai sensi della normativa vigente e secondo quanto stabilito al comma 5, la parte dei piani di gestione per il distretto idrografico di riferimento relativa al sistema di allertamento, nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2004, con particolare riferimento al governo delle piene. 4. I piani di gestione del rischio di alluvioni comprendono misure per raggiungere gli obiettivi definiti a norma del comma 2, nonche’ gli elementi indicati all’allegato I, parte A. I piani di gestione tengono conto di aspetti quali: a) la portata della piena e l’estensione dell’inondazione; b) le vie di deflusso delle acque e le zone con capacita’ di espansione naturale delle piene; c) gli obiettivi ambientali di cui alla parte terza, titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 2006; d) la gestione del suolo e delle acque; e) la pianificazione e le previsioni di sviluppo del territorio; f) l’uso del territorio; g) la conservazione della natura; h) la navigazione e le infrastrutture portuali; i) i costi e i benefici; l) le condizioni morfologiche e meteomarine alla foce. 5. Per la parte di cui al comma 3, lettera b), i piani di gestione contengono una sintesi dei contenuti dei piani urgenti di emergenza predisposti ai sensi dell’articolo 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonche’ della normativa previgente e tengono conto degli aspetti relativi alle attivita’ di: a) previsione, monitoraggio, sorveglianza ed allertamento posti in essere attraverso la rete dei centri funzionali; b) presidio territoriale idraulico posto in essere attraverso adeguate strutture e soggetti regionali e provinciali; c) regolazione dei deflussi posta in essere anche attraverso i piani di laminazione; d) supporto all’attivazione dei piani urgenti di emergenza predisposti dagli organi di protezione civile ai sensi dell’articolo 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e della normativa previgente. 6. Gli enti territorialmente interessati si conformano alle disposizioni dei piani di gestione di cui al presente articolo: a) rispettandone le prescrizioni nel settore urbanistico, ai sensi dei commi 4 e 6 dell’articolo 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006; b) predisponendo o adeguando, nella loro veste di organi di protezione civile, per quanto di competenza, i piani urgenti di emergenza di cui all’articolo 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, facendo salvi i piani urgenti di emergenza gia’ predisposti ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267. 7. I piani di gestione di cui al presente articolo non includono misure che, per la loro portata e il loro impatto, possano incrementare il rischio di alluvione a monte o a valle di altri paesi afferenti lo stesso bacino idrografico o sottobacino, a meno che tali misure non siano coordinate e non sia stata trovata una soluzione concordata tra gli Stati interessati ai sensi dell’articolo 8. 8. I piani di gestione di cui al presente articolo, sono ultimati e pubblicati entro il 22 giugno 2015. 9. I piani di gestione di cui al presente articolo non sono predisposti qualora vengano adottate le misure transitorie di cui all’articolo 11, comma 3.

Note all’art. 7:
– L’art. 1, comma 4, del decreto-legge 11 giugno 1998,
n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio
idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri
franosi nella regione Campania) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1998, n. 134, e convertito in
legge, con modificazioni, dall’art. 1, legge 3 agosto 1998,
n. 267, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1998,
n. 183, cosi’ recita:
«Art. 4 (Piani di insediamenti produttivi e
rilocalizzazione delle attivita’ produttive). – 1. I comuni
di cui all’art. 3, comma 1, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, individuano,
sentita l’unita’ operativa del Gruppo nazionale per la
difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio
nazionale delle ricerche, di cui all’art. 4, comma 2,
dell’ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, che si pronuncia
entro dieci giorni dalla richiesta, le aree in condizioni
di sicurezza destinate agli insediamenti produttivi e
sanitari, ai fini della rilocalizzazione in queste ultime
aree delle attivita’ produttive e di quelle che operano nel
settore sanitario ubicate nelle zone a rischio di cui
all’art. 1, comma 2, della stessa ordinanza. La
deliberazione e’ pubblicata nel Foglio annunci legali, in
due quotidiani a tiratura nazionale, nonche’ a mezzo di
manifesti di avviso alla popolazione, ed e’ approvata dalle
province, ove gia’ delegate, con delibera consiliare, entro
trenta giorni dalla ricezione; decorso tale termine la
deliberazione si intende approvata; l’approvazione
costituisce variante agli strumenti urbanistici a tutti gli
effetti di legge. Scaduto il termine di cui al presente
comma per l’adozione della deliberazione da parte del
comune, le province provvedono in via sostitutiva.
2. Gli interventi per la realizzazione delle
infrastrutture e delle opere di urbanizzazione per le aree
di cui al comma 1 sono ricompresi nel piano di cui all’art.
2 dell’ordinanza indicata al comma 1 e sono realizzati, nei
limiti delle risorse finanziarie ivi previste, previa
delibera del Comitato di cui all’art. 3 della stessa
ordinanza. Per l’accesso alle aree di cui al comma 1, si
applicano le seguenti priorita’:
a) attivita’ produttive distrutte o gravemente
danneggiate dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998 o
i cui manufatti costituiscono ostacolo al regolare deflusso
delle acque;
b) altre attivita’ produttive ubicate nelle aree a
rischio;
c) nuovi insediamenti produttivi;
c-bis) insediamenti sanitari.
3. Alle imprese industriali, artigianali,
agro-industriali, commerciali, turistico-alberghiere e
agri-turistiche, che in conseguenza degli eventi calamitosi
del 5 e 6 maggio 1998 sono state distrutte o hanno subito
danni agli immobili, impianti, macchinari e scorte in
misura superiore al 50 per cento del loro valore, sono
concessi finanziamenti agevolati, a condizione che dette
imprese rilocalizzino le proprie attivita’ in condizione di
sicurezza, al di fuori delle zone a rischio di cui al comma
1, nell’ambito dello stesso comune o di comuni limitrofi.
Detti finanziamenti sono concessi in aggiunta a quanto
previsto dall’art. 20 dell’ordinanza indicata al comma 1 e
sono rapportati al danno subito da beni immobili, impianti,
macchinari e scorte e agli oneri per la rilocalizzazione,
relativi all’acquisizione di aree idonee, alla
realizzazione degli insediamenti e al trasferimento di
attrezzature, impianti produttivi e abitazioni funzionali
all’impresa stessa, nel limite della pari capacita’
produttiva, nonche’ per la demolizione e il ripristino
delle aree dismesse. Le aree di risulta sono acquisite al
patrimonio indisponibile del comune. Resta a carico del
beneficiario un onere non inferiore al 2 per cento della
rata di ammortamento. I benefici sono complessivamente
concessi fino al 95 per cento per spesa prevista non
superiore a lire 2 miliardi, fino al 75 per cento per spesa
prevista non superiore a lire 10 miliardi e fino al 50 per
cento per spesa prevista superiore a lire 10 miliardi. I
finanziamenti sono concessi anche alle imprese che
contestualmente ampliano la propria capacita’ produttiva o
attuano interventi di innovazione tecnologica, fermi
restando i relativi oneri a carico dell’impresa medesima.
4. Il commissario delegato, di cui all’art. 2
dell’ordinanza indicata al comma 1, sentiti la regione
Campania e il comitato di cui all’art. 3 della stessa
ordinanza, stabilisce, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, procedure e
modalita’ per l’erogazione dei benefici di cui al comma 3.
Con le stesse modalita’ si determinano criteri e procedure
per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese
che documentino di aver subito, in conseguenza dell’evento
franoso, una riduzione delle proprie attivita’ produttive.
All’erogazione dei finanziamenti provvede il presidente
della regione Campania, avvalendosi anche di enti e
societa’ a partecipazione regionale. Al fine di agevolare
l’accesso al credito, la regione Campania puo’ erogare
appositi contributi alle strutture di garanzia fidi gia’
esistenti ed operanti nel territorio regionale.
5. A fronte di un fabbisogno stimato, per gli
interventi di cui al presente articolo, in lire 30
miliardi, il Dipartimento della protezione civile e’
autorizzato a concorrere con contributi pluriennali di lire
4 miliardi annui, a decorrere dal 1998 e fino al 2007, per
la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui che la
regione Campania e’ autorizzata a contrarre, anche in
deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa
vigente. Al relativo onere si provvede con utilizzo delle
proiezioni di cui all’autorizzazione di spesa disposta
dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450,
riguardante il finanziamento del fondo per la protezione
civile, che viene corrispondentemente ridotto di pari
importo. Eventuali risorse residue, una volta completati
gli interventi di cui al presente articolo, vengono
utilizzate per gli interventi di cui alla citata ordinanza
del Ministro dell’interno, delegato per il coordinamento
della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998.».

Art. 8 Coordinamento territoriale dei piani di gestione del rischio di alluvioni 1. Per i distretti idrografici di cui all’articolo 64 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che ricadono interamente nel territorio nazionale le amministrazioni di cui all’articolo 3, ciascuna per la parte di propria competenza, predispongono o un unico piano di gestione ovvero una serie di piani di gestione coordinati a livello di distretto idrografico. 2. Per distretti idrografici di cui all’articolo 64 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ricadenti interamente nel territorio comunitario le amministrazioni di cui all’articolo 3, ciascuna per la parte di propria competenza, predispongono o un unico piano internazionale di gestione ovvero una serie di piani di gestione coordinati a livello di distretto idrografico internazionale, anche avvalendosi di accordi internazionali esistenti, fatte salve le prescrizioni del presente decreto. In mancanza dei predetti piani, sono predisposti piani di gestione comprendenti almeno le parti del distretto idrografico internazionale ricadenti all’interno del territorio nazionale, per quanto possibile, coordinati a livello di distretto idrografico internazionale con gli altri Stati membri interessati. 3. Per i distretti idrografici di cui all’articolo 64 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che si estendono oltre i confini comunitari le amministrazioni di cui all’articolo 3, ciascuna per la parte di’ propria competenza, predispongono o un unico piano internazionale di gestione ovvero una serie di piani di gestione coordinati a livello di distretto idrografico internazionale. In mancanza dei predetti piani, per le parti del distretto idrografico internazionale, che ricadono nel territorio nazionale, si applicano le disposizioni di cui al comma 2. 4. I piani di gestione di cui ai commi 2 e 3 possono essere integrati da piani di gestione piu’ dettagliati a livello di sottobacino, coordinati a livello di sottobacino internazionale. 5. Nel caso in cui le amministrazioni competenti di cui all’articolo 3 individuano, nell’ambito del proprio distretto, un problema nella gestione dei rischi di alluvione delle proprie acque che non riescono a risolvere autonomamente, ne informano tempestivamente il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare o il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ciascuno per gli aspetti di propria competenza che provvedono a sottoporre la questione alla Commissione europea o ad ogni altro Stato membro interessato, avanzando raccomandazioni per trovare una soluzione.

Art. 9 Coordinamento con le disposizioni della parte terza, sezioni I e II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni 1. Le autorita’ di bacino distrettuali di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 attuano le disposizioni del presente decreto coerentemente con quanto stabilito alla parte terza, sezioni I e II, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di migliorare l’efficacia e lo scambio delle informazioni, tenendo conto, in particolare degli obiettivi ambientali di cui allo stesso decreto legislativo n. 152 del 2006. 2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 77, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per alluvioni estreme si intendono le alluvioni di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a), nonche’ le alluvioni eccezionali, non prevedibili ma di impatto equivalente alle precedenti. 3. Le misure di’ cui al comma 1 garantiscono, in particolare, che: a) le prime mappe della pericolosita’ e del rischio di alluvioni di cui all’articolo 6 ed i successivi riesami di cui all’articolo 12 siano predisposti in modo che le informazioni in essi contenute siano coerenti con le informazioni, comunque correlate, presentate a norma dell’articolo 63, comma 7, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Essi sono coordinati e possono essere integrati nei riesami dei piani di gestione di cui all’articolo 117 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006; b) l’elaborazione dei primi piani di gestione di cui agli articoli 7 e 8 ed i successivi riesami di cui all’articolo 12 siano effettuati in coordinamento con i riesami dei piani di gestione dei bacini idrografici di cui all’articolo 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e possano essere integrati nei medesimi; c) la partecipazione attiva di tutti soggetti interessati di cui all’articolo 10, sia coordinata, quando opportuno, con la partecipazione attiva di tutti soggetti interessati prevista all’articolo 66, comma 7, del decreto legislativo n, 152 del 2006.

Note all’art. 9:
– Per il testo dell’art. 63 del decreto legislativo n.
152/2006 si veda nelle note all’art. 3.
– Il testo dell’art. 77, comma 10, del decreto
legislativo n. 152/2006, cosi’ recita:
«10. Il deterioramento temporaneo dello stato del corpo
idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore
eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni
violente e siccita’ prolungate, o conseguente a incidenti
ragionevolmente imprevedibili, non da’ luogo a una
violazione delle prescrizioni della parte terza del
presente decreto, purche’ ricorrano tutte le seguenti
condizioni:
a) che siano adottate tutte le misure volte ad
impedire l’ulteriore deterioramento dello stato di qualita’
dei corpi idrici e la compromissione del raggiungimento
degli obiettivi di cui all’art. 76 ed al presente articolo
in altri corpi idrici non interessati alla circostanza;
b) che il Piano di tutela preveda espressamente le
situazioni in cui detti eventi possono essere dichiarati
ragionevolmente imprevedibili o eccezionali, anche
adottando gli indicatori appropriati;
c) che siano previste ed adottate misure idonee a non
compromettere il ripristino della qualita’ del corpo idrico
una volta conclusisi gli eventi in questione;
d) che gli effetti degli eventi eccezionali o
imprevedibili siano sottoposti a un riesame annuale e, con
riserva dei motivi di cui all’art. 76, comma 4, lettera a),
venga fatto tutto il possibile per ripristinare nel corpo
idrico, non appena cio’ sia ragionevolmente fattibile, lo
stato precedente tali eventi;
e) che una sintesi degli effetti degli eventi e delle
misure adottate o da adottare sia inserita nel successivo
aggiornamento del Piano di tutela».
– Il testo dell’art. 117 del decreto legislativo n.
152/2006, cosi’ recita:
«Art. 117 (Piani di gestione e registro delle aree
protette). – 1. Per ciascun distretto idrografico e’
adottato un Piano di gestione, che rappresenta
articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di
cui all’art. 65. Il Piano di gestione costituisce pertanto
piano stralcio del Piano di bacino e viene adottato e
approvato secondo le procedure stabilite per quest’ultimo
dall’art. 66. Le Autorita’ di bacino, ai fini della
predisposizione dei Piani di gestione, devono garantire la
partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti
nello specifico settore.
2. Il Piano di gestione e’ composto dagli elementi
indicati nella parte A dell’Allegato 4 alla parte terza del
presente decreto.
3. L’Autorita’ di bacino, sentite le Autorita’ d’ambito
del servizio idrico integrato, istituisce entro sei mesi
dall’entrata in vigore della presente norma, sulla base
delle informazioni trasmesse dalle regioni, un registro
delle aree protette di cui all’Allegato 9 alla parte terza
del presente decreto, designate dalle autorita’ competenti
ai sensi della normativa vigente».

Art. 10 Informazione e consultazione del pubblico 1. Le autorita’ di bacino distrettuali di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e le regioni afferenti il bacino idrografico in coordinamento tra loro e con il Dipartimento nazionale della protezione civile, ciascuna per le proprie competenze, mettono a disposizione del pubblico la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosita’ e del rischio di alluvioni ed i piani di gestione del rischio di alluvioni di cui agli articoli 4, 6 e 7. 2. Le stesse autorita’ di cui al comma 1 promuovono la partecipazione attiva di tutti soggetti interessati di cui all’articolo 9, comma 3, lettera c), all’elaborazione, al riesame e all’aggiornamento dei piani di gestione di cui agli articoli 7 e 8.

Note all’art. 10:
– Per il testo dell’art. 63 del decreto legislativo n.
152/2006 si veda nelle note all’art. 3.

Art. 11 Misure transitorie 1. Le autorita’ di bacino distrettuali di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non svolgono la valutazione preliminare del rischio di alluvioni di cui all’articolo 4, se hanno stabilito, prima del 22 dicembre 2010, di elaborare mappe della pericolosita’ e mappe del rischio di alluvioni e di predisporre piani di gestione del rischio di alluvioni, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7. 2. Le autorita’ di cui al comma 1 si avvalgono di mappe della pericolosita’ e di mappe del rischio di alluvioni completate prima del 22 dicembre 2010, se tali mappe forniscono un livello di informazioni adeguato ai requisiti di cui all’articolo 6. 3. Le autorita’ di cui al comma 1 si avvalgono di piani di gestione del rischio di alluvioni completati prima del 22 dicembre 2010, a condizione che il contenuto di tali piani sia adeguato ai requisiti di cui all’articolo 7. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano fatti salvi i riesami di cui all’articolo 12. In ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 si applicano alle scadenze indicate rispettivamente ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 12.

Note all’art. 11:
– Per il testo dell’art. 63 del decreto legislativo n.
152/2006 si veda nelle note all’art. 3.

Art. 12

R i e s a m i

1. La valutazione preliminare del rischio di alluvioni di cui
all’articolo 4 e la valutazione e le decisioni di cui all’articolo
11, comma 1, sono riesaminate e, se del caso, aggiornate entro il 22
settembre 2018 e, successivamente, ogni sei anni.
2. Le mappe della pericolosita’ da alluvione e del rischio di
alluvioni di cui all’articolo 6 sono riesaminate e, se del caso,
aggiornate, entro il 22 settembre 2019 e, successivamente, ogni sei
anni.
3. I piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all’articolo
7 sono riesaminati e, se del caso, aggiornati compresi gli elementi
di cui alla parte B dell’allegato I, entro il 22 settembre 2021 e,
successivamente, ogni sei anni.
4. I riesami di cui ai commi 1 e 3 tengono conto degli effetti dei
cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni.

Art. 13 Relazioni ed informazioni alla Commissione europea 1. Le autorita’ di bacino distrettuali di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 mettono a disposizione sul Portale cartografico nazionale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosita’ e del rischio di alluvioni ed i piani di gestione del rischio di alluvioni di cui agli articoli 4, 6 e 7, comma 3, lettera a), nonche’ i loro riesami ed eventualmente gli aggiornamenti, entro tre mesi dalle date indicate rispettivamente all’articolo 4, comma 1, all’articolo 6, comma 1, all’articolo 7, comma 8, e all’articolo 12. 2. Le regioni mettono a disposizione sul portale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i bollettini e gli avvisi di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2004. 3. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare informa la Commissione europea delle decisioni prese ai sensi dell’articolo 11, commi 1, 2 e 3, e mette a disposizione sul Portale cartografico nazionale le relative informazioni, rispettivamente entro il 22 dicembre 2011, il 22 dicembre 2013 e il 22 dicembre 2015. 4. Le autorita’ di cui al comma 1 trasmettono le informazioni di cui allo stesso comma 1 all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), entro le scadenze indicate ai commi 1 e 3 per ciascun insieme di informazioni, e secondo modalita’ e specifiche dati individuate dallo stesso ISPRA, tenendo conto della compatibilita’ con i sistemi di gestione dell’informazione adottati a livello comunitario.

Note all’art. 13:
– Per il testo dell’art. 63 del decreto legislativo n.
152/2006 si veda nelle note all’art. 3.

Art. 14 Modifiche dell’allegato 1 1. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Dipartimento della protezione civile per gli aspetti competenza, si provvede alla modifica delle parti A e B dell’allegato 1 al fine di recepire modifiche di ordine tecnico introdotte da direttive emanate dall’Unione europea.

Art. 15

Norme tecniche

1. Con decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentiti i Ministeri delle infrastrutture e dei
trasporti, dell’interno e per i beni e le attivita’ culturali, il
Dipartimento della protezione civile e la Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, si provvede alla eventuale integrazione, relativamente
agli aspetti individuati alla parte C dell’allegato 1, degli
indirizzi, dei criteri e dei metodi per la redazione e per
l’aggiornamento dei piani di gestione del rischio di alluvioni, di
cui all’articolo 7, comma 3, lettera a).

Art. 16 Disposizioni finanziarie 1. Le amministrazioni e gli enti pubblici interessati provvedono all’attuazione delle disposizioni del presente decreto nell’ambito delle proprie attivita’ istituzionali ed utilizzando a tale fine le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. All’attuazione dei piani di gestione di cui all’articolo 7, comma 3, lettera a), le amministrazioni e gli enti pubblici provvedono ai sensi degli articoli 69, 70, 71 e 72 del decreto legistativo 3 aprile 2006, n. 152; all’attuazione dell’articolo 7, comma 3, lettera b), fatta eccezione per le attivita’ di soccorso tecnico urgente, si provvede ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, nonche’ con le risorse regionali all’uopo stanziate, utilizzando allo scopo le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note all’art. 16:
– Si riporta il testo degli articoli 69, 70, 71 e 72
del decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 69 (Programmi di intervento). – 1. I piani di
bacino sono attuati attraverso programmi triennali di
intervento che sono redatti tenendo conto degli indirizzi e
delle finalita’ dei piani medesimi e contengono
l’indicazione dei mezzi per farvi fronte e della relativa
copertura finanziaria.
2. I programmi triennali debbono destinare una quota
non inferiore al quindici per cento degli stanziamenti
complessivamente a:
a) interventi di manutenzione ordinaria delle opere,
degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e
materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici;
b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di
navigazione interna, di piena e di pronto intervento
idraulico;
c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino,
svolgimento di studi, rilevazioni o altro nelle materie
riguardanti la difesa del suolo, redazione dei progetti
generali, degli studi di fattibilita’, dei progetti di
opere e degli studi di valutazione dell’impatto ambientale
delle opere principali.
3. Le regioni, conseguito il parere favorevole della
Conferenza istituzionale permanente di cui all’art. 63,
comma 4, possono provvedere con propri stanziamenti alla
realizzazione di opere e di interventi previsti dai piani
di bacino, sotto il controllo della predetta conferenza.
4. Le province, i comuni, le comunita’ montane e gli
altri enti pubblici, previa autorizzazione della Conferenza
istituzionale permanente di cui all’art. 63, comma 4,
possono concorrere con propri stanziamenti alla
realizzazione di opere e interventi previsti dai piani di
bacino.».
«Art. 70 (Adozione dei programmi). – 1. I programmi di
intervento sono adottati dalla Conferenza istituzionale
permanente di cui all’art. 63, comma 4; tali programmi sono
inviati ai componenti della conferenza stessa almeno venti
giorni prima della data fissata per la conferenza; in caso
di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve
fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle
opinioni dissenzienti espresse in seno alla conferenza.
2. La scadenza di ogni programma triennale e’ stabilita
al 31 dicembre dell’ultimo anno del triennio e le somme
autorizzate per l’attuazione del programma per la parte
eventualmente non ancora impegnata alla predetta data sono
destinate ad incrementare il fondo del programma triennale
successivo per l’attuazione degli interventi previsti dal
programma triennale in corso o dalla sua revisione.
3. Entro il 31 dicembre del penultimo anno del
programma triennale in corso, i nuovi programmi di
intervento relativi al triennio successivo, adottati
secondo le modalita’ di cui al comma 1, sono trasmessi al
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio,
affinche’, entro il successivo 3 giugno, sulla base delle
previsioni contenute nei programmi e sentita la Conferenza
Stato-regioni, trasmetta al Ministro dell’economia e delle
finanze l’indicazione del fabbisogno finanziario per il
successivo triennio, ai fini della predisposizione del
disegno di legge finanziaria.
4. Gli interventi previsti dai programmi triennali sono
di norma attuati in forma integrata e coordinata dai
soggetti competenti, in base ad accordi di programma ai
sensi dell’art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.».
«Art. 71 (Attuazione degli interventi). – 1. Le
funzioni di studio e di progettazione e
tecnico-organizzative attribuite alle Autorita’ di bacino
possono essere esercitate anche mediante affidamento di
incarichi ad istituzioni universitarie, liberi
professionisti o organizzazioni tecnico-professionali
specializzate, in conformita’ ad apposite direttive
impartite dalla Conferenza istituzionale permanente di cui
all’art. 63, comma 4.
2. L’esecuzione di opere di pronto intervento puo’
avere carattere definitivo quando l’urgenza del caso lo
richiede.
3. Tutti gli atti di concessione per l’attuazione di
interventi ai sensi della presente sezione sono soggetti a
registrazione a tassa fissa.».
«Art. 72 (Finanziamento). – 1. Ferme restando le
entrate connesse alle attivita’ di manutenzione ed
esercizio delle opere idrauliche, di bonifica e di
miglioria fondiaria, gli interventi previsti dalla presente
sezione sono a totale carico dello Stato e si attuano
mediante i programmi triennali di cui all’art. 69.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, si provvede ai
sensi dell’art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468. I predetti stanziamenti sono iscritti
nello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze fino all’espletamento della procedura di
ripartizione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo
sulla cui base il Ministro dell’economia e delle finanze
apporta, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di
bilancio.
3. Il Comitato dei Ministri di cui all’art. 57, sentita
la Conferenza Stato-regioni, predispone lo schema di
programma nazionale di intervento per il triennio e la
ripartizione degli stanziamenti tra le Amministrazioni
dello Stato e le regioni, tenendo conto delle priorita’
indicate nei singoli programmi ed assicurando, ove
necessario, il coordinamento degli interventi. A valere
sullo stanziamento complessivo autorizzato, lo stesso
Comitato dei Ministri propone l’ammontare di una quota di
riserva da destinare al finanziamento dei programmi per
l’adeguamento ed il potenziamento funzionale, tecnico e
scientifico dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e
per i servizi tecnici (APAT).
4. Il programma nazionale di intervento e la
ripartizione degli stanziamenti, ivi inclusa la quota di
riserva a favore dell’Agenzia per la protezione
dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), sono
approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell’art. 57.
5. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, entro trenta giorni dall’approvazione del
programma triennale nazionale, su proposta della Conferenza
Stato-regioni, individua con proprio decreto le opere di
competenza regionale, che rivestono grande rilevanza
tecnico-idraulica per la modifica del reticolo idrografico
principale e del demanio idrico, i cui progetti devono
essere sottoposti al parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, da esprimere entro novanta giorni dalla
richiesta.».

Art. 17

Norma di salvaguardia

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono
alle finalita’ di cui al presente decreto nell’ambito delle
competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle
relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi
ordinamenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 23 febbraio 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Prestigiacomo, Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del
mare
Frattini, Ministro degli affari
esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze
Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Maroni, Ministro dell’interno
Bondi, Ministro per i beni e le
attivita’ culturali
Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-04-02&task=dettaglio&numgu=77&redaz=010G0071&tmstp=1270627185370

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