Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-01-2011) 02-03-2011, n. 8313 Sequestro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

G Dott. Gialanella Antonio, che chiede l’annullamento con rinvio.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.M. propone ricorso in Cassazione avverso l’ordinanza, in data 4.05.2010, del Tribunale di Varese – sezione Riesame – che ha rigettato la richiesta di riesame ex artt. 354 e 257 c.p.p. del decreto di sequestro probatorio dell’autoveicolo Volkswagen Polo targata (OMISSIS) emesso dal P.M. in riferimento al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c). Si premette che l’ordinanza impugnata afferma che il divieto di restituzione dei beni per i quali è prevista la confisca opererebbe anche nel caso di sequestro probatorio emesso al di fuori delle ipotesi in cui tale forma di sequestro è prevista. Il Tribunale fa riferimento alla sentenza di questa Corte di legittimità n. 6383 del 18.01.2007 secondo cui: "Le cose che soggiacciono a confisca obbligatoria non possono essere restituite in nessun caso all’interessato, anche quando siano state sequestrate dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa e per finalità esclusivamente probatorie, poichè l’art. 324 c.p.p., nel disciplinare il procedimento di riesame delle misure cautelari reali, stabilisce al comma 7 che la revoca del provvedimento di sequestro non può essere disposta nei casi indicati dall’art. 240 c.p., comma 2, e tale norma è espressamente richiamata dall’art. 355 c.p.p., comma 3, in materia di sequestro probatorio".

Il ricorrente rileva, però, che in tale materia questa Corte, con sentenza n. 40190 del 10.10.2007, ha esplicitamente escluso che il divieto di cui all’art. 324 c.p.p. sia di generale applicabilità, affermando che esso vale soltanto nel caso in cui "il sequestro perda efficacia per motivi meramente formali connessi al mancato rispetto dei termini entro i quali il Tribunale deve ricevere gli atti e provvedere al riesame".

Questo principio giurisprudenziale per il ricorrente si attaglia al caso in esame in cui è stato emesso un decreto di sequestro probatorio in totale assenza dei presupposti di legge per la sua adozione e non si verte in perdita di efficacia del decreto per motivi meramente formali.

Il motivo è fondato e determina l’accoglimento del ricorso.

Il Tribunale del Riesame, ha evidenziato che, anche se non appare sussistere alcuna finalità probatoria della cosa sequestrata, il P.M. ha fatto un uso improprio del mezzo di ricerca della cosa sequestrata previsto dall’art. 353 c.p.p..

Ciò posto, ha rigettato, comunque, la richiesta di restituzione dell’autovettura argomentando che essa era impedita dalla disposizione di cui all’art. 324 c.p.p., comma 7, richiamato, in caso di sequestro probatorio, dall’art. 355 c.p.p., comma 3, stante l’obbligatorietà della confisca prevista dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. C).

In effetti, il Collegio, pur concordando con quanto affermato con la massima giurisprudenziale riportata nell’ordinanza impugnata di cui alla sentenza 4A sezione, n. 6383 del 18.01.2007, ritiene che il principio giurisprudenziale, affermato dalla sentenza, sez. 3A n. 40190 del 10.10.2007, abbia limitato la portata del divieto di restituzione.

Sarebbe davvero contro lo spirito della norma e non costituzionalmente orientato ritenere che la cosa sequestrata non possa essere restituita, ai sensi della disposizione di cui all’art. 324 c.p.p., comma 7, allorquando il sequestro, preventivo o probatorio, rispettivamente, sia privo del fumus boni iuris, o dei presupposti di legge ex art. 353 c.p.p. (come nel caso di specie).

Si deve, quindi, concordare con la sentenza richiamata dal ricorrente (V. anche Sez. 3, Sentenza n. 41200 del 10/10/2008 Cc. Rv. 241531):

la previsione invocata non è generale, ma, inserita dall’art. 324 c.p.p., comma 7, è specifica e collegata alle sole ipotesi nelle quali il sequestro perde efficacia per motivi meramente formali connessi al mancato rispetto dei termini entro i quali il Tribunale deve ricevere gli atti e provvedere sul riesame. Di conseguenza, il Legislatore non ha inteso impedire la libera disponibilità dei beni in tutti i casi nei quali, per la loro intrinseca pericolosità, possano incentivare la commissione di ulteriori reati, ma solo nelle ipotesi di perenzione ex lege della misura.

Nella fattispecie, il Tribunale è entrato nel merito, ha esaminato le condizioni che giustificano il vincolo reale ed ha concluso che non solo le stesse sussistessero ma anche che il P.M. ha fatto un uso non consentito del sequestro a fini probatori.

L’ordinanza, pertanto, va annullata con rinvio al Tribunale di Varese.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Varese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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