Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-01-2011) 02-03-2011, n. 8312 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

F.C. propone ricorso in Cassazione avverso l’ordinanza, in data 23.03.2010, del Tribunale di Perugia – sezione Riesame – che ha rigettato la richiesta di riesame ex art. 309 c.p.p. del decreto di convalida del GIP dello stesso capoluogo, emesso il 29.10.2009, di sequestro preventivo dell’autovettura Renault Clio Targata (OMISSIS) di proprietà del F., indagato del reato di cui all’art. 186 C.d.S., con l’autorizzazione della vendita anticipata ex art. 260 c.p.p., comma 3, e art. 83 disp. att. c.p.p.. Si premette che innanzi al Tribunale era stata contestata l’esistenza del fumus del reato sulla circostanza che il ricorrente venne trovato dagli agenti presso la propria abitazione e che fu sottoposto all’esame etilometrico a distanza di un’ora e mezza dal sinistro stradale in cui era stato coinvolto. E proprio nell’arco di tempo del suo ritorno a casa, dopo la verificazione del sinistro, al momento in cui gli agenti di P.G. si recarono presso la sua abitazione che egli assunse bevande alcoliche. Il Tribunale, invece, riteneva il fumus del reato contestato sulla considerazione che il F. non si era fermato dopo l’incidente e questo denotava un’attenzione minima avvalorando l’ipotesi di uno stato confusionale dovuto all’ebbrezza.

Il Tribunale, inoltre, ha omesso qualsiasi pronuncia sulla richiesta di revoca della vendita anticipata dell’autovettura.

Con il ricorso si rappresenta, quindi, che non è stato tenuto in conto alcun elemento concreto, nella valutazione del fumus commissi delicti, per la configurabilità del reato addebitato. Si deve necessariamente escludere che essere in stato di ebbrezza, a distanza di tempo dal fatto e presso la propria abitazione, integri la fattispecie di reato di cui all’art. 186 C.d.S.. Nè d’altra parte il fatto che il F. non si sia fermato al momento dell’incidente può legittimamente costituire elemento sintomatico dal quale desumere l’esistenza dell’alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di alcool al momento del sinistro.

Il ricorso è inammissibile perchè proposto fuori dai casi previsti dalla legge.

Invero l’art. 325 c.p.p. prescrive che contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324 c.p.p. le parti del processo e quelle che avrebbero diritto alla restituzione delle cose sottoposte a sequestro possono proporre ricorso per Cassazione per violazione di legge. Orbene, dal tenore dei motivi posti a base del ricorso solo apparentemente emerge la denuncia di violazione di legge ma, nella sostanza, si censura l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato, E’ necessario premettere il principio ripetutamente affermato da questa Corte di legittimità, anche a S.U., secondo cui in sede di riesame del sequestro, il Tribunale deve stabilire l’astratta configurabilità del reato ipotizzato. Tale astrattezza, però, non limita i poteri del giudice nel senso che questi deve esclusivamente "prendere atto" della tesi accusatoria senza svolgere alcun’altra attività, ma determina soltanto l’impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza. Alla giurisdizione compete, perciò, il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell’ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero. L’accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto, il Tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l’indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l’integralità dei presupposti che legittimano il sequestro" (Cass. S.U., 20 novembre 1996 – 29 gennaio 1997, n. 23).

Il Tribunale si è attenuto ai principi testè esposti e la motivazione dell’impugnata ordinanza, per il caso di specie, sul punto fumus commissi delicti è pienamente esaustiva ed aderente al dettato normativo, laddove prendendo atto dei rilievi della P.G., con riferimento all’effettuazione dell’alcoltest e dei risultati del medesimo, ha anche evidenziato che la versione difensiva sul piano della logica non è da ritenere verosimile, tenuto conto che la condotta di guida tenuta, ovvero l’alta velocità ed il veloce allontanamento dai luoghi dell’incidente, va letta come espressione di una disattenzione alla guida, dovuta alla pesante intossicazione da alcol o come una consapevole volontà di andare indenne da responsabilità.

Per completezza di esposizione, sebbene la questione non sia oggetto dei motivi, va evidenziato che la novella di cui alla L. n. 120 del 2010, che ha apportato modifiche all’art. 186 C.d.S., alla stregua di una interpretazione organica delle norme di riferimento, qualifica la confisca, prevista per la più grave ipotesi di guida in stato di ebbrezza, come sanzione amministrativa e non più penale, come in precedenza, sciogliendo dubbi interpretativi, era stato affermato da questa Corte (Sez. Un. 25 febbraio 2010, Rv.247042) e dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 196/2010).

E, sulla base delle nuove disposizioni normative ( L. n. 120 del 2010, artt. 33 e 34), va esclusa la possibilità che, in vista dell’applicazione della misura ablativa, possa procedersi al sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 2, apparendo pacifico, come ora disciplinato dall’art. 224 ter C.d.S., che il sequestro ai fini di confisca del veicolo non possa essere disposto dal giudice penale, ma debba essere operato esclusivamente dall’autorità amministrativa cui, per l’appunto, la norma citata demanda l’adozione del provvedimento cautelare.

Ciò posto, va ritenuto che, quanto ai sequestri disposti sotto il vigore della precedente normativa e tuttora sub iudice, in mancanza di disposizioni;

transitorie, essi furono legittimamente imposti secondo le regole sostanziali e procedimentali all’epoca vigenti; la loro perdurante legittimità, però, non può più essere delibata alla stregua di quei presupposti, ed in particolare alla stregua del disposto dell’art. 321 c.p.p., comma 2, dovendosi invece verificare la sussistenza o meno dei presupposti che legittimano ora la confisca amministrativa.

La novella normativa, difatti, non ha abrogato l’istituto del sequestro prodromico alla confisca, ma ha solo modificato la sua qualificazione giuridica. Il sequestro venne a suo tempo legittimamente disposto secondo le regole all’epoca vigenti (tempus regit actum); la misura, quindi, rimane valida, imponendosi al giudice solo di valutare ora se l’atto compiuto sia conforme anche ai requisiti sostanziali, di natura amministrativa, allo stato richiesti.

Contrariamente a quanto ritenuto dalle prime sentenze emesse da questa Suprema Corte in materia (Sez. 4, 21 settembre 2010, n. 38561;

Sez. 4, 22 settembre 2010, n. 38569; Sez. 4, 23 settembre 2010, n. 38591), deve ritenersi che anche in tale delineata situazione debba trovare applicazione il principio della perpetuano iurisdictionis, sicchè, per i procedimenti già iniziati sotto il vigore della pregressa legge (nella specie, la richiesta di decreto penale e la sua emissione sono intervenuti ben prima della sopravvenuta legge di riforma del 29 luglio 2010), è tuttora dato al giudice penale (senza investire l’autorità amministrativa) delibare a tali fini la fattispecie, tenuto conto, peraltro, del generale principio della competenza del giudice penale ad infliggere anche le sanzioni amministrative conseguenti alla commissione di un reato, come pacificamente avviene per la sospensione o revoca della patente di guida. Ed egli è in grado e deve valutare la legittimità o meno, nella sua connotazione amministrativa, dell’operato sequestro, giacchè, se si ritiene, quanto alle modalità di imposizione del vincolo, che valgano le norme all’epoca vigenti, per il resto tale legittimità appare ora valutabile solo alla stregua della sussistenza o meno di elementi inducenti a ritenere la legittimità dell’operato sequestro sotto il profilo, amministrativo, cioè, in sostanza, la guida in stato di ebbrezza oltre i limiti indicati dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. C), tale condotta nel contempo realizzando l’ipotesi di reato ivi prevista; siffatto accertamento coincide, quindi, del tutto con la verifica, precedentemente operata, della sussistenza o meno del fumus commissi delicti che costituiva presupposto anche del provvedimento di cui all’art. 321 c.p.p., comma 2.

Per quanto riguarda la seconda censura di omessa motivazione relativamente alla richiesta di revoca della vendita anticipata dell’autovettura si rileva che essa non è stata oggetto dei motivi di riesame ed è, pertanto, inammissibile. Comunque la questione va affrontata solo in sede di esecuzione laddove venga data appunto esecuzione all’ordinanza di vendita anticipata dell’autovettura. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *