Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-01-2011) 02-03-2011, n. 8276 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione,tramite il difensore, A.P. avverso la sentenza emessa in data 29 marzo 2010 dalla Corte d’appello di Brescia a conferma della sentenza 7 marzo 2008 con cui il GIP del Tribunale di Mantova, concesse le attenuanti generiche, l’aveva condannata alla pena di giorni QUATTORDICI di arresto ed Euro 600,00 di ammenda – pena detentiva sostituita con Euro 532,00 di ammenda – con sospensione della patente di guida per mesi due, perchè responsabile della contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2 per aver condotto in stato di ebbrezza, in (OMISSIS), il veicolo tg. (OMISSIS).

Articola la ricorrente due ordini di censure per inosservanza od erronea applicazione della legge penale e per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

La Corte d’appello di Brescia ha ritenuto utilizzabili, ai fini della conferma della pronunzia di condanna di primo grado, gli accertamenti sul tasso alcoolemico, eseguiti mediante prelievo ematico dai sanitari del pronto soccorso, in difetto di consenso esplicitamente reso per iscritto dell’interessata ed a richiesta esplicita dei Carabinieri di Viadana, pur difettando necessità cliniche o terapeutiche, a fronte della natura delle lesioni riportate dall’imputata a seguito di incidente stradale e diagnosticate in termini di: contusioni alla mano sinistra con sospetta infrazione dello stiloide radiale e distorsione del rachide cervicale. Ciò in violazione del disposto dell’art. 191 cod. proc. pen. dell’art. 13 Cost. tanto più che, nel caso di specie, il consenso al prelievo avrebbe dovuto risultare per iscritto, non rilevando una manifestazione tacita dello stesso quale prova implicita desumibile dall’assenza di comunicazioni dell’apparato ospedaliere in ordine all’eventuale rifiuto a sottoporsi all’accertamento ematico.

Sono stati peraltro utilizzati gli accertamenti svolti sulla persona della imputata benchè acquisiti in violazione dell’art. 354 in combinato disposto con l’art. 349 c.p.p., comma 2 – bis.

In secondo luogo,con motivazione illogica la Corte d’appello ha altresì ritenuto che, non essendovi traccia di alcun rifiuto da parte dell’imputata al prelievo ematico, da ciò discendeva la prova implicita che ciò non fosse avvenuto contro la volontà della predetta. Sicchè si è sostenuto illegittimamente, da un lato, che vi sarebbe la prova implicita del consenso, mentre dall’altro, che non vi sarebbe prova del rifiuto dell’imputata. E’ invece dimostrato che costei ebbe a subire il prelievo ematico per scopi diversi da quelli clinici.

Il ricorso non merita accoglimento e va quindi respinto, con ogni conseguenza di legge.

In questa sede deve innanzitutto ribadirsi il principio già recepito da talune pronunzie dei questa stessa Sezione 4^ (Sez. 4 n. 1827 del 4 novembre 2009 dep. 15 gennaio 2010 imp. Boraco che fa diretto rinvio ad altre sentenze concernenti anche la medesima questione) secondo cui sono utilizzabili, ai fini dell’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, i risultati dell’accertamento del tasso alcoolemico conseguenti a prelievo ematico eseguito al pronto soccorso, a richiesta della P.G. à sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 5 (quale norma speciale) nei confronti di soggetto ivi ricoverato perchè rimasto coinvolto in incidente stradale "senza che rilevi l’assenza dei consenso dell’interessato". Con altra pronunzia (Sez. 4 n. 6198 dell’11 novembre 2008 dep. 12 febbraio 2009 imp. Reinhard) si è altresì sancita l’utilizzabilità degli esiti degli stessi accertamenti richiesti dalla Polizia Stradale à sensi degli artt. 186 e 187 C.d.S., senza il consenso dell’interessato ed al di fuori delle esigenze riconnesse ad una specifica forma di trattamento sanitario – e quindi non per finalità terapeutiche – attesa la logica incompatibilità con il preventivo consenso, della previsione della rilevanza del rifiuto, a fini penali. In tal senso depone l’insegnamento del Giudice delle leggi (cfr. motivazione della sentenza Corte cost. n. 238/1996) che, nel giudicare costituzionalmente illegittimo l’art. 224 c.p.p., comma 2 per contrasto con l’art. 13 Cost., comma 2, laddove consentiva al giudice penale, in sede di operazioni peritali, di disporre misure incidenti sulla libertà personale dell’indagato o dell’imputato, in spregio alla prestabilita riserva di legge (informata ad assicurare il rispetto del principio di tassatività) ha invece sottolineato che dalla stessa censura di illegittimità erano sottratti proprio gli artt. 186 e 187 C.d.S. con i quali "il legislatore – operando specificamente il bilanciamento tra l’esigenza probatoria di accertamento del reato e la garanzia costituzionale della libertà personale – aveva dettato una specifica disciplina dell’accertamento sulla persona del conducente in apparente stato di ebbrezza, della concentrazione di alcool nell’aria espirata e del prelievo di campioni di liquidi biologici, prevedendo in entrambi i casi la possibilità del rifiuto dell’accertamento " (…… );

disciplina del pari ritenuta dalla stessa Corte costituzionale, immune da profili di illegittimità anche con sentenza n. 194 del 1996 che aveva escluso " la denunziata vulnerazione dell’art. 13 Cost., comma 2 atteso che la dettagliata normativa di tale accertamento non consente neppure di ipotizzare la violazione della riserva di legge, non configurando peraltro il prelievo ematico un trattamento sanitario obbligatorio".

La disposizione di cui all’art. 185 C.d.S., comma 5 deve ritenersi quindi norma speciale la cui applicazione prescinde dalla necessità del consenso dell’interessato.

Ed è altresì ovvio che la ratio che sottende la diretta e legittima utilizzabilità a fini probatori, quale documento, del referto relativo all’accertamento del tasso alcoolemico, eseguito tramite prelievo di sangue discende dall’esigenza primaria di salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale e soprattutto l’incolumità di tutti gli utenti; sicurezza compromessa, nel caso di specie, dalla condotta della prevenuta coinvolta in incidente stradale (sì da esser comunque condotta al pronto soccorso per le cure e gli accertamenti ematici del caso) a cagione del tasso alcoolemico pari a 1,27 gr/l., che presentava mentre era alla guida di autoveicolo.

In ogni caso, come peraltro evidenziato dalla motivazione della sentenza impugnata sulla scorta della documentazione in atti, la richiesta di cui all’art. 186 C.d.S., comma 5, rivolta dall’Ufficiale di P.G. della Compagnia Carabinieri di Viadana alla Direzione ospedaliera di Mantova à sensi dell’art. 354 c.p.p. e dell’art. 348 c.p.p., comma 4 risultava corredata della "raccomandazione" di comunicare l’eventuale rifiuto dell’interessata a sottoporsi al prelievo di sangue, delle urine o della saliva nonchè, in caso di momentanea impossibilità di prestare il consenso, se lo stesso fosse stato espresso in seguito. Il che induce legittimamente a ritenere – come già puntualmente sottolineato dalla Corte d’appello di Brescia – sia che non vi era stato espresso rifiuto della prevenuta al prelievo – indiscutibilmente ostativo all’accertamento dell’alcoolemia – (che i sanitari sarebbero stati, anche sul piano deontologico, tenuti a verbalizzare) sia che al riguardo l’ A. era stata preventivamente interpellata attesochè le lesioni riportate nel sinistro stradale di natura contusiva e distorsiva ad una mano, al rachide cervicale in uno con la sospetta infrazione dello stiloide radiale, non erano certamente impedienti della prestazione dello stesso. Da qui pertanto la sussistenza di una "prova implicita del fatto che l’assenso al necessario prelievo fu routinariamente richiesto in forma orale e regolarmente prestato", come testualmente ed esaustivamente deduce ancora la Corte d’appello nella sentenza impugnata.

Nè da ultimo può sfuggire che in uno con l’accertamento del tasso alcoolemico, il referto rilasciato il 20 gennaio 2007 ad ore 5,21 dal Laboratorio di patologia clinica dell’Istituto ospedaliero (OMISSIS) a seguito di richiesta urgente del pronto soccorso avanzata lo stesso giorno ad ore 04,00, concerne la verifica anche degli altri parametri ematici (emocromo; emoglobina, ematocrito, globuli rossi e bianchi, potassio, glucosio, calcio, ecc.) usualmente oggetto delle analisi disposte di routine dal medico a fini diagnostici; medico che evidentemente aveva ritenuto necessari siffatti accertamenti, nel caso di specie, al fine di procedere in sede terapeutica ed in ipotesi, per testare la somministrabilità alla paziente di taluni farmaci. Da ultimo va escluso, ai pari dei dedotti vizi di motivazione, anche il vizio di violazione di legge in relazione all’eccepita inutilizzabilità dell’accertamento de quo perchè eseguito in contrasto con il combinato disposto dell’art. 354 c.p.p. e dell’art. 349 c.p.p., comma 2 – bis. E’ fuor di dubbio che l’applicabilità della speciale procedura prevista dall’art. 349 c.p.p., comma 2 – bis in caso di "accertamenti che comportano il prelievo di materiale biologico" ha, quale presupposto, la mancanza di consenso dell’interessato: ipotesi invero, insussistente nel caso di specie, come sopra si è precisato.

In sintonia infine con l’orientamento interpretativo reso dalla Corte costituzionale e nell’ottica di garantire in concreto una più tempestiva ed efficace tutela ad interessi fondamentali della collettività grazie agli accertamenti de quibus, come disposti dalla Polizia Giudiziaria mette conto da ultimo sottolineare che con recente novella: L. 30 giugno 2009, n. 85, art. 27 è stato soppresso l’ultimo periodo dell’art. 354 c.p.p., comma 3: disposizione di ordine generale che prescriveva alla polizia giudiziaria, in caso di accertamenti comportanti il prelievo di materiale biologico, di conformarsi al disposto dell’art. 349 c.p.p., comma 2 – bis.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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