Cass. civ. Sez. II, Sent., 28-04-2011, n. 9461 Garanzia di buon funzionamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.A. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Cosenza la società La Malizia Eugenio s.a.s., da cui aveva acquistato un trattore agricolo, per ottenere la riduzione del prezzo di vendita a causa di difetti di funzionamento del mezzo.

La società convenuta resisteva in giudizio eccependo che il P. aveva rinunciato alla relativa garanzia con apposito patto, coevo all’acquisto.

Rigettata la domanda dal Tribunale, P.A. proponeva appello, anch’esso respinto dalla Corte di Catanzaro con sentenza n. 193 del 23.2.2004.

Riteneva il giudice di secondo grado che solo nel giudizio d’appello l’attore aveva allegato in maniera specifica gli elementi di fatto (assenza delle ruote e mancata prova del veicolo sui campi) da cui doveva ricavarsi la mala fede del venditore, ai sensi dell’art. 1490 c.c., sicchè tali nuove deduzioni dovevano considerasi contrarie al divieto di ius novorum di cui all’art. 345 c.p.c. Osservava, ancora, che una volta ritenuta l’efficacia del patto di esonero dalla garanzia di buon funzionamento, era l’appellante, e non la parte appellata, a dover provare la mala fede dell’alienante, e tale prova non era stata fornita. Infine, escludeva che il patto di esonero dalla garanzia ridetta non fosse stato frutto di libera contrattazione fra le parti, essendo stato scritto a mano insieme con la pura e semplice elencazione dei beni venduti, con l’apposizione della firma del solo compratore, sicchè tanto l’indicazione dei beni, quanto il patto ex art. 1490 c.c., comma 2 facevano parte di un’unica proposizione che, in difetto della clausola di esonero, sarebbe stata resa oralmente.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre P.A., con un unico motivo di annullamento.

La società intimata non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1. – Con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., l’omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia e la violazione degli artt. 99 e 101 c.p.c. Sostiene che contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, i fatti dedotti per provare la mala fede della società venditrice era stati allegati già in primo grado, tant’è che sugli stessi era stata addirittura ammessa ed espletata prova testimoniale e per interrogatorio formale del legale rappresentante della società venditrice, il quale aveva ammesso che il trattore non era stato provato nei campi. Ciò che è stata aggiunta nel giudizio d’appello è unicamente l’argomentazione relativa alla mala fede del venditore, rilevante per escludere l’efficacia della clausola di esonero di cui all’art. 1490 c.c. In ogni caso, prosegue, anche se l’attore non avesse allegato tali fatti nel proprio atto introduttivo, l’accettazione del contraddittorio da parte convenuta, la quale ha avuto modo i difendersi in ordine alla circostanza di non aver consentito all’acquirente la prova del veicolo, siccome privo di ruote, avrebbe sanato ogni originario vizio inerente alla domanda.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

E’ fermo orientamento di questa Corte che quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perchè possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite rationes, dall’altro che tali censure risultino tutte fondate (Cass. nn. 12372/06, 23931/07,13997/07).

1.1.1. – Nello specifico, la sentenza d’appello risulta basata su due rationes decidendi, la prima di ordine processuale, che fa leva sull’intempestiva allegazione dei fatti secondari diretti a provare l’inefficacia della clausola d’esonero della responsabilità per vizi, ai sensi dell’art. 1490 c.c., cpv.; la seconda, di rilievo sostanziale, imperniata sulla mancata prova della mala fede del venditore, prova di cui era onerata la parte attrice.

Quest’ultima ratio non risulta adeguatamente contestata dal ricorrente, che si limita a sostenere di aver dimostrato che il trattore non fu provato nei campi, circostanza, del resto, ovvia, atteso che lo stesso ricorrente allega che il veicolo era privo di ruote (v. pag. 4 del ricorso); ma ciò non vale a censurare neppure implicitamente l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, per cui manca la prova della mala fede del venditore – cioè l’aver questi taciuto scientemente al compratore l’esistenza dei vizi oggetto della clausola di esonero dalla responsabilità -, mancando del tutto una contro argomentazione diretta a dimostrare l’incongruità o l’illogicità del percorso motivazionale seguito dal giudice di merito.

2. – In conclusione il ricorso va respinto.

3. – Nulla sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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