Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-01-2011) 02-03-2011, n. 8275 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.F. ricorre in cassazione avverso la sentenza, in data 26.02.2010, del Tribunale di Piacenza di applicazione della pena concordata ex art. 444 c.p.p. di mesi due di arresto ed Euro 1000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2.

Si denuncia violazione di legge in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e carenza di motivazione nella misura massima prevista dalla legge. Il giudice ha, da un lato, applicato la nuova normativa di cui alla L. n. 94 del 2009 modificativa dell’art. 186 C.d.S. per un fatto antecedente all’entrata in vigore di essa, dall’altro non ha motivato in punto di applicazione della misura massima della pena accessoria de qua.

Il ricorso va accolto limitatamente al primo motivo.

Il Tribunale, dopo aver fissato in anni due il periodo di sospensione della patente di guida in ragione dei precedenti specifici, ha poi raddoppiato tale periodo applicando la disposizione di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. e secondo cui "se il veicolo appartiene a persona estranea al reato la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata". Ebbene, come giustamente rilevato dal ricorrente, tale disposizione è stata introdotta con la modifica di cui alla L. n. 94 del 2009 entrata in vigore successivamente all’accertamento del reato contestato avvenuto il (OMISSIS).

Sussiste pertanto la violazione di legge ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 681 secondo cui "Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione". Il principio di legalità ovviamente va applicato anche nel caso, come quello di specie, in cui è modificata l’entità della sanzione amministrativa.

Quanto al secondo motivo si osserva che, secondo un principio consolidato in giurisprudenza, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice che irroghi, con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ove non ne fissi la durata nel minimo o in misura assai prossima a questo, deve congruamente motivare l’esercizio del suo potere discrezionale sul punto (confr.

Cass. pen. sez. 4^, 14 settembre 1996, n. 8439).

Va, però rilevato, quando la violazione amministrativa sia accessoria ad un reato la cui gravità è, comunque, rilevabile oggettivamente, come nel caso di specie in cui è stato contestato all’imputato un elevato tasso alcolico la motivazione sulla durata della sospensione della patente di guida può essere del tutto sintetica. Va infatti, ricordato che, in tema di valutazione dei vari elementi per quanto riguarda la dosimetria della pena ed l limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Corte ammette la cd. motivazione implicita (Cass. sez. 6^ 22 settembre 2003 n. 36382 n. 227142), a maggior ragione il principio va applicato nel caso di quantificazione della pena accessoria.

Comunque, proprio in ragione della gravità del fatto, con riferimento ai valori di tasso alcolemico, il giudice ha ritenuto di determinare nei termini di cui sopra la durata della sospensione della patente di guida, facendo chiaramente emergere i motivi per cui ha determinato la stessa nel massimo, richiamando, come già evidenziato, i precedenti specifici dell’imputato.

Pertanto, ritenuta inapplicabile la disposizione introdotta dalla L. n. 94 del 2009 cui si è fatto riferimento, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al punto concernente la durata della sospensione della patente di guida che va determinata in anni due.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la durata della sospensione della patente di guida che va determinata in anni due.

Rigetta il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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