Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-01-2011) 02-03-2011, n. 8274 Provvedimenti del giudice:

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.R. ricorre in cassazione avverso la sentenza, in data 17.12.2009, della Corte d’Appello di Firenze, con cui, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Pistoia – sezione distaccata di Pescia – in ordine ai reati di cui all’art. 589 c.p., comma 2 e art. 61 c.p., n. 3 (capo a) art. 186 C.d.S., comma 2 (capo b) e art. 189 C.d.S., commi 1, 6 e 7 C.d.S. (capo e), è stato assolto dal reato di cui al capo b) perchè il fatto non sussiste ed ha rideterminato la pena quanto ai reati residui, per il reato sub a), con esclusione dell’aumento per continuazione e dell’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 3, in anni due di reclusione ed in mesi otto di reclusione quanto al reato sub e). Il ricorrente denunzia violazione di legge nella specie dell’art. 448 c.p.p.. Premette che, citato a giudizio per rispondere di omicidio colposo aggravato dalla previsione dell’evento per essersi messo alla guida di un’auto in stato di ebbrezza alcolica, quindi di guida in tale stato e di omissione di soccorso, avanzò in udienza preliminare istanza di applicazione della pena concordata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 520,00 di ammenda ritenendo di poter usufruire delle attenuanti generiche prevalenti ed uniti i reati sotto il vincolo della continuazione, il P.M. prestò il consenso, il GUP respinse l’istanza ritenendo di non poter applicare l’istituto della continuazione tra l’omicidio colposo e l’omissione di soccorso; nella stessa udienza fu rinnovata l’istanza con una diversa indicazione della pena escludendo la continuazione: per l’omicidio colposo pena finale anni 1 e mesi 8 di reclusione, per la guida in stato di ebbrezza giorni 15 di arresto ed Euro 150,00 di ammenda e per l’omissione di soccorso mesi 4 e giorni 15 di reclusione. Anche in tale occasione il P.M. espresse il suo consenso. Il GUP respinse l’istanze perchè ritenne la pena incongrua. Tempestivamente, nell’udienza dibattimentale, fu avanzata richiesta di patteggiamento uguale a quella da ultimo avanzata innanzi al GUP, il P.M. prestò il consenso ma fu disattesa dal Tribunale sempre per incongruità della pena.

In sede di discussione nel dibattimento di appello il procuratore generale chiese l’applicazione, ai sensi dell’art. 448 c.p.p., comma 3, della pena originariamente chiesta dall’imputato.

La Corte, pur accogliendo in parte alcuni motivi di gravame, nessun cenno riserva all’immotivato dissenso dei precedenti giudici di accogliere la richiesta di applicazione della pena. Nè vi è un cenno di motivazione in ordine alla richiesta del P.G. di applicazione della disposizione di cui all’art. 448 c.p.p.. La gravità del fatto è stato l’elemento che ha determinato la valutazione di incongruità per difetto della pena richiesta. Ma tale valutazione non è stata compiuta sulla misura della pena base per i delitti contestati ma sulla pena finale rappresentata dopo l’applicazione delle attenuanti generiche, il che ha condotto alla violazione dell’art. 448 c.p.p. ed alla redazione di una sentenza carente di motivazione o, comunque, contraddittoria sul punto.

Con un secondo motivo si denuncia sia violazione di legge che vizio di motivazione. Si adduce la violazione del divieto di reformatio in pejus. Infatti, nel momento in cui la Corte d’Appello ha escluso l’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 3 ha omesso di scomputare dalla pena determinata dal giudice di primo grado per l’omicidio colposo le attenuanti generiche che allora furono ritenute equivalenti ad un’aggravante eliminata in appello. Dato certo è che la Corte territoriale ha assolto l’imputato dal reato di cui al capo b) ed ha ritenuto insussistente di conseguenza l’aggravante di cui all’art. 61, n. 3 contestata nel capo a), ma ha mantenuto inalterata la pena inflitta per l’omicidio colposo: dunque, la Corte o ha calcolato in maggior misura di quanto fatto dal Tribunale la pena base per l’omicidio colposo, violando la disposizione di cui all’art. 597 c.p.p., comma 3, oppure ha omesso di calcolare la diminuzione corrispondente alla concessione delle attenuanti generiche con violazione dell’art. 62 bis cod. pen..

Il ricorso va parzialmente accolto. Il primo motivo è infondato.

E’ dato leggere nell’impugnata sentenza che, in ordine alla quantificazione della pena, evidenziata la gravità della colpa addebitata per il delitto di omicidio colposo con riferimento alle modalità dell’investimento, avvenuto in pieno centro abitato a causa del totale mancato avvistamento del pedone, "non sembrano ricorrere ragioni giustificanti un contenimento del trattamento sanzionatorio per l’omicidio colposo che, secondo le motivazioni del primo giudice, si pone, comunque, al di sotto della misura media della pena". Con tale affermazione il giudice di appello, ritenendo più che congrua la pena inflitta dal Tribunale, implicitamente ha fornito una valutazione di non congruità della pena posta a base della richiesta ex art. 444 c.p.p. dall’imputato; ne consegue che alcuna violazione di legge o vizio di motivazione si ravvisa con riferimento alla disposizione prevista dall’art. 448 c.p.p..

Per altro, la norma, nell’ultima parte del comma 1, impone l’obbligo di motivazione esplicita nel caso in cui il giudice del dibattimento o dell’appello accolga la richiesta di applicazione della pena indicata dall’imputato, e, pertanto, è tenuto a fornire le ragioni per cui abbia ritenuto ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta. Il secondo motivo è fondato.

In effetti, si evidenzia che, all’esito della eliminazione dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 3, contestata con riferimento al delitto di omicidio colposo di cui al capo a) della rubrica, la pena ritenuta dalla Corte d’Appello per tale reato è la stessa di quella determinata dal Tribunale, ovvero quella di anni due di reclusione (originariamente il Tribunale aveva condannato il S. alla pena di anni due di reclusione con l’aumento a titolo di continuazione di mesi due per il reato di cui al capo b) dal quale è stato mandato assolto dalla Corte d’Appello), e, poichè le attenuanti generiche concesse dal primo giudice erano state ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, vale a dire quella di cui all’art. 589 cod. pen., comma 2 e quella di cui all’art. 61 c.p., n. 3, l’eliminazione di quest’ultima avrebbe dovuto comportare una rivalutazione della pena in senso favorevole all’imputato, residuando l’equivalenza delle circostanze generiche per una sola aggravante.

Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo all’ipotesi di reato di cui al capo a) della rubrica (omicidio colposo) con rinvio sul punto ad altra sezione della Corte d’Appello di Firenze.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo all’ipotesi di reato di cui al capo a) (omicidio colposo) e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Firenze. Rigetta il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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