Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-01-2011) 02-03-2011, n. 8073 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronuncia di colpevolezza di R.N. in ordine al reato di cui all’art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, a lui ascritto per avere concorso con C.G., B.F. e F.K. nella detenzione e trasporto, al fine di fame cessione a terzi, di complessivi grammi 399,12 di sostanza stupefacente del tipo eroina.

I citati coimputati del R. erano stati arrestati dalla Polizia stradale sull’Autostrada (OMISSIS) nel territorio del comune di (OMISSIS) dopo che uno degli occupanti l’auto, alla intimazione dell’alt, aveva gettato dal finestrino un sacchetto che, recuperato, si accertava contenere lo stupefacente di cui alla contestazione.

Dopo un iniziale reciproco scambio di accuse tra i tre coimputati, la B. ed il C. ammettevano le proprie responsabilità e riferivano di essersi recati a (OMISSIS) dal R. dal quale erano soliti fornirsi di eroina. Quest’ultimo aveva affermato di esserne momentaneamente sprovvisto e chiedeva loro di accompagnarlo a Milano ad acquistare la sostanza stupefacente. Successivamente il R. non li accompagnava, ma indicava loro la persona che li avrebbe accompagnati ad acquistare l’eroina e, cioè, il F..

Nel corso del viaggio, interrotto dall’intervento della Polizia, sia il C. che il F. avevano ricevuto telefonate dal R. che si informava della progressione del trasporto.

La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva eccepito in rito l’indeterminatezza dell’imputazione, l’incompetenza per territorio del Tribunale di Parma, nonchè l’inutilizzabilità dei tabulati telefonici e, nel merito, dedotto la inattendibilità delle chiamate di correo ed, in subordine, chiesto la concessione dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
Motivi della decisione

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronuncia di colpevolezza di R.N. in ordine al reato di cui all’art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, a lui ascritto per avere concorso con C.G., B.F. e F.K. nella detenzione e trasporto, al fine di fame cessione a terzi, di complessivi grammi 399,12 di sostanza stupefacente del tipo eroina.

I citati coimputati del R. erano stati arrestati dalla Polizia stradale sull’Autostrada (OMISSIS) nel territorio del comune di (OMISSIS) dopo che uno degli occupanti l’auto, alla intimazione dell’alt, aveva gettato dal finestrino un sacchetto che, recuperato, si accertava contenere lo stupefacente di cui alla contestazione.

Dopo un iniziale reciproco scambio di accuse tra i tre coimputati, la B. ed il C. ammettevano le proprie responsabilità e riferivano di essersi recati a (OMISSIS) dal R. dal quale erano soliti fornirsi di eroina. Quest’ultimo aveva affermato di esserne momentaneamente sprovvisto e chiedeva loro di accompagnarlo a Milano ad acquistare la sostanza stupefacente. Successivamente il R. non li accompagnava, ma indicava loro la persona che li avrebbe accompagnati ad acquistare l’eroina e, cioè, il F..

Nel corso del viaggio, interrotto dall’intervento della Polizia, sia il C. che il F. avevano ricevuto telefonate dal R. che si informava della progressione del trasporto.

La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva eccepito in rito l’indeterminatezza dell’imputazione, l’incompetenza per territorio del Tribunale di Parma, nonchè l’inutilizzabilità dei tabulati telefonici e, nel merito, dedotto la inattendibilità delle chiamate di correo ed, in subordine, chiesto la concessione dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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