Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-01-2011) 02-03-2011, n. 8072 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronuncia di colpevolezza di B.A. e E. K.H.S. in ordine al reato di cui all’art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, loro ascritto per avere detenuto, in concorso, a fini di spaccio, kg. 4,9639 di sostanza stupefacente del tipo hashish, contenente principio attivo pari a grammi 255,963.

L’hashish di cui alla contestazione era stato rinvenuto dai C.C., a seguito di segnalazione da fonte confidenziale, nascosto all’interno dell’auto Peugeot tg. (OMISSIS) intestata al B.. Subito dopo il rinvenimento della sostanza stupefacente i Militari dei C.C. provvedevano a rimuovere l’autovettura, abbandonandola nei pressi dello stadio di Castelmaggiore per accreditare l’ipotesi di un furto e contestualmente venivano messe sotto controllo le utenze telefoniche in uso al B. ed alla moglie E.K.. Dalle intercettazioni telefoniche emergeva che gli imputati prima che il B. denunciasse il furto avevano avuto numerose conversazioni con vari interlocutori aventi ad oggetto la sparizione dell’auto.

In sede di interrogatorio la E.K. affermava di essere stata messa a conoscenza dal marito della presenza della sostanza stupefacente nascosta nell’auto soltanto dopo la sparizione di quest’ultima. Il B. confermava la versione resa dalla moglie e ammetteva di avere acquistato l’hashish a Milano alcuni giorni prima.

La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali la E.K. aveva chiesto di essere assolta dal reato ascrittole ed, in subordine, la concessione dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p. ed il B. un trattamento sanzionatorio più favorevole con la riduzione della pena per effetto delle attenuanti generiche nella massima estensione.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
Motivi della decisione

Con un unico articolato mezzo di annullamento il difensore dei ricorrenti denuncia, con riferimento alla posizione della E.K., la illogicità della motivazione in base alla quale è stata affermata la colpevolezza dell’imputata.

Si deduce che a sostegno dell’affermazione di responsabilità è stato posto dai giudici di merito esclusivamente l’accertamento della conoscenza da parte della imputata della presenza della sostanza stupefacente nell’auto del marito. La consapevolezza della presenza della droga, che la E.K. ha affermato di avere appreso dal marito, anche se ciò si fosse verificato prima della sparizione dell’auto, non costituisce elemento di prova sufficiente per ritenere il concorso della predetta imputata nella detenzione della sostanza stupefacente da parte del B., che peraltro si è assunto ogni responsabilità al riguardo.

Sempre con riferimento alla predetta ricorrente si censura per carenza assoluta di motivazione il diniego dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p..

In relazione alla posizione del B. viene censurata per vizi di motivazione e violazione dell’art. 133 c.p. la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione. Si deduce che nel caso in esame sussistono plurimi elementi positivi di valutazione afferenti alla personalità dell’imputato, quali la confessione resa ed altri, che avrebbero dovuto comportare una diversa dosimetria della pena. Il ricorso non è fondato.

La sentenza di primo grado, la cui motivazione per l’uniformità della decisione integra quella di appello, indica numerosi elementi di prova, costituiti prevalentemente dalle risultanze di intercettazioni telefoniche, di cui viene riportato il contenuto, che dimostrano ampiamente il coinvolgimento della E.K. nella attività di spaccio di sostanze stupefacenti che effettuava insieme al marito.

Dalle predette intercettazioni emerge inoltre prova della piena consapevolezza da parte dell’imputata della presenza della sostanza stupefacente nell’auto del B., rinvenuta a seguito di una segnalazione proveniente, secondo quanto ipotizzato dagli organi di Polizia Giudiziaria, da un’altra coppia, anche essa dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti e con la quale erano sorti contrasti.

Dalle predette intercettazioni, secondo quanto rilevato dal giudice di merito, che ne riporta il contenuto, emerge altresì la prova di singole operazioni di cessione di stupefacenti poste in essere direttamente dalla E.K..

Sicchè l’accertamento del concorso della predetta ricorrente nella commissione del reato ha formato oggetto di motivazione assolutamente esaustiva ed immune da vizi logici, integrandosi sul punto le pronunce di primo e secondo grado.

Inoltre il diniego della attenuante di cui all’art. 114 c.p. ha formato oggetto di una, sia pur sintetica, ma corretta motivazione nella pronuncia di appello, mediante il riferimento alle considerazioni riguardanti il pieno coinvolgimento della E.K. nel traffico di stupefacenti unitamente al marito.

Infine, anche la censura del B. in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione ed alla misura della pena inflitta è infondata.

Sul punto la sentenza impugnata ha esaustivamente rilevato che osta ad un trattamento sanzionatorio più favorevole il precedente penale specifico dell’imputato e la gravità del fatto, sia per il rilevante quantitativo della sostanza stupefacente, sia per i significativi contatti del B. con altri soggetti dediti al traffico di stupefacenti.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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