Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-12-2010) 02-03-2011, n. 8018 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il GIP presso il Tribunale di Messina, con ordinanza del 13.07.2010, applicava la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di:

C.A. perchè indagato, unitamente ad altri, per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74;

Il Tribunale per il riesame di Messina, con ordinanza del 03.08.2010, respingeva il reclamo e confermava il provvedimento impugnato.

Avverso tale decisione, ricorre per cassazione il difensore, deducendo:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c), d) ed e). Il ricorrente censura la decisione impugnata di:

1) – violazione di legge per avere rigettato l’eccezione di inutilizzabilità delle conversazioni intercettate nel periodo tra il 13 ed il 31 ottobre 2007, derivante dalla circostanza che le operazioni erano state delegate dal PM agli ufficiali di PG appartenenti alla Compagnia Carabinieri di Messina mentre erano state svolte da personale della Squadra Mobile di Messina, sprovvisto di apposita delega;

2) – violazione del paradigma normativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 poichè nella specie emergeva che i vari episodi di spaccio erano scollegati tra loro e non potevano integrare il reato associativo ma semmai solo varie ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5;

– al tal riguardo il ricorrente sottolinea come nella conversazione valorizzata dal Tribunale, i coimputati B. e R. fanno riferimento ad un non meglio identificato " A." quale autore di pregresse forniture di droga, illogicamente attribuite all’indagato, senza considerare che il nome A. è largamente diffuso e, pertanto, inidoneo per una sicura individuazione del C.;

CHIEDE pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Motivi della decisione

Il motivo di censura relativo alla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni è totalmente infondato, per come emerge dal contento dell’ordinanza impugnata, ove il Tribunale ha condivisibilmente osservato che nel decreto del PM, con il quale si è disposto il noleggio del sistema MCR, si fa espressamente cenno: -sia al precedente decreto di autorizzazione alle intercettazioni e: -sia al personale della Squadra Mobile di Messina che, in tal modo, è stata autorizzata alle operazioni di ascolto;

E’ nota la Giurisprudenza che ritiene lecito il noleggio degli apparecchi di intercettazione, purchè le relative operazioni avvengano nell’ufficio giudiziario, a nulla rilevando l’eventualità che le apparecchiature utilizzate siano state acquisite per l’occasione, anche mediante noleggio, presso imprese private. In tale evenienza, pertanto, il p.m. non è tenuto a provvedere ai sensi dell’art. 268 c.p.p., comma 3, ultima parte, perchè comunque gli apparecchi sono installati presso la procura. Cassazione penale, sez. 6, 05/10/2005, n. 41203.

Nella specie il PM ha provveduto ad autorizzare il noleggio, disponendo per l’ascolto nei locali della Procura, ed incaricando – nel contempo – delle operazioni la Squadra Mobile, con evidente modifica del precedente decreto.

Non va dimenticato, per altro, che l’art. 267 c.p.p., comma 4 non prevede particolari formalità di "delega" per l’autorizzazione alle operazioni, limitandosi a prevedere la possibilità che il PM si "avvalga" di un ufficiale di PG;

ne deriva l’assoluta legittimità e sufficienza del "secondo" decreto ai fini del rispetto delle prescrizioni dell’art. 267 c.p.p..

I restanti motivi di ricorso sono parimenti infondati.

Le doglianze mosse dal ricorrente non tengono conto del fatto che il provvedimento impugnato, contiene una serie di valutazioni ancorate a precisi dati fattuali ed appaiono immuni da vizi logici o giuridici.

Infatti il Tribunale del riesame ha con esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione, evidenziato tutte le ragioni, fattuali e giuridiche, che sostengono il provvedimento restrittivo impugnato.

In proposito va ricordato che, in tema di misure cautelari personali, il controllo di legittimità è circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, risultanti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Cassaz. Pen., sez. 4, 06.07.2007 n. 37878).

Invero il Tribunale, ha ampiamente, congruamente e logicamente motivato in ordine alle ragioni, in punto di fatto, per le quali ha ritenuto raggiunti i gravi indizi di colpevolezza, osservando:

– che la partecipazione del ricorrente all’associazione emergeva:

– dalla conversazione del 14.10.07 ove il B. ed il R., facevano cenno ad un approvvigionamento di droga ricevuto da tale A.;

– dalla conversazione successiva, relativa al capo di imputazione n. 24, nella quale proprio il C. viene contattato per un fornitura di stupefacenti;

– dalla conversazione del 23.10.07 dalla quale il Tribunale ricava in termini di certezza che l’" A." in questione è proprio il C. (pag.5) si tratta di conversazioni tutte analiticamente e criticamente valutate dal Tribunale, anche ai fini di escludere le ipotesi attenuate prospettate dal ricorrente, con argomentazioni motivazionali logiche e complete.

Il Tribunale ha compiuto una valutazione di puro fatto, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi, che appare congruamente motivata, anche con riguardo all’aggravante della posizione apicale attribuita al ricorrente, con richiami a specifici rilievi fattuali dimostrative dello stabile inserimento dell’indagato nel gruppo con attività di costante disponibilità di fornitura di sostanza stupefacente, in linea con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che ha sottolineato come in materia di applicazione di misure cautelari, la sussistenza di gravi indizi di cui all’art. 273 c.p.p., in ordine all’esistenza di un’associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti può essere desunta anche da un singolo episodio criminoso, che attesti l’intervento di un gruppo che partecipa nel suo insieme ad un evento importante per l’associazione.

Cassazione penale, sez. 6, 14/01/2008, n. 6867.

Nè possono assumere rilievo in questa fase le deduzioni difensive contenute nel ricorso con riferimento ai singoli episodi ed ai singoli indizi raccolti, onde fornire valutazioni alternative degli indizi relativi alla individuazione del C., atteso che in tema di misure cautelari personali, la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, lè censure che, pure investendo formai mente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice.

Cassazione penale, sez. 4, 06/07/2007, n. 37878.

Nessun rilievo viene mosso alla motivazione relativa alle esigenze cautelari, per altro puntualmente individuate dal Tribunale.

Consegue il rigetto del ricorso.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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