Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-04-2011, n. 9450 Opposizione agli atti esecutivi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.1. V.R. propone ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi, avverso la sentenza n. 4986/08 del 4.3.08 del Tribunale di Roma, con la quale, accolta in sede di rinvio da questa Corte la sua opposizione agli atti esecutivi avverso il pignoramento intentato ai suoi danni dalla Banca di Roma spa, sono state liquidate le spese dell’intero procedimento in Euro 2.400,00, di cui Euro 900,00 per competenze ed Euro 1.500,00 per onorari.

1.2. Resiste con controricorso, deducendo la sua qualità di mandataria della cessionaria del credito già posto a base dell’opposto pignoramento, la UniCredit Credit Management Bank; e, per la pubblica udienza del 14.3.11, depositata solo dalla controricorrente memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., nessuna delle parti compare per partecipare alla discussione orale.
Motivi della decisione

2. La ricorrente, risultata vittoriosa nella dispiegata opposizione agli atti esecutivi, ricorre avverso il solo capo sulle spese e sviluppa due motivi, uno di violazione di legge – riproducendo analiticamente le voci della parcella ritenute invece dovute (con un minimo complessivo di Euro 14.517,88) ed altro congiunto di violazione di legge e di vizio di motivazione, entrambi incentrati sulla / lamentata immotivata violazione dei minimi previsti dalla tariffa forense via via vigente.

3. Peraltro, il ricorso va dichiarato inammissibile, in relazione alla formulazione del quesito di violazione di legge, per violazione del principio di autosufficienza:

3.1. il quesito non consente di verificare la corrispondenza dell’ovvia tesi di diritto ivi enunciata cioè dell’illegittimità della liquidazione delle spese di lite in violazione dei minimi tariffari – con la fattispecie concreta, visto che in esso non si allega, nè si prova, quale sia lo scaglione da applicare alla specifica controversia e quale sia il rapporto tra le somme liquidate e quelle ritenute dovute;

3.2. nel testo del ricorso si fa riferimento sì, quale valore per la determinazione dello scaglione, alla "pretesa creditoria vantata dell’Istituto dì Credito" (ultimo rigo della pag. 5 e primo rigo della pag. 6 del ricorso), ma tale valore non tanto non viene in alcun modo indicato, ma soprattutto non viene suffragato dei necessari – eppure semplici – elementi, vale a dire l’entità del precetto posto a base del pignoramento, con la trascrizione della parte di detto atto in cui essa era indicata, così Impedendo di riscontrare che le voci elencate, per quanto benvero analiticamente, come spettanti corrispondano effettivamente a quelle previste dallo scaglione invocato;

3.3. da un lato, quindi, poichè la risposta positiva al quesito non potrebbe condurre alla riforma della gravata sentenza, esso va qualificato inammissibile (tra le altre, v. Cass. sez. un. 19 settembre 2008 n. 23860 e Cass. sez. un. 18 novembre 2008 n. 27347);

dall’altro lato, è violato il principio di autosufficienza del ricorso (sul quale, in generale, v., tra le ultime, Cass. 30 aprile 2010 n. 10605 e Cass. ord. 23 marzo 2010 n. 6937), non consentendo quest’ultimo, per come in concreto strutturato, la verifica dei presupposti fattuali e processuali di eventuale fondatezza della tesi dispiegata.

4. Analoga valutazione di inammissibilità va fatta del mezzo incentrato sul vizio di motivazione, invocato cumulativamente tanto per il vizio di cui al n. 3 che per quello di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 non solo e non tanto perchè difetta la formulazione di due distinti quesiti, ma perchè anche in questo caso la mancanza dell’indicazione del valore della controversia da cui desumere lo scaglione e l’omessa riproduzione degli atti del processo su cui fondare tale individuazione impediscono in radice qualunque controllo o verifica.

5. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile: ma l’ufficiosità del rilievo che lo ha definito consente di compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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