Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 28-04-2011, n. 9447 giurisdizione

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ncluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte:

rilevato che l’intimata in epigrafe indicata, dipendente della Regione Siciliana, ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione per ottenere che alcuni incrementi stipendiali venissero considerati nel calcolo degli aumenti periodici;

che il Presidente della Regione Siciliana ha decretato in conformità e la dipendente ha promosso giudizio di ottemperanza davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa, che con la decisione sopra richiamata ha accolto il ricorso, nominando un commissario ad acta per lo svolgimento dei necessari incombenti;

che la Presidenza della Regione Siciliana, la Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale del Personale dei Servizi Generali di Quiescenza, Previdenza ed Assistenza del Personale e l’Assessorato Regionale Turismo, Comunicazioni e Trasporti hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo il difetto assoluto di giurisdizione stante l’inammissibilità del giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di una decisione emanata su ricorso straordinario;

che la S. non ha svolto attività difensiva; che così riassunte le rispettive posizioni delle parti, osserva il Collegio che con le recentissime sentenze nn. 2065 e 2818 – 2939/2011, queste Sezioni Unite hanno già rimeditato il problema e discostandosi dall’orientamento seguito in precedenza, hanno innanzitutto riconosciuto, con ampia ed articolata motivazione, che l’evoluzione del sistema portava ormai a configurare la decisione sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica come un provvedimento che pur non essendo formalmente giurisdizionale, poteva tuttavia costituire la base per l’instaurazione di un giudizio di ottemperanza;

che una volta precisato quanto sopra, le Sezioni Unite hanno poi ulteriormente affermato che tale regula iuris doveva trovare applicazione anche per le analoghe decisioni rese dal Presidente della Regione Siciliana, trattandosi di provvedimenti adottati sulla base di una disciplina modellata su quella valevole per i ricorsi al Capo dello Stato; che il Collegio condivide e ribadisce il predetto principio, rigettando perciò l’impugnazione proposta dalla Presidenza della Regione Siciliana, dalla Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale del Personale dei Servizi Generali di Quiescenza, Previdenza ed Assistenza del Personale e dall’Assessorato Regionale Turismo, Comunicazioni e Trasporti;

che non occorre provvedere sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.
P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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