Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 28-04-2011, n. 9443

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la decisione qui impugnata il Consiglio di Stato, decidendo sull’appello contro la sentenza del TAR Puglia che aveva respinto il ricorso della dottoressa R.M.G., volto ad ottenere l’annullamento del decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura per la copertura di un posto di professore associato presso la facoltà di Lingue e Letterature straniere dell’Università di Bari, degli atti e verbali della commissione giudicatrice e della dichiarazione di idoneità a professore associato del dottor G. G., ha accolto una parte delle censure e, come si legge nel dispositivo, ha "annullato il provvedimento impugnato" affermando, in motivazione, che restavano "salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, e, in particolare, il rinnovo della procedura valutativa cui dovrà, peraltro, provvedere una Commissione costituita da altri commissari che sarà cura dell’Università nominare".

Contro questa decisione G.G. propone ricorso ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 1, illustrato con memoria.

R.M.G. resiste con controricorso, anch’esso illustrato con memoria.

L’Università degli Studi di Bari non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso, già avviato alla decisione con il rito camerale, è stato rimesso alla pubblica udienza con ordinanza 17 settembre 2010.
Motivi della decisione

Il ricorrente impugna la decisione resa dal Consiglio di Stato su ricorso di R.M.G., sostenendo che il giudice amministrativo, pur avendo respinto una specifica censura della R. circa la composizione della Commissione esaminatrice, con lo statuire che al rinnovo della procedura valutativa avrebbe dovuto provvedere una Commissione diversamente composta, ha adottato, d’ufficio, una pronunzia eccedente i limiti esterni della giurisdizione generale di legittimità, intromettendosi nella sfera riservata alla discrezionalità dell’Amministrazione e così sconfinando nel merito amministrativo.

Il motivo è infondato.

Con riguardo alle pronunzie del Consiglio di Stato, l’eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 3, sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera del merito, è configurabile solo quando l’indagine svolta non sia rimasta nei limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, ma sia stata strumentale a una diretta e concreta valutazione dell’opportunità e convenienza dell’atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell’annullamento, esprima una volontà dell’organo giudicante che si sostituisce a quella dell’amministrazione, nel senso che, procedendo ad un sindacato di merito, si estrinsechi in una pronunzia autoesecutiva, intendendosi per tale quella che abbia il contenuto sostanziale e l’esecutorietà stessa del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa. (Cass. S.U. 313/1997;

conf., fra le altre, 9344/97; 19664/2003; 28263/2005).

Nel caso di specie, l’indicazione contenuta nella motivazione della decisione del C.d.S circa la nuova Commissione, resta contenuta nell’ambito della statuizione di annullamento, senza che si possa configurare alcun diretto apprezzamento, da parte del giudice amministrativo, del pubblico interesse posto a base del provvedimento impugnato, derivando dall’illegittimità di tale provvedimento, secondo la specifica statuizione del giudice amministrativo, il dovere di rinnovo della procedura valutativa, nozione idonea a comprendere anche l’integrale sostituzione dei precedenti Commissari.

Il ricorso deve quindi essere respinto, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese in Euro 200,00 per esborsi, e Euro 3000,00 per onorari, oltre ad IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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