T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 28-02-2011, n. 232 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo Professori universitari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, attualmente professore di ruolo di II fascia nella Facoltà di Scienze Politiche dell’Università della Calabria, in forza di decreto del 31 ottobre 2002, espone di avere insegnato "Istituzioni di diritto privato" e "Diritto delle assicurazioni" presso la Facoltà di Scienze Economiche e sociali con la qualifica di professore a contratto, ininterrottamente dal 1989 al 2002.

Afferma che con la stipula dei contratti, previsti ex art. 100, 1° comma, lettera d) del DPR 382/1980, gli sarebbero stati affidati tutti i compiti afferenti alla gestione della cattedra, ivi comprese la presidenza delle commissioni d’esame, le verifiche, le esercitazioni etc.

Ritiene, pertanto, di aver svolto funzioni e mansioni parificabili a quelle di docente di ruolo e riconducibili ad un rapporto subordinato a tempo determinato, pur non beneficiando del relativo regime previdenziale.

Dichiara di avere prodotto documentazione idonea al fine di ottenere la ricostruzione della posizione previdenziale prevista per i soggetti menzionati nell’art. 103 del DPR 382/1980.

Alla suddetta richiesta di riconoscimento del servizio svolto, l’Università replicava con nota del 24 settembre 2007, che il servizio svolto dal ricorrente in qualità di professore a contratto non era ammissibile ai fini di carriera, ai sensi dell’art. 103 del DPR 382/1980, nel ruolo attuale.

Da qui l’odierno ricorso con il quale il ricorrente impugna il provvedimento di diniego del riconoscimento dei servizi svolti e chiede altresì l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il prof. V.F. e l’Università della Calabria negli anni 1989/2002 nel corso dei quali ha svolto la docenza in qualità di professore a contratto.

Con il presente gravame articola il seguente motivo di doglianza:

– violazione e/o falsa applicazione dell’art. 103 dpr 382/1980; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2115 cc e violazione degli artt. 3, 4, 35, 38 e 97 Cost., in quanto l’Università avrebbe illegittimamente disconosciuto la natura di rapporto subordinato in relazione al rapporto che legava il ricorrente all’Università negli anni 1989/2002, nonostante la presenza di elementi qualificanti di segno contrario, così negandogli la doverosa tutela previdenziale.

Il ricorrente, quindi, argomenta la propria pretesa sulla scorta altresì della giurisprudenza della Cassazione la quale ha riconosciuto il diritto alla copertura previdenziale ed assicurativa del professore a contratto nei casi di utilizzo eccezionale di tale strumento contrattuale ovvero nelle ipotesi di conferimento di incarico per insegnamento ufficiale, ai sensi dell’art. 100, comma 1 lettera d) dpr 382/1980.

Richiama infine la giurisprudenza comunitaria ove ha affermato la inderogabilità della copertura previdenziale da parte di qualsiasi ordinamento nazionale.

Conclude chiedendo l’annullamento del provvedimento con il quale il Rettore ha dichiarato inammissibile la ricostruzione della carriera in applicazione dell’art. 103 del DPR 382/1980, l’accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso tra il ricorrente e l’Università della Calabria nel periodo 1989/2002 con conseguente riconoscimento di ogni diritto derivante sul piano previdenziale ed assistenziale, nonché, in particolare, del diritto a vedersi computato, ai fini dell’anzianità di servizio, il predetto periodo quale servizio preruolo.

L’amministrazione universitaria si è costituita e con memoria ha controdedotto nel merito chiedendo il rigetto della domanda.

All’udienza del 13 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Con il ricorso in trattazione il prof. V.F. chiede, oltre all’annullamento del provvedimento con il quale l’Università della Calabria ha rigettato la richiesta di riconoscimento del servizio svolto negli anni antecedenti alla nomina in ruolo quale professore a contratto, l’accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso tra il ricorrente e l’Università della Calabria nel suddetto periodo (anni 1989/2002) con conseguente riconoscimento di ogni diritto derivante sul piano previdenziale ed assistenziale nonché, in particolare, del diritto a vedersi computati, ai fini dell’anzianità di servizio, il predetto periodo quale servizio preruolo.

La giurisdizione appartiene, ad avviso del Collegio, al giudice amministrativo.

La Cassazione a Sezioni Unite, già da tempo, ha affermato, con orientamento consolidato, che la domanda di chi, assumendo di avere prestato la propria opera di professore universitario in forza di contratto stipulato ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, chiede dichiararsi la natura subordinata del rapporto intercorso ed il riconoscimento dell’obbligo della controparte di versare i dovuti contributi, introduce una controversia inerente a rapporto di pubblico impiego, come tale riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Sez. U., sent. n. 60 del 13021999, Università degli studi di Urbino c. Worthington e Corte di Cassazione, SS.UU., n. 11623 del 21.11.1997).

Anche il Consiglio di Stato di recente ha ribadito che la domanda avente ad oggetto la regolarizzazione della posizione previdenziale rientra nella cognizione del giudice amministrativo quando venga proposta contestualmente alla domanda di accertamento dell’esistenza di un rapporto di pubblico impiego (cfr. Consiglio di Stato Sez. VI, 4550/2008).

Nel caso di specie la domanda di riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro svolto dal ricorrente, quale professore a contratto con gestione di una cattedra di insegnamento di materia ufficiale, è finalizzata al riconoscimento della tutela previdenziale propria dei docenti universitari di ruolo ed essa pertanto rientra nella giurisdizione di questo giudice.

Nel merito il ricorso è in parte fondato.

La domanda di annullamento del Decreto del Rettore prot. n. 28996 del 24 settembre 2009 è infondata.

Il provvedimento impugnato legittimamente ha dichiarato inammissibile la domanda di riconoscimento del servizio svolto quale professore a contratto ai fini della carriera.

Il professore a contratto non è contemplato tra i soggetti che, in base all’art. 103 del Dpr 382/1980, hanno diritto al riconoscimento di parte del servizio prestato prima della conferma o nomina in ruolo (cfr. Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 1720/1996 e CdS Sez. VI 647/1999).

L’art. 103 contiene un elenco tassativo di soggetti ai quali deve essere riconosciuta una quota del servizio svolto anteriormente alla nomina in ruolo che la Corte Costituzionale ha giudicato esente da profili di incostituzionalità.

Nella ordinanza n. 480/2002 della Corte, infatti, si legge che "la figura del professore a contratto è disciplinata, dagli artt. 100, primo comma, lettera d), e 116 del d.P.R. n. 382 del 1980, secondo modalità di affidamento e di svolgimento dell’insegnamento caratterizzate dall’assenza di una qualsiasi forma di selezione concorsuale, dalla durata limitata del rapporto (di norma annuale e non rinnovabile più di due volte) e dalla conformazione privatistica dello stesso (v. l’art. 25 del d.P.R. n. 382 del 1980, cui gli artt. 100 e 116 fanno rinvio quanto a modalità e contenuto del contratto)" e che, pertanto, "coerentemente con l’anzidetta disciplina della peculiare tipologia di insegnamento, affidato dalle Università a soggetti provenienti da categorie extrauniversitarie (art. 25 citato) nonché attivato sul presupposto dell’impossibilità di provvedere, nelle facoltà e nei corsi di nuova istituzione, attraverso modalità "ordinarie" (art. 100, primo comma, lettere a), b) e c)) ovvero dell’impossibilità di coprire gli insegnamenti vacanti con gli incarichi in corso in attesa della prima tornata dei giudizi di idoneità per professori associati (art. 116), i professori a contratto sono esclusi dall’inserimento nella carriera universitaria, diversamente da quanto è stabilito in generale per le altre categorie di personale universitario (quali i ricercatori e i professori associati)".

Alla luce dei rilievi contenuti nella suddetta sentenza, l’esclusione dei professori a contratto, anche di quelli che, come il ricorrente, hanno avuto incarichi per l’attivazione degli insegnamenti necessari al funzionamento dei singoli anni di corso, ai sensi della lettera d) dell’art. 100, 1° comma dpr 382/1980, dalle categorie che hanno diritto al riconoscimento del servizio preruolo ai fini della carriera è fuor di dubbio.

Pertanto correttamente l’università ha dichiarato inammissibile l’istanza.

Quanto alla natura giuridica del rapporto di lavoro del professore a contratto, anche volendo riconoscere il carattere subordinato del rapporto di lavoro per coloro che, come il ricorrente, hanno svolto l’incarico di un insegnamento ufficiale, ipotesi pur sempre tipizzata e disciplinata dall’art. 100, comma 1 lettera d) del dpr 382/1980, deve escludersi la possibilità di ritenere, sotto il profilo della "qualità" del lavoro, la piena assimilabilità della prestazione del contrattista a quella del professore ordinario (Così Cass. Sez. U., sent. n. 11609 del 24111993, Miori c. Università degli studi di Trento).

Il professore a contratto è legato all’Università – a norma dell’art. 25 del D.P.R. n. 382 del 1980 – da un rapporto di lavoro autonomo avente natura privatistica e, quindi, soggetto alla giurisdizione dell’A.G.O. Tuttavia, nel caso in cui lo strumento contrattuale venga eccezionalmente usato per il conferimento dell’incarico di un insegnamento ufficiale, il menzionato professore si trova in posizione subordinata e le controversie relative a tale rapporto rientrano nella giurisdizione esclusiva del G.A. (Principio enunciato in relazione ad un rapporto protrattosi dal 1984 al 1994) (Cass Sez. U., sent. n. 98 del 12032001, Istituto Universitario di Lingue Moderne c. Tomacelli (rv 544672).

Atteso che nel caso di specie non è contestato che il ricorrente sia stato destinatario di contratti per lo svolgimento di corsi ufficiali e non di corsi integrativi, fattispecie prevista e disciplinata, dall’art. 100, comma 1 lettera d) del dpr 382/1980, gli compete la tutela previdenziale da quantificarsi in base alle retribuzioni corrisposte sulla base dei contratti intercorsi tra le parti (cfr. CdS VI 7621/2005).

Ciò in quanto l’espressa esclusione del trattamento assistenziale e previdenziale, di cui all’art. 25, ottavo comma, del citato DPR, è dettata solo con riguardo ai casi ordinari di utilizzazione del contratto per l’istituzione di corsi meramente integrativi di quelli ufficiali (Così Sez. U., sent. n. 11609 del 24111993, Miori c. Università degli studi di Trento (rv 484474 ma vedi anche CdS VI 7621/2005).

Avendo a suo tempo l’Università qualificato il rapporto di lavoro come parasubordinato,aveva richiesto al professor F. già con la comunicazione, allegata al ricorso, del 17 dicembre 1998 prot. n. 1672, l’iscrizione presso l’apposita gestione separata dell’INPS ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 26 della legge 335/1995.

Il ricorso sul punto specifico dell’avvenuto o meno versamento di contributi previdenziali alla Gestione separata presso l’INPS per il periodo che interessa omette di riferire in ordine alla circostanza, né sul punto l’amministrazione deduce alcunchè.

In ogni caso, per quanto già osservato, deve riconoscersi al professore a contratto, nominato ai sensi dell’art. 100, comma 1, lettera d) DPR 382/1980 la tutela previdenziale in relazione alla retribuzione prevista dai contratti stipulati dal medesimo, contratti la cui validità non è in alcun modo censurata con il ricorso in esame.

Il ricorso è quindi in parte fondato, nei limiti di cui in motivazione.

Considerata la particolarità della controversia e la parziale soccombenza, si ravvisano giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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