Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 16-12-2010) 02-03-2011, n. 8392

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nsigliere dott. Giorgio Fidelbo.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Vicenza non ha convalidato l’arresto di F.B., avvenuto nella flagranza dei reati di cui agli artt. 337, 582-585 c.p., ritenendo che il soggetto fosse minorenne e ne ha disposto l’immediata liberazione, ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

Contro il provvedimento del Tribunale ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica del Tribunale di Vicenza e deduce la manifesta illogicità della motivazione dell’ordinanza che ha giustificato la mancata convalida in relazione alla incertezza circa l’età dell’imputato, nonostante l’esame radiologico prodotto attestasse la maggiore età.

Con un secondo motivo denuncia la mancata assunzione di una prova decisiva, in quanto il Tribunale non avrebbe disposto la perizia tesa ad accertare l’età dell’arrestato.

Il ricorrente ha altresì precisato l’interesse ad impugnare, in quanto la decisione di non convalida legittimerebbe il diritto dell’imputato alla riparazione per l’ingiusta detenzione, a norma dell’art 314 c.p.p., mentre nella specie l’arresto era consentito anche nei confronti di un minorenne.

Un’analoga questione è stata risolta da questa Corte con decisione della Sez. 4^, 6 aprile 2005, n. 22623, P.M. in proc. Padeanu, in cui si è ritenuto che il giudice ordinario non possa non convalidare l’arresto del minore.

In particolare, si è affermato che del tutto legittimamente il giudice ordinario, dinanzi al quale viene condotto l’indagato o imputato minorenne per l’udienza di convalida dell’arresto o del fermo, può declinare la propria competenza funzionale in favore dell’autorità giudiziaria minorile, qualora vi siano le condizioni temporali perchè quest’ultimo provveda nei termini.

Una decisione di questo tipo non sottrae la competenza al giudice predeterminato per legge e non mette in pericolo la decorrenza dei termini per procedere alla convalida. Pertanto è da privilegiare che alla convalida dell’arresto o del fermo del minore provveda l’autorità giudiziaria minorile competente, ma qualora, per ragioni di tempo o di luogo ovvero per la concomitanza di entrambe, non sia possibile procedere secondo la previsione legislativa principale, deve trovare comunque applicazione l’art. 390 c.p.p., comma 1, che consente al giudice ordinario – pur non competente – di provvedere alla convalida.

Quello che sicuramente non può fare il giudice ordinario è "non convalidare" l’arresto, motivando in relazione alla minore età dell’imputato.

Nella specie, come sostenuto dal pubblico ministero ricorrente e come può evincersi dagli atti non vi erano motivi per non convalidare l’arresto, sicchè, condividendo le conclusioni della decisione riportata, questo Collegio ritiene che l’ordinanza impugnata vada annullata senza rinvio.

Non può accogliersi la richiesta del pubblico ministero ricorrente di trasmissione degli atti al Tribunale di Vicenza, che non potrebbe a questo punto procedere ad alcuna convalida; d’altra parte, gli atti sono già a disposizione del pubblico ministero, a cui sono stati trasmessi con il provvedimento impugnato, che ha individuato come giudice competente il Tribunale per i minorenni, dove si terrà il giudizio nei confronti dell’imputato e dove, se ci sarà necessità, si procederà agli accertamenti in ordine alla sua effettiva età.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata relativa all’omessa convalida dell’arresto di F.B., perchè l’arresto è stato effettuato legittimamente.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *