Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-12-2010) 02-03-2011, n. 8346

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del 16 novembre 2007 con cui il Tribunale di Napoli aveva ritenuto M.L., B.P. e T.A. responsabili del reato di cui agli artt. 110 e 340 c.p., per avere inscenato una manifestazione non autorizzata contro la disoccupazione, con la partecipazione di circa trecento persone, bloccando per oltre un’ora la circolazione dei veicoli e dei mezzi di pubblico trasporto.

Tutti e tre gli imputati hanno presentato ricorso per cassazione, con cui hanno censurato la sentenza per erronea applicazione dell’art. 340 c.p. e per vizio della motivazione. In particolare, i ricorrenti lamentano l’assoluta carenza di prove in ordine alla loro identificazione come le persone che effettuarono il blocco stradale;

inoltre, sottolineano come la sentenza non abbia individuato le singole condotte da loro poste in essere, omettendo di riferire circa il ruolo che avrebbero avuto nel contesto della manifestazione, facendo invece un generico riferimento alle responsabilità dell’intero gruppo dei manifestanti.

I ricorsi sono fondati, in quanto individuano una contraddittorietà nella motivazione della sentenza là dove, pur riconoscendo che gli imputati "hanno collaborato per convincere gli altri manifestanti ad allontanarsi" (testimonianza D.F.), hanno comunque ritenuto la loro responsabilità senza prendere in considerazione il comportamento collaborativo avuto dagli stessi con coloro che gestivano l’ordine pubblico, comportamento che avrebbe anche potuto condurre ad una diversa valutazione in ordine all’elemento soggettivo del reato contestato.

Per questa ragione, si ritiene che la sentenza impugnata debba essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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