Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-04-2011, n. 9585 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 28.4.2006/5.5.2006 la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza resa dal Tribunale di Prato il 6/20.5.2003, impugnata dalle Poste Italiane, che dichiarava la nullità del termine apposto al contratto stipulato fra B. M. e le Poste Italiane con riferimento al periodo 1.2.2001/31.5.2002, ai sensi dell’art. 25 del CCNL 2001 per "esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi".

Osservava la corte territoriale, con riferimento alla legittimità della clausola di durata, che non bastava dedurre l’essere in atto un processo di ristrutturazione quale quello posto in essere dall’azienda, ma occorreva provare che, a seguito di quel processo, erano sorte, nello specifico contesto lavorativo ove era stato inserito il dipendente, particolari ed eccezionali esigenze, diverse dalla mera attuazione del programma di ristrutturazione stesso, idonee a legittimare l’apposizione del termine al contratto di lavoro.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso le Poste Italiane con due motivi. Resiste con controricorso B.M..
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. n. 56 del 1987, art. 23 e all’ art. 1362 c.c. e segg., nonchè omessa motivazione, rilevando che nè la norma legale, nè quella contrattuale ponevano vincoli o limiti al contenuto della clausola del contratto individuale, dal momento che la norma legale aveva rilasciato un’ ampia delega all’autonomia collettiva e che la norma contrattuale subordinava la sua applicazione unicamente all’esistenza di un processo di riorganizzazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali dell’azienda.

Con il secondo motivo, prospettando omessa motivazione in ordine all’eccezione di aliunde perceptum, sollevata nei precedenti gradi del giudizio ( art. 360 c.p.c., n. 5), si duole che la corte territoriale avesse omesso qualsiasi decisione in merito alla richiesta formulata ai fini dell’esibizione di documentazione utile a consentire una corretta determinazione dei corrispettivi percepiti dai dipendenti per attività dì lavoro svolte a favore di terzi, e ciò sebbene l’eccezione non potesse che essere genericamente dedotta dal datore di lavoro, incombendo il relativo onere, in realtà, sul lavoratore.

2. Il primo motivo del ricorso, oltre che ammissibile (per essere il relativo quesito di diritto conforme ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c. atteso che lo stesso consente di individuare con certezza la soluzione giuridica della questione controversa che si prospetta come giuridicamente corretta, a fronte di quella in concreto adottata, che si assume contraria al diritto) appare anche fondato in base all’indirizzo ormai consolidato affermato da questa Corte con riferimento ai contratti a termine conclusi ai sensi dell’art. 25 del ccnl del 2001, in data anteriore all’entrata in vigore della nuova disciplina del contratto a termine ( D.Lgs. n. 368 del 2001). Questa Suprema Corte, decidendo, infatti, in casi analoghi (v. fra le altre Cass. 26 settembre 2007 n. 20162; Cass. 1 ottobre 2007 n. 20608), ha cassato le pronunce di merito che hanno dichiarato illegittimo il termine apposto a contratti stipulati in base alla previsione della norma contrattuale, osservando, in linea generale, che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 1 convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria "delega in bianco" a favore delle organizzazioni sindacali, le quali pertanto, non sono vincolate all’individuazione di figure contrattuali comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che in attuazione della sopra citata "delega in bianco" le parti sindacali hanno legittimamente individuato, quale ipotesi autorizzativa della stipulazione di contratti a termine, quella di cui al citato art. 25, secondo comma, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001. In specie, quale conseguenza della suddetta delega conferita dal citato art. 23, questa Corte ha precisato che le organizzazioni sindacali, senza essere vincolate alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro temporaneo per causali di carattere oggettivo ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente "soggettivo", costituendo l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato idonea garanzia per i lavoratori e per un’efficace salvaguardia dei loro diritti.

Premesso, poi, che l’art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 prevede, come si è visto, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di "esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi", questa Corte ha ritenuto viziata l’interpretazione dei giudici del merito che, sull’assunto della assoluta genericità della disposizione in esame, hanno affermato che la stessa non contiene alcuna autorizzazione ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale speciale, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra i singoli contratti e le esigenze aziendali cui gli stessi sono strumentali.

Tale orientamento va confermato in questa sede, essendo la tesi accolta dalla corte territoriale (volta a prefigurare, in via interpretativa, limiti di operatività non contemplati nell’accordo collettivo) fondata, comunque, sull’erroneo presupposto che il legislatore non avrebbe conferito una "delega in bianco" ai soggetti collettivi ed avrebbe imposto al potere di autonomia negoziale limiti ulteriori e diversi rispetto a quelli autonomamente valutati dalle parti sociali.

3. In applicazione di tali criteri interpretativi, che determinano l’accoglimento del primo motivo del ricorso, con conseguente assorbimento del restante, la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e la causa rimessa ad altro giudice di pari grado il quale la riesaminerà alla luce degli stessi, provvedendo anche a regolare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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