Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-12-2010) 02-03-2011, n. 8345

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.M., per mezzo del suo difensore, ricorre per cassazione contro la decisione della Corte d’appello di Milano, indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza del 29 marzo 2006 con cui il Tribunale di Milano lo aveva condannato alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di maltrattamenti nei confronti della moglie, K.L., e delle figlie di quest’ultima, O. e K.N., conviventi con la coppia.

Il ricorrente ha dedotto, con un primo motivo, il vizio di motivazione della sentenza in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 572 c.p., mettendo in rilievo come, dalle stesse argomentazioni contenute nella decisione impugnata, non emerga alcuna situazione di soggezione della persona offesa nei confronti dell’imputato, derivante da condotte di maltrattamenti, precisando come i litigi tra i due coniugi, in alcuni casi accompagnati anche da gesti violenti, per quanto frequenti non abbiano mai assunto carattere di abitualità, ma siano da inquadrare nell’ambito di un rapporto con la moglie e con le figlie di lei piuttosto difficile anche a causa della diversità culturale.

Con un altro motivo ha denunciato la mancanza di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato, sottolineando come dalle stesse dichiarazioni rese dalla persona offesa venga fuori una descrizione dell’imputato come marito e padre affettuoso, che si preoccupa del benessere della sua famiglia.

Il ricorso è infondato.

I due motivi proposti deducono vizi di motivazione in realtà insussistenti.

La sentenza, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, ritenuta del tutto attendibile, ha correttamente individuato l’elemento materiale del reato di cui all’art. 572 c.p. nelle "angherie" poste in essere dall’imputato in maniera continuativa e abituale, seppure intervallate da "brevi momenti di quiete", condotta ritenuta idonea a realizzare una situazione di avvilimento e di mortificazione psicologica nei confronti della moglie, che consente di ritenere sussistente il reato di maltrattamenti. I giudici di merito hanno puntualmente indicato gli episodi più gravi riferiti dalla persona offesa, che evidenziano il livello di insostenibilità della convivenza dovuta agli atteggiamenti violenti, autoritari e insultanti dell’imputato, precisando altresì che si tratta di episodi limite ai quali vanno aggiunti molti altri, meno eclatanti, che hanno caratterizzato il contegno del B., aggravato dall’abuso di alcol. Il fatto che la persona offesa abbia talvolta reagito e si sia rivolta alla polizia non fa certo venire meno la situazione di sofferenza e umiliazioni cagionate dalla condotta dell’imputato, così come sembra ritenere quest’ultimo.

La sentenza motiva anche sull’elemento soggettivo, evidenziando la piena consapevolezza del B. nel realizzare un vero stile di vita improntato alla "sopraffazione morale e fisica della compagna".

All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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