Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 02-12-2010) 02-03-2011, n. 8310 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 22 settembre 2010 il Tribunale per il riesame di Roma, per quanto rileva in questa sede, ha confermato l’ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in data 21 agosto 2010 applicativa della misura cautelare in carcere nei confronti di S.C. per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il Tribunale territoriale ha motivato tale ordinanza considerando che la difesa non ha contestato la gravità indiziaria a carico dell’imputata, e che il precedente reato di spaccio per il quale l’imputata aveva patteggiato la pena e dopo il quale non aveva più commesso alcun reato, non era rilevante in quanto, in quella sede, non si era tenuto conto della continuità del comportamento criminoso essendo stato giudicato un solo episodio di spaccio.

La S. propone ricorso avverso tale ordinanza lamentando, con il primo motivo, carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alle esigenze cautelari considerando che il tribunale territoriale avrebbe erroneamente considerato che l’indagata, al momento dell’esecuzione dell’ordinanza, era in stato di libertà mentre, viceversa, si trovava agli arresti domiciliari in forza di provvedimento emesso a seguito del precedente procedimento relativo allo spaccio di stupefacenti per il quale ha patteggiato la pena? ciò a conferma del collegamento fra i reati per il primo dei quali l’indagata era stata ritenuta meritevole della sanzione meno afflittiva degli arresti domiciliari, circostanza di cui non sarebbe stato tenuto conto.

Con secondo motivo si lamenta mancanza e illogicità della motivazione in ordine al requisito della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, ai sensi dell’art. 273 c.p.p..

In particolare si deduce che il Tribunale territoriale si sarebbe limitato ad affermare che la difesa non ha contestato l’esistenza di tali indizi, ma tale circostanza non esonererebbe il tribunale dall’obbligo della motivazione in quanto il semplice richiamo al materiale probatorio acquisito non consentirebbe il controllo della legittimità del provvedimento senza la diretta conoscenza degli atti processuali.
Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato e va conseguentemente rigettato.

Il primo motivo è infondato in quanto con esso viene dedotta una circostanza irrilevante quale quella relativa allo stato di detenzione della ricorrente in forza di provvedimento restrittivo per reato analogo e per il quale era stata statuita una misura cautelare meno afflittiva. Comunque il Tribunale territoriale offre una congrua e logica motivazione del diverso trattamento deciso in relazione ai due episodi, considerando che, in occasione del primo, si giudicava di un episodio singolo ed al giudicante era ignota la continuità di episodi criminosi comprovanti anche il livello professionale e non certo occasionale dell’attività stessa.

Quanto alle esigenze cautelari, le medesime considerazioni svolte nell’ordinanza impugnata e sopra ricordate, valgono certamente a giustificare in modo compiuto e logico la sussistenza delle esigenze in questione. Il Tribunale, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, non si è affatto limitato a prendere atto delle ammissioni dell’imputata, ma ha anche esaminato le risultanze istruttorie valutandole in modo corretto ai fini delle esigenze cautelari in questione, in particolare considerando che proprio nell’abitazione della S. venivano preparate le dosi ai fini dello spaccio, e ciò al fine di motivare logicamente l’esclusione della meno afflittiva misura degli arresti domiciliari.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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