Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione Prima di Lecce

Seconda Sezione
ANNO 1994

Composto dai Signori Magistrati:

Luigi Costantini Presidente

Enrico d’Arpe Componente est.

Giuseppe Esposito Componente

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n° 2731/1994 presentato dalla Sig.ra Albanese Maria Antonietta, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Pio Capogrosso ed elettivamente domiciliata in Lecce, Via Principi di Savoia n° 66, presso lo Studio dell’Avv. Paolo Fumarola,

contro

la Unità Sanitaria Locale TA/4 di Taranto, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Pietro Quinto,

per l’annullamento

* della nota prot. n° 7686 del 9 Giugno 1994 dell’Amministratore Straordinario della U.S.L. TA/4, seguita all’atto di diffida a provvedere del 1° Giugno 1994 con il quale la ricorrente chiedeva l’attribuzione della qualifica funzionale di Vice Direttore Amministrativo, con trattamento economico e giuridico del 9° livello, con decorrenza dal 3 Luglio 1981, nonché la ricostruzione della carriera e il pagamento delle differenze retributive dalla data del 3 Luglio 1981 sino al 31 Dicembre 1992, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
* di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;

e per la condanna

della Unità Sanitaria Locale TA/4 di Taranto al pagamento delle differenze retributive tra la 9^ o, in subordine, l’8^ qualifica funzionale e la 7^ qualifica funzionale, dal 3 Luglio 1981 al 31 Dicembre 1992, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Unità Sanitaria Locale TA/4 di Taranto;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato alla pubblica udienza del 15 Gennaio 2009 il Relatore Cons. Dr. Enrico d’Arpe; e uditi, altresì, l’Avv. Giuseppe Pio Capogrosso per la ricorrente e l’Avv. Anna Rita Marasco, in sostituzione dell’Avv. Pietro Quinto, per l’Amministrazione resistente.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

La ricorrente – dipendente di ruolo (all’epoca dei fatti di causa) della Unità Sanitaria Locale TA/4 di Taranto inquadrata nella qualifica di Collaboratore Amministrativo (7° livello economico-funzionale) – impugna la nota prot. n° 7686 del 9 Giugno 1994 dell’Amministratore Straordinario della U.S.L. TA/4 di rigetto dell’istanza/diffida del 1° Giugno 1994 tendente ad ottenere l’attribuzione (ai fini giuridici ed economici) della qualifica funzionale di Vice Direttore Amministrativo (9° livello economico-funzionale) con decorrenza dal 3 Luglio 1981, nonché la ricostruzione della carriera e il pagamento delle differenze retributive dalla data del 3 Luglio 1981 sino al 31 Dicembre 1992, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Chiede, altresì, la condanna della Unità Sanitaria Locale intimata al pagamento delle differenze retributive tra la 9^ o, in subordine, l’8^ qualifica funzionale e la 7^ qualifica funzionale, dal 3 Luglio 1981 al 31 Dicembre 1992, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

La ricorrente, dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto della pretesa azionata (pur non rubricando specifici motivi di gravame), concludeva come riportato in epigrafe.

Si è costituita in giudizio la Unità Sanitaria Locale TA/4 di Taranto, depositando una memoria difensiva con la quale ha puntualmente replicato alle argomentazioni della controparte, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed in ogni caso per la reiezione del ricorso.

La ricorrente ha presentato, in via incidentale, istanza cautelare che è stata accolta limitatamente da questa Sezione con ordinanza n° 1682 dell’11-13 Ottobre 1994 (riformata in appello dalla V Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n° 126 del 31 Gennaio 1995).

Alla pubblica udienza del 15 Gennaio 2009, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione

Il ricorso è in parte inammissibile e per la restante parte infondato.

In primo luogo, la pretesa di inquadramento nella superiore qualifica di Vice Direttore Amministrativo (9° livello) sostanzialmente azionata dalla ricorrente è radicalmente inammissibile, in quanto – notoriamente – nel pubblico impiego è inammissibile un’azione di accertamento delle mansioni volta a conseguire un diverso inquadramento se (come nella fattispecie concreta oggetto del presente giudizio) non tempestivamente rivolta avverso i provvedimenti (autoritativi) di formale inquadramento nella qualifica rivestita dal dipendente, posto che il dipendente è titolare a fronte della potestà di carattere organizzatorio della Pubblica Amministrazione di una posizione di mero interesse legittimo (ex plurimis: Consiglio di Stato, VI Sezione, 29 Maggio 2008 n° 2543).

La domanda (subordinata) finalizzata alla corresponsione delle differenze retributive correlate all’asserito prolungato (dal 3 Luglio 1981 al 31 Dicembre 1992) fattuale espletamento delle mansioni superiori di Vice Direttore Amministrativo, presso l’Ufficio Pensioni del Servizio Amministrazione del Personale della Unità Sanitaria Locale TA/4 di Taranto, è palesemente infondata e va respinta.

Osserva in proposito il Collegio che è possibile prescindere da ogni questione inerente l’effettivo concreto svolgimento da parte della ricorrente delle indicate mansioni superiori a quelle tipiche della qualifica di Collaboratore Amministrativo formalmente rivestita dalla stessa e l’esistenza (o meno) del corrispondente posto vacante nella pianta organica della Unità Sanitaria Locale resistente (vigente ratione temporis), considerato che, alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale consolidato e condivisibile, stante il carattere formale che contrassegna l’organizzazione della Pubblica Amministrazione (compresa quella del Servizio Sanitario Nazionale), non è comunque tutelabile la pretesa di un dipendente sanitario di ottenere una retribuzione differenziata per l’espletamento di mansioni superiori, se queste (come nel caso di specie) non sono state conferite dall’organo della Unità Sanitaria Locale competente ex lege alla gestione del personale (nel tempo: Comitato di gestione, Amministratore Straordinario, Direttore Generale), all’uopo non potendo bastare un mero ordine di servizio pur se proveniente dal Presidente del Comitato di gestione della U.S.L. (ex multis: Consiglio di Stato, V Sezione, 23 Gennaio 2008 n° 134; 4 Ottobre 2005 n° 5292; 9 Giugno 2003 n° 3235; 15 Aprile 2002 n° 1997; 2 Luglio 2001 n° 3565; 20 Marzo 2000 n° 1506; 18 Maggio 1998 n° 608).

E’ stato, infatti, condivisibilmente chiarito dalla giurisprudenza amministrativa che presupposto indefettibile per la rilevanza, ai fini retributivi, dell’esercizio di mansioni superiori da parte dei dipendenti sanitari è l’attribuzione di un incarico con previo provvedimento formale “ad hoc” promanante dal Comitato di gestione della Unità Sanitaria Locale, essendo invece ontologicamente inidonei gli atti provenienti da altri organi (privi di competenza istituzionale in materia di gestione del personale) come il Presidente di tale Comitato, il Direttore Amministrativo o il Direttore Sanitario, ed in ogni caso senza possibilità di atti informali e tanto meno ricognitivi “ex post” (Cfr: Consiglio di Stato, V Sezione, 23 Febbraio 2000 n° 941; 25 Gennaio 1995 n° 131; T.A.R. Molise, 11 Febbraio 2002 n° 81).

Ora, nella vicenda concreta all’esame del Tribunale, si è in presenza di un mero (informale) ordine di servizio del Presidente del Comitato di gestione della U.S.L. TA/4 di Taranto, emesso peraltro solo in data 20 Giugno 1990 (in presenza di pretese mansioni superiori, che sarebbero state svolte dalla dipendente di che trattasi a partire dal 3 Luglio 1981), nel mentre l’ulteriore ordine di servizio presidenziale del 3 Luglio 1981 attribuisce alla predetta l’espletamento presso l’Ufficio Pensioni di mansioni lavorative attinenti alla qualifica di Collaboratore Amministrativo formalmente posseduta.

Per le ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto ed in parte anche dichiarato inammissibile.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce – definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge, dichiarandolo altresì parzialmente inammissibile, nei sensi precisati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 15 Gennaio 2009.

Dr. Luigi Costantini – Presidente

Dr. Enrico d’Arpe – Consigliere Relatore ed Estensore

Pubblicata il 31 gennaio 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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