Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-04-2011, n. 9582 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 11-7-2002 il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda, proposta da F. A. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, accertata la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra le parti per "esigenze eccezionali" e art. 8 ccnl 1984 e acc. az.

25/9/1997, dal 21-6-1999 al 20-8-1999, dichiarava la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 21-6-1999 e condannava la società a pagare alla F. le retribuzioni (pari ad Euro 1366,95 mensili) maturate dal 27-5-2000 oltre accessori.

La società proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con il rigetto della domanda.

La F. si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 2-5-2006, respingeva l’appello e confermava la pronuncia di primo grado.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con un unico complesso motivo.

La F. ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Con l’unico motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 1362 c.c. e segg., dell’art. 425 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, in sostanza censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l’accordo del 25-9-97, con i successivi accordi attuativi, avrebbe avuto una efficacia limitata temporalmente al 30/4/1998, ed all’uopo ribadisce la natura meramente ricognitiva dei detti accordi attuativi.

Premesso che nella fattispecie va applicato l’art. 366 bis c.p.c., ratione temporis, trattandosi di ricorso avverso sentenza depositata in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 ed anteriore all’entrata in vigore della legge n. 69/2009 (cfr. fra le altre Cass. 24-3-2010 n. 7119, Cass. 16-12-2009 n. 26364), osserva il Collegio che il ricorso risulta inammissibile per mancanza dei quesiti di diritto imposti dalla detta norma.

L’art. 366 bis c.p.c., infatti, "nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi di ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ovvero del motivo previsto dal n. 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod. proc. civ., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a "dieta" giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo "iter" argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione" (v. Cass. 25-2-2009 n. 4556).

In particolare il quesito di diritto, in sostanza, deve integrare (in base alla sola sua lettura) la sintesi logico-giuridica della questione specifica sollevata con il relativo motivo (cfr. Cass. 7/4/2009 n. 8463) e "deve comprendere l’indicazione sia della "regola iuris" adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile" (v.

Cass. 30-9-2008 n. 24339).

Pertanto, come è stato più volte affermato da questa Corte e va qui nuovamente enunciato ex art. 384 c.p.c., "è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi non sia accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte" (v. Cass. S.U. 26/3/2007 n. 7258, Cass. 7-11-2007 n. 23153), non potendo, peraltro, il quesito stesso desumersi dal contenuto del motivo, "poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c., consiste proprio nell’imposizione al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed auto sufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglio esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità" (v. Cass. 24-7-2008 n. 2040, cfr. Cass. S.U. 10-9-2009 n. 19444).

Orbene, nella fattispecie, la società, che pur ha illustrato i singoli motivi di ricorso, tutti riguardanti asserite violazioni di norme di diritto, non ha formulato alcun quesito ai sensi dell’art. 366 bis, c.p.c..

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese in favore della F..
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a pagare alla F. le spese liquidate in Euro 38,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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