Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 02-12-2010) 02-03-2011, n. 8309 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.V. propone ricorso avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Roma in data 15 settembre 2010 con cui è stata rigettata la richiesta di riesame dal lui proposta avverso l’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma con cui è stata applicata nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere in ordine ai reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74.

In particolare il tribunale territoriale ha motivato il provvedimento reclamato, per quanto rileva in questa sede, considerando che, dalle numerose telefonate intercettate intercorse fra l’imputato ed altri componenti il gruppo associativo, emerge l’esistenza di una organizzazione avente ad oggetto il procacciamento e la successiva cessione di sostanze stupefacenti. Ciò emerge dal riferimento al recupero di crediti nei confronti degli acquirenti della droga, circostanza che presuppone l’esistenza di una pur rudimentale organizzazione, al pari del riferimento ad un gruppo.

Il ricorrente lamenta omessa motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e) deducendo che non sarebbe sufficiente il mero richiamo ad una telefonata in cui il ricorrente avrebbe fatto riferimento ad un gruppo, mentre l’ordinanza impugnata non avrebbe fatto riferimento all’assenza di tutti gli altri elementi necessari per la configurazione del reato associativo e rappresentati in sede di appello, quali basi logistiche, forme di copertura, autonomia e stabilità.
Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato e va conseguentemente rigettato.

Il Tribunale del riesame territoriale, richiamando anche la motivazione dell’ordinanza cautelare del G.I.P., osserva correttamente che il richiamo al "gruppo" operato dal ricorrente nelle telefonate intercettate, è sufficiente ad affermare il fumus in relazione al reato associativo, nel senso che l’interlocutore acquirente può comunque conoscere l’esistenza di una pur rudimentale organizzazione, in cui si realizza l’ipotesi criminosa associativa.

Non è dunque necessario il riferimento ad una precisa organizzazione con distinzione di ruoli e compiti, essendo viceversa sufficiente, ai fini in esame, che esista un gruppo che presuppone, si ripete, una organizzazione che rende conseguentemente più pericolosa l’attività criminosa con la conseguente realizzazione del più grave reato associativo.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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