Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 02-12-2010) 02-03-2011, n. 8271 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.L., S.G., B.C., P. V. e C.M. propongono distinti ricorsi avverso la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. in data 7 luglio 2010 dal Tribunale di Castrovillari con la quale è stata applicata, su richiesta delle parti, la pena di anni tre e mesi dieci di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa al S.L., la pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa allo S.G., la pena di anni quattro di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa al B., la pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa al P. e la pena di mesi dodici di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa al C., tutti per il reato di cui all’art. 110 c.p. e al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

I ricorrenti lamentano violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in quanto il giudice avrebbe violato l’art. 129 c.p.p. che impone l’assoluzione immediata in presenza di cause di non punibilità quale, nel caso specifico, l’assoluta mancanza di prove della responsabilità degli imputati che avrebbe imposto l’assoluzione con formula piena.
Motivi della decisione

Il gravame è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile.

Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l’obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione. Ciò implica, tra l’altro, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione , anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (Sez. un 27 marzo 1992, Di Benedetto, Rv ; Sez. Un. 27 dicembre 1995, Serafino). Nè l’imputato può avere interesse a lamentare una siffatta motivazione censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica, dal momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile.

Nel caso di specie il giudice da conto che, alla luce degli atti, non vi sono le condizioni per una diversa e più favorevole pronunzia. In particolare il Tribunale territoriale ha considerato le trascrizioni delle conversazioni oggetto di intercettazione, i verbali relativi ai servizi di osservazione, annotazione e controllo redatti dai carabinieri della stazione di Castrovillari nel periodo compreso tra il maggio ed il novembre del 2009, i verbali di arresto ritardato, di fermo e di perquisizione dei prevenuti, i verbali di sequestro di sostanza stupefacente e di arma con munizioni, la consulenza del L.a.s.s. di Vibo Valentia relativa alla composizione chimica della sostanza stupefacente rinvenuta, i fascicoli fotografici, le dichiarazioni rese a da T.F., le risultanze delle rilevazioni gps applicate alle autovetture degli imputati, le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia dai prevenuti.

I ricorsi sono quindi inammissibili. Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 1500,00 ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento della somma di Euro 1500,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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