Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 02-12-2010) 02-03-2011, n. 8270 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

N.F. propone ricorso avverso la sentenza emessa il 22 maggio 2010 dal Tribunale di Forlì con la quale gli è stata applicata, su accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73; con la stressa sentenza è stata anche applicata la confisca e distruzione di quanto in sequestro.

Il ricorrente lamenta erronea applicazione dell’art. 240 c.p. nonchè mancanza di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) con riferimento alla confisca di due telefoni cellulari disposta senza motivazione e comunque in assenza dei requisiti previsti dall’art. 240 c.p.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Trattandosi, nel caso in esame, di confisca facoltativa, devono applicarsi i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice di merito deve motivare sulla circostanza che la libera disponibilità del bene possa costituire un incentivo alla reiterazione della condotta criminosa e questa valutazione, se correttamente e logicamente motivata, è incensurabile in sede di legittimità (cfr. Cass., sez. 2A, 3 dicembre 2003 n. 838, Luyderer, rv. 227864; sez. 3A, 24 marzo 1998 n. 5542, Galantino, rv. 210748; 13 giugno 1997 n. 8677, Olmi, rv. 209229; da ultimo sez 4A 26 ottobre 2010 n. 41560 Rhameni, Rv. 248454). Nel caso in esame il giudice di merito non ha fornito alcuna motivazione, neppure implicita, sull’esistenza del pericolo che la libera disponibilità dei beni possa agevolare la reiterazione del reato. Questo punto della sentenza va dunque annullato senza rinvio con conseguente ordine di restituzione dei telefoni cellulari.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca di due telefoni cellulari; confisca che elimina.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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