T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 28-02-2011, n. 204 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Visto il ricorso notificato il 21 dicembre 2010 e depositato il successivo 18 gennaio, con cui il dott. M.L. – dirigente medico di primo livello in servizio presso l’U.O.C. di Radioterapia Oncologica dell’Azienda USL di Latina – ha impugnato l’atto in epigrafe specificato, nella parte in cui "dispone il conferimento dell’incarico di Progetto (I.d.P.) "Progetto di gestione trattamenti radiochemio integrati" alla dott.ssa A.F., deducendo – tra l’altro – la violazione efalsa applicazione dell’art. 28 commi 4 e 6 del C.C.N.L. dell’8.6.2000;

Rilevato, in via preliminare, che in tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, "sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro e il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel comma 4 del citato art. 63, concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A." (cfr. Cassazione civile, sez. un., 20 ottobre 2009, n. 22159);

Ritenuto, quindi, che la giurisdizione sulla controversia oggetto dell’odierno ricorso spetta al giudice ordinario;

Ritenuto che sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 63/11, dichiara il difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *