Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 02-12-2010) 02-03-2011, n. 8268 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 9 settembre 2009 la Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 6 marzo 2009, ha concesso a D.G.F. le attenuanti generiche, ed ha ridotto la pena inflittagli ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed Euro 6.400,00 di multa per il reato di cui al D.P.R. 309 del 1990, art. 73. In particolare, per quanto rileva in questa sede, la Corte territoriale ha determinato la pena base in anni sei di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa ridotta ad anni quattro di reclusione ed Euro 8.000,00 di multa per effetto della concessione delle attenuanti di cui all’art. 62 bis c.p., e ridotta ulteriormente di un terzo per il rito.

Il D.G. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza deducendone la nullità per erroneo calcolo della pena. In particolare il ricorrente assume che la Corte territoriale avrebbe dovuto ridurre la pena di un ulteriore terzo ai sensi dell’art. 438 c.p.p. per cui, determinando la pena finale in anni tre e mesi quattro di reclusione la Corte d’Appello avrebbe operato una riduzione inferiore a quella prevista per legge, e la pena finale da infliggere, operando le dovute riduzioni nella misura dovuta, sarebbe stata di anni due e mesi otto di reclusione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Nel calcolo della pena la Corte territoriale è incorsa in un evidente errore in quanto, dopo avere ridotto di un terzo la pena base determinata in anni sei di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa, la pena così determinata, pari ad anni quattro di reclusione ed Euro 8.000,00 di multa, è stata ridotta di un ulteriore terzo per effetto del rito, ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed Euro 6.400,00 di multa anzichè ad anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 5.334,00 di multa. La pena inflitta deve dunque essere rideterminata in tale senso.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rettifica la pena inflitta al ricorrente e la ridetermina in anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 5.334,00 di multa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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