Cass. civ. Sez. II, Sent., 29-04-2011, n. 9570 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1) Con ricorso depositato il 30-1-2003 F.A. proponeva opposizione avverso l’ordinanza emessa in data 31-12-2002 dai Sindaco di Albano Laziale, con la quale, sulla base del verbale di accertamento redatto il 14-8-2002 dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato, Stazione di Rocca di Papa, gli era stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di Euro 7.650,00, in relazione a un movimento di terra per l’ampliamento di un parcheggio all’aperto antistante il ristorante "Il Fauno del Bosco", con riporto di materiale terroso e roccioso in zona sottoposta a vincolo idrogeologico.

L’opponente sosteneva di aver realizzato un intervento straordinario di consolidamento statico del piano di parcheggio antistante il ristorante di sua proprietà al fine di tutelare l’incolumità dei propri clienti, in quanto tale area, a causa delle eccezionali precipitazioni atmosferiche verificatesi durante l’estate del 2002, presentava problemi di staticità, avendo cominciato a franare.

Assumeva che, trattandosi di una mera opera di consolidamento statico che non aveva alterato lo stato dei luoghi, non era necessaria alcuna autorizzazione amministrativa, e che la realizzazione dei lavori non aveva comportato l’eliminazione di alberi nè tanto meno aveva concretizzato una trasformazione della flora boschiva esistente.

Il Comune di Albano Laziale rimaneva contumace.

2) Con sentenza depositata il 21-6-2005 il Tribunale di Velletri, Sezione Distaccata di Albano Laziale, rigettava l’opposizione.

Il decidente, nel premettere che non era in contestazione la sottoposizione a vincolo idrogeologico della zona in cui era stato effettuato l’accertamento, osservava che sulla base della relazione di servizio e delle dichiarazioni rese dalla teste B.C. (pubblico ufficiale intervenuto sul luogo) poteva ritenersi accertato l’avvenuto ampliamento dell’area adibita a parcheggio, con livellamento del terreno e modifica del piano di campagna, con conseguente modificazione dell’assetto idrogeologico del territorio.

Rilevava che, al contrario, non vi era prova dell’asserita instabilità del terreno adiacente l’esercizio commerciale dell’opponente, della presenza di iniziali fenomeni di franamento e della necessità di eseguire opere di consolidamento.

3) Per la cassazione di tale sentenza ricorre il F., sulla base di tre motivi.

Il Comune di Albano Laziale resiste con controricorso.
Motivi della decisione

1) Col primo motivo di ricorso il F. denuncia il difetto di motivazione.

Assume che il Tribunale in modo illogico e contraddicono ha ritenuto dimostrato l’illecito contestato. Deduce che le risultanze emerse hanno confortato quanto sostenuto dall’opponente, secondo cui il medesimo ha posto in essere un intervento straordinario finalizzato al consolidamento dello spazio antistante la sua attività di ristorazione, resosi necessario per eliminare il pericolo per l’incolumità fisica della clientela, provocato dai cedimenti del piano di parcheggio che si erano verificati a causa delle abbondanti precipitazioni meteoriche dell’estate del 2000. Afferma che tale circostanza è emersa dalla deposizione della teste B. C., la quale ha altresì dichiarato che sul piano è stata riportata una quantità di terreno misto a tufo, identico a quello di cui si compone il (OMISSIS), e che non è stata recisa alcuna pianta di alto fusto. Rileva che gli operatori dell’Ente Parco, non avendo accertato quale fosse, prima dei movimento franoso, l’esatta superficie del parcheggio, nell’affermare che vi è stato un ampliamento hanno espresso delle mere valutazioni congetturali. li Comune di Albano Laziale, inoltre, benchè richiesto, non ha fornito elementi tecnici idonei ad accertare le esatte dimensioni del parcheggio e il piano delle quote per poter misurare il dislivello dell’ampliamento dell’area adibita a parcheggio realizzato dal F., con livellamento del terreno e modifica del piano di campagna e conseguente danneggiamento della flora locale; e che, a fronte di tali emergenze, l’opponente non ha fornito alcuna dimostrazione dell’asserita instabilità e franosità del terreno e della conseguente necessità di procedere ad opere di consolidamento statico. Il rigetto dell’opposizione, pertanto, appare ineccepibile conseguenza dell’acclarata sussistenza dell’infrazione contestata, essendo state le opere di trasformazione poste in essere in area pacificamente sottoposta a vincolo idrogeologico.

Ciò posto, si osserva che col motivo in esame il ricorrente, lungi dal denunciare specifici vizi di motivazione deducibili in cassazione, mira in buona sostanza ad ottenere una diversa valutazione delle risultanze processuali, sollecitando a questa Corte un sindacato di merito esulante dai poteri di cognizione ad essa riservati.

2) Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c..

Sostiene che la decisione impugnata si basa su mere congetture prive di qualsiasi sostegno probatorio, non emergendo dagli atti alcun elemento idoneo a dimostrare l’effettivo ampliamento del parcheggio antistante l’attività di ristorazione.

Evidenzia che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che il Comune di Albano Laziale non ha provveduto a depositare la documentazione dalla quale si sarebbero potute rilevare le esatte misure del parcheggio esistente; e che gli operanti, nel corso delle loro deposizioni, non hanno saputo indicare le differenze tra le originarie dimensioni del parcheggio e quelle attuali. Aggiunge che, in mancanza di contestazioni mosse dalla controparte contumace, il Tribunale, in applicazione del principio della fictio confessio, non avrebbe dovuto rigettare il ricorso.

La censura è infondata.

La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo ove il giudice ometta di valutare risultanze istruttorie indicate dalle parti come decisive ovvero ponga a base della decisione circostanze non ritualmente acquisite al giudizio. Nel caso di specie, il Tribunale non è affatto incorso in una simile violazione, avendo accertato, sulla base degli elementi di prova ritualmente acquisiti nel corso del giudizio, l’avvenuto ampliamento del parcheggio in questione, con modificazione dello stato dei luoghi e dell’assetto idrogeologico del territorio.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, inoltre, la contumacia del Comune di Albano nel giudizio di opposizione non comportava affatto l’ammissione, da parte di tale ente, della esistenza dei fatti dedotti dalla controparte, e non esonerava il giudice dall’esercizio dei poteri di indagine, anche officiosi, attribuitigli dalla legge. Nei procedimenti di opposizione di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23 caratterizzati da marcati connotati di officialità (di cui è significativa espressione la facoltà, prevista dall’art. 23, comma 6, di disporre anche d’ufficio l’assunzione di mezzi di prova), infatti, l’eventuale contumacia della P.A. opposta non può ritenersi di ostacolo all’accertamento, da parte del giudice, della fondatezza della pretesa sanzionatoria, sulla scorta di atti e documenti acquisiti e delle prove integrative comunque espletate, anche d’ufficio (Cass. 14- 8-2007 n. 17696).

Nella specie, pertanto, nonostante la contumacia del Comune opposto, il Tribunale ha legittimamente desunto la prova dell’illecito amministrativo contestato dal verbale trasmesso dall’autorità procedente e dalla prova testimoniale espletata in corso di causa.

3) Col terzo motivo il ricorrente si duole del travisamento della prova. Rileva che il Tribunale ha ritenuto provato l’ampliamento del parcheggio in quanto gli operanti intervenuti avevano rilevato che alcune piante presenti nel sottobosco risultavano coperte di terreno.

Sostiene che tale circostanza rappresenta una illazione personale della testimone B.C., e che quest’ultima ha reso delle dichiarazioni contraddittorie, avendo dapprima affermato con sicurezza che il pendio del parcheggio era stato artificialmente rialzato, e subito dopo non ha saputo indicare le misure esatte del piano.

La censura è inammissibile, investendo il merito dell’apprezzamento espresso dal giudice territoriale riguardo all’affidabilità e concludenza della deposizione testimoniale in questione e risolvendosi, quindi, nella richiesta di una diversa valutazione della prova, non consentita in questa sede.

4) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 1.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *