Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 30-11-2010) 02-03-2011, n. 7990

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di V.V. ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, in data 9.2.2009, che ha confermato la condanna come in atti (tribunale di Brindisi, 14.6.2005) per il delitto di cui alla L. n. 256 del 1992, art. 12 quinquies, consentendo che persone non identificate gli intestassero, dietro compenso, fittiziamente n. 36 autovetture, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di contrabbando; egli deduce, con unico motivo, la prescrizione di "alcuni dei fatti oggetto di condanna", procedendo ad una disamina dei vari episodi, risalenti agli anni (OMISSIS), che sarebbero prescritti, per i quali, quindi, dovrebbe essere eliminata la relativa pena.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Deve essere premesso che alla specie si applica la normativa sulla prescrizione, precedente alla novella di cui alla L. 5 dicembre 2005, n. 251, atteso che la sentenza di primo grado è stata emessa il 14.6.2005.

Al riguardo la giurisprudenza ormai ferma di questa Corte è nel senso che, ai fini dell’operatività delle disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione, la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado determina la pendenza in grado d’appello del procedimento, ostativa all’applicazione retroattiva delle norme più favorevoli (v. Cass. Sez. U, sentenza n. 47008/2009 Rv. 244810).

Ciò posto, come ha rilevato lo stesso ricorrente, la prescrizione massima all’epoca prevista per il reato in esame è di quindici anni;

il ricorrente, però, erra quando sostiene che i tempi di commissione dei reati dovrebbero essere tenuti in considerazione, partitamente, per ogni singolo reato, mentre i reati sono stati riuniti sotto il vincolo della continuazione.

In realtà, secondo il dettato dell’art. 158 c.p., comma 1, previdente "il termine della prescrizione decorre … dal giorno in cui è cessata la continuazione". Nel caso di specie la continuazione è cessata il 10.6.1996 (v. sentenza di primo grado, pag. 5, trascrizione FIAT 40 NC 35 A), con la conseguenza che non è ancora decorso il quindicennio utile per la prescrizione.

Il ricorso è, quindi, manifestamente infondato.

A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle spese del procedimento, nonchè del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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