T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 28-02-2011, n. 1807

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

esso – depositato in lingua inglese ma tradotto nel ricorso – nega il visto di ingresso al ricorrente con la seguente motivazione:

" ai sensi dell’art. 4, comma 2, del T.U. 286/98 e art. 3, comma 3, del decreto Presidenziale 394/99, che regola il rifiuto del visto si comunica che la vostra richiesta di visto è stata respinta ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera d, della Convenzione di Schengen (ratificata e convertita, con legge 388/1993) poiché il vostro nominativo risulta visualizzato nel sistema d’informazione di inammissibilità Schengen";

Considerato che l’impugnato provvedimento, altresì, informava il ricorrente che egli avrebbe potuto ottenere ulteriori informazioni circa le ragioni della sua inammissibilità nello spazio Schengen presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia;

Considerato che le censure del ricorso risultano da respingere, così come di seguito specificato:

– la censura la quale rileva che la segnalazione Schengen non riguarda il ricorrente ma un suo omonimo risulta inammissibile per mancata considerazione di una parte essenziale del provvedimento impugnato e per difetto di interesse, poiché lo stesso atto impugnato dà la possibilità di attivarsi per provare l’errore di persona, e non risulta che parte ricorrente si sia avvalsa questa possibilità;

– la censura la quale lamenta la mancata previa comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del visto d’ingresso risulta infondata perché, a prescindere da ogni altra considerazione, l’atto impugnato ha anche il contenuto di cui si lamenta l’assenza: l’atto impugnato infatti comunica i motivi ostativi al rilascio del visto di ingresso, offrendo altresì la possibilità di ottenere presso un apposito Ufficio ulteriori informazioni circa l’inammissibilità Schengen ravvisata dall’Amministrazione;

Considerato pertanto che il ricorso risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 750,00 (settecentocinquanta/00), seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 750,00 (settecentocinquanta/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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