Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 30-11-2010) 02-03-2011, n. 7985 Falsità materiale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 30.4.2008 il tribunale di Trieste condannava alla pena come in atti L.F. per i reati di ricettazione, ritenuta l’ipotesi di cui all’art. 648 c.p., comma 2, e di falsità materiale di una patente di guida (artt. 477 e 482 c.p).

Su gravame dell’imputato la Corte di appello di Trieste confermava la decisione del tribunale, con la sentenza del 27.1.2010.

Ricorre per Cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con unico motivo, la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione artt. 69 e 648 cpv. c.p.p., nell’assunto che i giudici di merito, avendo riconosciuto l’attenuante ad effetto speciale prevista dal capoverso dell’art. 648 c.p., con giudizio di prevalenza, non avrebbero potuto operare l’aumento per la recidiva.

Il ricorso è infondato.

La doglianza non era stata proposta in sede di appello e non può essere proposta la prima volta in questa sede; piuttosto andrebbe rilevato che i giudici di merito hanno male applicato l’art. 99 c.p., comma 4, determinando un aumento per la recidiva inferiore a quanto prescritto, ma di ciò, ovviamente, il ricorrente non può dolersi;

difetta, d’altro canto, il tempestivo gravame del P.M.: segue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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