T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 28-02-2011, n. 1793 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 22/02/06 e depositato il 10/03/06 A.P. ha impugnato il provvedimento n. 70548 del 05/12/05 con cui il Comune di Rieti ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate.

Il Comune di Rieti, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 05/04/06, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 4618/2006 del 17/08/06 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.

All’udienza pubblica del 17 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento secondo quanto in prosieguo specificato.

A.P. impugna il provvedimento n. 70548 del 05/12/05 con cui il Comune di Rieti ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate e consistenti nella realizzazione di un accesso carrabile di mt. 7,20 (in difformità dalla DIA presentata l’11/01/05 che ne prevedeva uno di mt. 6,00) e di un piazzale di mt. 9,50 x 20,00 con materiale di riporto e terra vegetale.

Con un’unica articolata censura il ricorrente prospetta la violazione dell’art. 31 d.p.r. n. 380/01 perché le opere realizzate non sarebbero riconducibili all’ambito applicativo della norma richiamata.

Il motivo è fondato.

Dall’esame degli atti emerge che le opere di cui il Comune contesta l’abusività consistono nell’apertura di un passo carrabile di ampiezza di poco superiore a quella prevista nella DIA presentata l’11/01/05 (7,20 mt. anziché 6,00 mt.) e nella realizzazione di un piazzale di mt. 9,50 x 20,00 con materiale di riporto e terra vegetale.

Con riferimento a tale ultimo manufatto, dall’esame delle fotografie prodotte in giudizio dallo stesso Comune emerge che il piazzale è stato realizzato senza opere in cemento o asfalto.

Ciò posto, dal provvedimento impugnato non risultano le ragioni per cui la fattispecie è stata ricondotta all’ambito applicativo dell’art. 31 d.p.r. n. 380/01 che sanziona con la demolizione le opere costruite in assenza, totale difformità o con variazione essenziale rispetto al permesso di costruire e la cui inottemperanza comporta l’acquisizione di diritto dei beni.

In particolare, non risultano adeguatamente considerate, ai fini della qualificazione della fattispecie, la consistenza edilizia dei manufatti (che, per il materiale utilizzato, non presentano un impatto tale da giustificare la sanzione in concreto irrogata) e la loro concreta destinazione potendosi ragionevolmente ipotizzare, in alternativa, l’applicazione di altra norma sanzionatoria meno gravosa e, soprattutto, che non comporti l’acquisizione di diritto delle opere.

In ogni caso nel provvedimento impugnato manca del tutto la specifica indicazione delle circostanze in virtù delle quali la fattispecie è stata ricondotta nell’ambito applicativo dell’art. 31 d.p.r. n. 380/01.

L’esistenza di un vincolo sulla zona in cui sorgono le opere non comporta, poi, il mutamento della qualificazione edilizia della fattispecie e, pertanto, non giustifica di per sé l’applicazione dell’art. 31 d.p.r. n. 380/01.

La fondatezza della censura comporta l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto impugnato facendo salvi gli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione, sulla base delle indicazioni provenienti dalla presente sentenza, riterrà di adottare nel riesercizio dei poteri di vigilanza urbanistica ed edilizia ad essa riconosciuti dalla normativa vigente.

Il Comune di Rieti, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali il cui importo viene liquidato come da dispositivo;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione;

2) condanna il Comune di Rieti a pagare, in favore del ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro mille/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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