Cass. civ. Sez. V, Sent., 29-04-2011, n. 9561 Imposta reddito persone giuridiche Imposta locale sui redditi – ILOR

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’agenzia delle entrate impugnano con ricorso per cassazione, con un unico motivo, la sentenza n. 132/0/05 resa il 25/05/2005 dalla CTR della Lombardia nei confronti della società Banca Italease Spa., e con la quale veniva rigettato l’appello della seconda, cioè l’agenzia, avverso la decisione del primo giudice, con cui era stato accolto il ricorso introduttivo contro l’avviso di accertamento di maggior reddito, ai fini Irpeg ed Ilor per il 1995, a seguito della ripresa a tassazione di proventi non contabilizzati, afferenti al maxicanone del primo anno in tema di locazione finanziaria.

La contribuente resiste con controricorso.
Motivi della decisione

Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per presunta tardività, sollevata dalla controricorrente.

Essa è infondata, dal momento che il termine ultimo per la proposizione del gravame scadeva proprio il 31.10.2006, giorno in cui il relativo atto veniva consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica, giusta l’attestazione relativa indicata nel cronologico, senza che avesse a tal fine alcun rilievo la successiva data di consegna del plico alla destinataria (V. anche le pronunzie n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004 della Corte Costituzionale, e Cass. Sentenza n. 5967 del 18/03/2005).

In ordine poi alla censura posta a sostegno del gravame, i ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione di diverse norme di legge, e segnatamente della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 109 nonchè omessa o insufficiente motivazione, in quanto la CTR non considerava che il maxicanone ed i costi attinenti alla prima rata di leasing non possono essere limitati al periodo di riferimento, ma vanno frazionati in stretta connessione con i singoli ratei successivi.

Il motivo è infondato. Il giudice di appello osservava esattamente che il cd. metodo finanziario adottato dalla contribuente era corretto, avendo sottoposto a tassazione il maxicanone secondo il principio di competenza, come anche riconosciuto dagli stessi verificatori, senza che peraltro esso avesse cagionato alcun giudizio all’erario.

L’assunto è esatto. Invero questo Collegio non ignora la giurisprudenza di questa Corte, ormai però piuttosto risalente, secondo cui ai fini dell’IRPEG sui redditi d’impresa e con riguardo ai costi per beni conseguiti in locazione finanziaria, nel vigore del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 74 come pure della L. n. 549 del 1995, i canoni corrisposti anticipatamente non erano interamente contabilizzabili nell’esercizio di competenza. Infatti, pur in mancanza di una norma espressa, tale principio, successivamente esplicitato dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67 era ricavabile dalla stessa interpretazione sistematica del medesimo D.P.R. n. 597 del 1973, artt. 68, 71 e art. 74, comma 1 (V. pure Cass. Sentenze n. 8139 del 05/06/2002, n. 10147 del 2000). Inoltre si riteneva al riguardo che non era consentito all’imprenditore computare tra i costi dell’esercizio un canone iniziale, relativo al contratto di leasing, maggiorato rispetto ai successivi, atteso che – essendo quello di leasing un negozio in cui la periodicità delle prestazioni si correla alla utilizzazione frazionata del bene nei singoli esercizi – la maggiorazione del canone stesso anticipava nel tempo le spese di competenza degli esercizi successivi, nei quali i correlativi ricavi venivano prodotti (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 7209 del 05/08/1997, n. 3023 del 1996). Orbene, tutto ciò premesso, tuttavia dal 1995 in poi tale sistema di locazione finanziaria ha subito una radicale trasformazione, a seguito dell’innovazione introdotta al riguardo dalla L. n. 549 del 1995, c.d. finanziaria del 1996, applicabile nella specie, secondo cui ex art. 3, commi 103, lett. c) e 109 nel caso in esame deve applicarsi il c.d. metodo finanziario adottato dall’impresa secondo il piano di ammortamento previsto nel conto economico, con la conseguente deducibilità del maxicanone corrisposto col pagamento della prima rata da parte del detentore, e cioè secondo il criterio di competenza, come nel caso in esame.

Infatti la normativa al riguardo chiaramente sancisce che "…la disposizione della lettera c) del medesimo comma 103 si applica per i beni consegnati a decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge;

per i periodi di imposta precedenti sono fatti salvi gli effetti derivanti dall’applicazione del criterio previsto dalla predetta lettera c) e delle disposizioni di cui alla lettera e) del medesimo comma 103. Per i contratti di locazione finanziaria relativi a beni il cui ammortamento sia iniziato anteriormente al predetto periodo di imposta, ai fini del computo del limite previsto dall’art. 71 del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, si considerano anche i crediti impliciti su tali contratti, se l’ammortamento di detti beni è computato con i criteri introdotti dalla lett. c) del comma 103. . .Per i periodi di imposta precedenti sono fatti salvi gli effetti derivanti dall’applicazione dei criteri adottati anche se diversi da quello previsto da tale disposizione".

Sul punto perciò la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto.

Ne deriva che il ricorso va rigettato.

Quanto alle spese del giudizio, sussistono giusti motivi per compensarle, attesa la modifica normativa intervenuta.
P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso, e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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