Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 30-11-2010) 02-03-2011, n. 7982

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

so.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, in quanto deduce, in sostanza, vizi rapportabili alla motivazione del provvedimento impugnato, ripetendo, per lo più, doglianze già proposte in sede di gravame ed adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di secondo grado, con ragionamento immune da vizi logico – giuridici.

Con puntuale ed affidabile ricostruzione del fatto, insindacabile in questa sede, la Corte tarantina ha chiarito che l’accesso del F. nella farmacia fu effettuato nell’imminenza della sua chiusura al pubblico, ossia in un momento in cui già erano state abbassate le serrande laterali e parzialmente quella centrale; che vi fu il travisamento del volto dell’individuo con un copricapo di colore scuro ed una sciarpa dello stesso colore; che il prevenuto si diresse verso il teste B. (dipendente della farmacia), impugnando un taglierino; che il B. riuscì ad allertare la titolare e a guadagnare un’uscita secondaria verso la strada, dove percepì la presenza di altro individuo, pure travisato nel volto; che si riuscì a scongiurare la sottrazione della cassettina contenete il denaro per la pronta azione degli interessati.

Lo stesso ricorrente, nell’atto di impugnazione, ammette che gesticolava "con un presunto taglierino"; sicchè l’assunto difensivo secondo non vi fu coartazione di volontà è stato già esaminato e risolto dalla Corte territoriale, la quale ha correttamente configurato il tentativo di rapina, essendo indubbia la portata minatoria dell’azione descritta dallo stesso F..

Nessuna doglianza, poi, è contenuta nel ricorso riguardo al reato di cui all’art. 337 c.p..

Alla luce di queste considerazioni sono evidenti la manifesta infondatezza e la genericità del ricorso, con la conseguente inammissibilità.

A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle spese del procedimento, nonchè del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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