Cass. civ. Sez. V, Sent., 29-04-2011, n. 9557 Imposta reddito persone fisiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, l’agenzia delle entrate impugna la sentenza n. 29/19/05 resa dalla CTR del Veneto il 16.3.2005, la quale rigettava l’appello principale del fallimento di P.P., e quello incidentale della medesima avverso la decisione del primo giudice, che, accogliendo in parte il ricorso introduttivo, aveva escluso le operazioni di prelevamento dai conti bancari dall’imponibile ai fini Irpef per gli anni 1996-98.

Il contribuente non s’è costituito.
Motivi della decisione

La ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, artt. 2727 e 2729 c.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto il giudice di merito non considerava che le varie movimentazioni bancarie compiute dall’appellato erano strettamente connesse alla disponibilità di capitali, che gli derivavano dalla gestione dell’impresa sociale, e quindi costituivano proventi "neri", perchè non annotati nelle prescritte scritture contabili, alcune delle quali peraltro mancanti.

Semmai tale dato spostava l’onere della prova proprio sul contribuente, atteso che i versamenti e i prelevamenti sui conti bancari costituivano presunzioni legali, aventi i caratteri della gravità, precisione e concordanza.

Il motivo è fondato.

Infatti in materia di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione di quello di impresa, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 impone di considerare ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anzichè costituire acquisizione di utili. Pertanto, posto che, in materia, sussiste inversione dell’onere della prova, alla presunzione di legge (relativa) va contrapposta una prova, non un’altra presunzione semplice ovvero una mera affermazione di carattere generale, nè è possibile ricorrere all’equità (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 14675 del 2006, n. 18016 del 2005).

Inoltre va osservato che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittima l’utilizzazione da parte dell’amministrazione finanziaria dei movimenti dei conti correnti bancari in disponibilità del contribuente, anche in assenza di preventivo interpello dell’interessato sulle operazioni bancarie oggetto di verifica e di verbalizzazione delle correlative dichiarazioni, posto che nessuna norma sancisce l’obbligo dell’ufficio della preventiva convocazione del medesimo ravanello, al quale peraltro nella specie erano stati consegnati i verbali relativi alla verifica della Guardia di finanza, nella sua qualità di socio accomandatario (V. pure Cass. Sentenze n. 13819 del 13/06/2007, n. 11094 1999).

Su tali punti perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto.

Ne discende che il gravame va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, e, non essendo necessario alcun altro accertamento di fatto, la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2 con il rigetto del ricorso introduttivo. Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta quello introduttivo, e condanna l’intimato al rimborso delle spese dell’intero giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ciascuno dei gradi di merito, e per il presente in Euro 6.000,00 (seimila/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito; alle generali ed agli accessori di legge.

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