Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-11-2010) 02-03-2011, n. 8307 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – S.R., indagata ex artt. 119 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, propone ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce, del 14 settembre 2010, che ha respinto la richiesta di riesame del provvedimento del Gip dello stesso tribunale, del 30 agosto 2010, che ne ha convalidato l’arresto ed ha applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.

L’arresto è intervenuto in esito ad un servizio di osservazione, protrattosi per alcuni giorni, nel corso del quale i carabinieri hanno individuato in un’abitazione delle case popolari di (OMISSIS), un centro di vendita al dettaglio di eroina.

Controllati alcuni giovani frequentatori della zona, i carabinieri hanno appreso da M.M., trovato in possesso di una dose di eroina del peso di gr. 0,3, che la droga era stata appena acquistata da persona in seguito identificata in S.O. e che, in altre occasioni, costui si era avvalso della collaborazione di tale R., che aveva curato la consegna dell’eroina; la donna è stata descritta come "robusta" e dai capelli biondi, o ossigenati, e mossi.

Nel corso di altro controllo, i militari hanno intercettato D. R., trovato in possesso di due dosi di eroina, che ha dichiarato di averla acquistata, per il corrispettivo di Euro 30, da una signora bionda presso un’abitazione sita al piano terra.

A tale signora egli si era in passato saltuariamente rivolto per l’acquisto della droga; quel giorno, lo stupefacente era stato dalla stessa prelevato da una scatola di latta che aveva con sè.

Ha aggiunto il D. che la donna era coadiuvata da certo " O." che faceva da vedetta e che l’abitazione in questione era in uso ad una signora anziana che si chiamava C..

Individuato l’appartamento, in uso a M.C., i carabinieri vi hanno fatto irruzione dopo che il maresciallo Mu. si era appostato sul retro dell’immobile; posizione dalla quale egli aveva avuto modo di scorgere una donna, che portava i capelli biondi legati con trecce, lanciare un involucro dal balcone sito sul retro della casa, mentre i militari facevano il loro ingresso nell’abitazione. Raccolto l’involucro, di latta, il Mu. ha constatato la presenza, all’interno, di 30 dosi di eroina confezionate in distinti involucri.

La donna bionda veniva identificata nell’odierna ricorrente.

Sulla scorta di tale compendio probatorio, ritenuto ampiamente significativo in termini di gravità indiziaria, i giudici del riesame hanno confermato il provvedimento custodiale rilevando, quanto alle esigenze di cautela, che doveva ritenersi sussistente il pericolo di reiterazione in considerazione della non occasionalità della condotta, della predisposizione di un’organizzazione, sia pure rudimentale, diretta ad eludere interventi delle forze dell’ordine, della personalità della donna, gravata da precedenti specifici.

Avverso tale ordinanza ricorre, dunque, la S. che deduce violazione dell’art. 273 c.p.p., comma 1, art. 274 c.p.p., in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ed ancora degli artt. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e c bis), in relazione all’art. 273 c.p.p., artt. 111 e 6 Cost., vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata in punto sia di gravità indiziaria che di sussistenza delle esigenze di cautela.

2 – Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere, in conseguenza, dichiarato inammissibile.

In realtà, le osservazioni poste dalla ricorrente a sostegno del ricorso, accompagnate dalla diffusa esposizione di principi di diritto affermati da questa Corte in tema di gravità indiziaria e di esigenze di cautela, non valgono a porre in discussione la decisione dei giudici del riesame, caratterizzata dalla analitica e precisa ricostruzione dei fatti e dalla corretta e compiuta valutazione degli elementi probatori acquisiti, i quali hanno legittimamente ravvisato, nel rispetto della normativa di riferimento e con motivazione del tutto logica e coerente sul piano logico, un contesto indiziario certamente grave, tale da legittimare l’emissione del provvedimento custodiale nella sua forma più afflittiva.

Sotto il profilo della gravità indiziaria, sono state anzitutto richiamate le testimonianze rese dai giovani tossicodipendenti che avevano appena acquistato le dosi di eroina di cui erano stati trovati in possesso e che hanno descritto in termini non equivocagli, riconducigli alla S. ed al suo complice, le fattezze fisiche delle persone dalle quali la droga era stata acquistata, precisandone anche i nomi di battesimo ed indicando l’appartamento al cui interno si teneva tale illecito commercio. Hanno, altresì, richiamato i risultati della successiva irruzione del personale di PG all’interno dell’appartamento in questione, che aveva consentito di accertare la presenza, all’interno dello stesso, della S., pienamente rispondente alla descrizione fattane dai tossicodipendenti in precedenza intercettati ("tale R.", robusta, dai capelli biondi o ossigenati), poco prima notata, da un sottufficiale appostato all’esterno, lanciare nel vuoto da un balcone, sito nel retro dell’abitazione, un involucro contenente 30 dosi di eroina.

A fronte di elementi probatori tanto significativi, la ricorrente si limita alla generica enunciazione di principi di diritto, certamente condivisibili, al richiamo di circostanze delle quali il tribunale non avrebbe tenuto conto, in realtà irrilevanti rispetto al contesto indiziario sopra delineato, e ad opporre valutazioni in fatto non ammesse nella sede di legittimità.

Anche in punto di esigenze di cautela la decisione impugnata si presenta coerentemente motivata e perfettamente in linea con le norme di riferimento e con i principi di diritto affermati da questa Corte in tema di pericolo di reiterazione, legittimamente ritenuto sussistente dai giudici del riesame in considerazione della continuità dell’attività di cessione, caratterizzata dalla predisposizione di accorgimenti idonei ad eludere interventi delle forze dell’ordine, e della personalità dell’indagata, gravata da specifici precedenti.

Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

La Corte dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente, perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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