Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-11-2010) 02-03-2011, n. 8304 patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – M.P., imputato del delitto di omicidio colposo commesso, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, in pregiudizio di P.G., propone ricorso avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Bari, dell’11 novembre 2008, che, nell’applicare, ex art. 444 c.p.p., la pena concordata tra le parti, lo ha sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per il periodo di un anno.

In particolare, il ricorrente censura sia la decisione del giudice di applicare la predetta sanzione sia l’eccessiva durata della stessa, determinata, a suo giudizio, senza motivazione alcuna e senza considerare lo stato di incensuratezza dell’imputato, pur ritenuto dallo stesso giudice meritevole del beneficio della sospensione condizionale della pena.

2 – Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

In realtà, se è vero che la sospensione della patente di guida consegue necessariamente, ai sensi dell’art. 222 C.D.S., all’accertata violazione delle norme del codice della strada dalla quale siano derivati danni alle persone, donde l’infondatezza del primo motivo di ricorso, e se è anche vero che, nel determinare la durata di detta sanzione – che, data la natura amministrativa attribuitale, rimane estranea al "patteggiamento"- il giudice dispone di un potere discrezionale, è altresì vero che, allorchè egli intenda, come nel caso di specie, fissarne una durata non prossima ai minimi previsti dalla legge, ha il dovere di indicare le ragioni della sua decisione.

Questa, d’altra parte, dovrà tenere necessariamente conto, non solo della gravità della violazione commessa e dell’entità del danno causato, ma anche del pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare.

Valutazioni che il giudice del merito ha indebitamente del tutto omesso, così come è mancato qualsiasi richiamo al disposto dell’art. 222 C.d.S., comma 2 bis, il quale dispone che, nei casi di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p., la durata della predetta sanzione, per le fattispecie più gravi, che prevedono una durata della stessa fino a quattro anni, possa essere diminuita fino ad un terzo.

La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata, limitatamente alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Bari.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria e rinvia, sul punto, al Tribunale di Bari.

Rigetta il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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