Cass. civ. Sez. V, Sent., 29-04-2011, n. 9553 Imposta reddito persone giuridiche Imposta locale sui redditi – ILOR

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società Autotrasporti Ubaldini srl. in liquidazione impugna con ricorso per cassazione, basato su due motivi, la sentenza della CTR della Toscana n. 54 dell’1.12.2004, con la quale veniva rigettato l’appello della medesima contro quella della commissione tributaria provinciale di Prato, che a sua volta aveva respinto il ricorso introduttivo della contribuente avverso l’avviso di accertamento per Irpeg ed Ilor relative al 1993. Il giudice del gravame osservava che la consulenza disposta da altri giudici in un diverso processo riguardante diversa imposta e annualità differenti non poteva avere riflessi su quella pendente, per la quale gli elementi indicati da quelli di primo grado costituivano la base del giudizio di inattendibilità degli assunti dell’Autotrasporti Ubaldini; mentre il Ministero e l’agenzia delle entrate resistono con controricorso.
Motivi della decisione

1) Col primo motivo la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1972, art. 39, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè il giudice di appello non considerava che l’accertamento analitico induttivo non poteva essere adottato, trattandosi di presupposti indicati in riferimento alle persone fisiche e non a quelle giuridiche come nella specie. Inoltre diversi elementi erano stati indicati a sostegno delle ragioni della contribuente, come la CTU; la regolarità delle scritture contabili e la mancanza di riscontri ai rilievi della polizia tributaria, senza che il giudice del gravame li avesse presi in considerazione.

La censura non va condivisa, alla luce di quanto rilevato nella parte espositiva. Invero l’ufficio delle imposte ben poteva procedere all’accertamento mediante il metodo induttivo previsto per le imprese delle persone fisiche dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, per espresso richiamo di esso nel successivo art. 40, riguardante tutti i soggetti diversi. Ciò posto, va rilevato piuttosto che il motivo, come è strutturato nel suo complesso nella seconda parte circa l’omesso esame di alcune doglianze prospettate al giudice di appello, appare inammissibile, dal momento che non è possibile in sede di legittimità prospettare un vaglio alternativo degli elementi acquisiti dal giudice di merito.

Al riguardo infatti la giurisprudenza insegna che la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del apprezzamento" (V. anche Cass. Sent. 00322 del 13/01/2003).

Appare pure opportuno osservare che non è ravvisabile il vizio di insufficiente motivazione, che si configura solamente allorquando non è dato desumere l’"iter" logico-argomentativo condotto alla stregua dei canoni ermeneutici seguiti per addivenire alla formazione del giudizio. In proposito non v’ha dubbio che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (V. pure Cass. Sez. U Sent. 05802 del 11/06/1998).

Tuttavia, ad ogni buon conto, l’assunto non va condiviso. Infatti per l’accertamento parziale di tributi diretti, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41 bis, tra gli elementi indiziari che consentono di stabilire l’esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parziale dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare quello imponibile, rientrano anche le dichiarazioni rilasciate da terzi alla polizia tributaria, a prescindere dal fatto che tale maggior reddito non risulti dalle scritture contabili, facendo le stesse prova contro l’imprenditore, ma non a suo favore ( art. 2709 cod. civ., con l’eccezione stabilita dal successivo art. 2710), ed essendo, quindi, contestabili con qualunque mezzo di prova, non necessariamente documentale, posto che tali elementi possono essere desunti da qualsiasi fonte d’informazione (V. pure Cass. Sentenze n. 3573 del 16/02/2010, n. 16845 del 2008).

2) Col secondo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, artt. 1, 2 e 3, nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto il giudice di appello non indicava le ragioni in virtù delle quali riteneva fondata la pretesa fiscale, senza delibare le varie doglianze prospettate, per le quali era stata richiesta l’acquisizione dei provvedimenti di condono della Euroservice, della CTU, concernente anche brogliacci e dichiarazioni di un ex dipendente, nonchè notizie sul procedimento penale riguardante la suindicata società.

Il motivo appare fondato. In realtà la CTR non specificava tutti gli elementi, in virtù dei quali riteneva di condividere la decisione del giudice di prime cure, disattendendo le argomentazioni e doglianze prospettate dall’appellante, senza perciò mettere nella condizione di seguire l’apparato argomentativo che l’aveva indotta al giudizio censurato con tale secondo mezzo.

Ne deriva perciò che il primo motivo di ricorso va rigettato, mentre va accolto invece il secondo. Ne consegue che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, con rinvio alla CTR della Toscana, altra sezione, per nuovo esame.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, se ne demanda il regolamento al giudice del rinvio stesso.
P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione a questo, e rinvia, anche per le spese dell’intero giudizio, alla CTR della Toscana, altra sezione, per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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