Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-11-2010) 02-03-2011, n. 8265 Lesioni colpose

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- Ricorre il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Brescia avverso la sentenza del Giudice di Pace di Crema, del 13 aprile 2010, che ha ritenuto R.A. colpevole del delitto di cui all’art. 590 cod. pen., per avere cagionato, trovandosi alla guida della propria autovettura, lesioni personali a T.N., in conseguenza di un incidente stradale da lui stesso provocato, e lo ha condannato alla pena di 2.000,00 Euro di multa.

Deduce il ricorrente violazione di legge, per avere il giudice omesso di applicare al R. la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ai sensi dell’art. 222 C.d.S..

Con memoria depositata il 15.9.2010 presso la cancelleria di questa Corte, il difensore del R. chiede l’annullamento della sentenza impugnata.

-2- Il ricorso è fondato.

In realtà, l’obbligo per il giudice di applicare detta sanzione discende dall’art. 222 C.d.S. il quale prevede che, qualora dalla violazione di una norma dello stesso codice derivino danni alle persone, il giudice deve disporre la sospensione della patente di guida del responsabile del sinistro, nei termini specificati sub comma 2 dello stesso articolo.

Nel caso di specie, pur essendo stata accertata la responsabilità dell’imputato ex art. 590 cod. pen., nulla è stato disposto in ordine alla sospensione della patente di guida, di guisa che si impone l’annullamento, sul punto, della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Crema perchè provveda all’applicazione della sanzione.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Giudice di Pace di Crema.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *